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Il punto sul cumulo della Pensione con i redditi da lavoro

lentepubblica.it • 22 Febbraio 2016

Retirement Savings in Jar

I redditi da lavoro, autonomo o dipendente, sono interamente cumulabili con la pensione di vecchiaia, con la pensione anticipata e con la (ex pensione di anzianità) erogate con il sistema misto o retributivo. Cioè per quei assicurati in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995. Per quanto riguarda le prestazioni maturate in base al sistema contributivo, cioè per coloro che sono entrati nel mondo del lavoro successivamente al 31 dicembre 1995 (contributivo puro), il cumulo della pensione con i redditi da lavoro è possibile  a condizione che risulti soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni: 1) siano stati compiuti almeno 60 anni di età se donna o 65 anni se uomo; 2) ci siano almeno 40 anni di contribuzione; 3) o ci siano almeno 35 anni di contributi e 61 anni di età (cfr: articolo 19 del DL 112/08; Circolare Inps 108/2008).

 

Si tratta di requisiti che determinano nella maggior parte dei casi, la completa cumulabilità dei trattamenti pensionistici con i redditi da lavoro anche per le prestazioni liquidate interamente con il sistema contributivo.

 

Resta nel dubbio l’opzione donna. Nella fretta di scrivere la norma il legislatore ha, infatti, dimenticato di stabilire cosa accade, in materia di cumulo tra lavoro e pensione, per le donne che optano per la pensione liquidata con il sistema contributivo le quali, com’è noto, possono conseguire il trattamento con 57 anni e 3 mesi di età e 35 di contributi. Con requisiti inferiori a quelli sopra indicati. Se si utilizzasse una lettura rigida della normativa, porterebbe a concludere che le lavoratrici in questione non possono cumulare la pensione con reddito da lavoro. 

 

Tuttavia si deve precisare che la pensione liquidata con le regole del regime sperimentale non è una pensione conseguita nel regime contributivo puro (secondo quanto previsto dalla Riforma Dini del 1995), motivo per cui una lettura logico-sistematico della norma dovrebbe far propendere comunque per la cumulabilità con gli altri redditi da lavoro dipendente e autonomo. L’articolo 1, comma 9, della legge 243/04 prevede, infatti, che la pensione erogata alle donne optanti sia un trattamento pensionistico di anzianità. E quindi cumulabile.

 

Lavoratori Dipendenti del settore privato e autonomi. I titolari dell’assegno ordinario di invalidità vedono ridursi l’erogazione dell’assegno qualora il reddito superi determinate soglie. A partire dal 1995, se il titolare di un assegno ordinario di invalidità che svolge attività lavorativa dipendente, autonoma o di impresa, l’importo dell’assegno viene ridotto:

 

 

  •  in misura pari al 25% se il reddito ricavato da questa attività supera 4 volte l’importo del trattamento minimo annuo calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno;
  •  in misura pari al 50% se il reddito ricavato da questa attività supera 5 volte l’importo del trattamento minimo annuo calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

 

 

La seconda riduzione. Oltre a questa decurtazione se l’assegno resta comunque superiore al trattamento minimo (501,89 € al mese per il 2016) il rateo di assegno eccedente il trattamento minimo può subire un secondo taglio qualora l’anzianità contributiva sulla base della quale è stato calcolato l’assegno è inferiore a 40 anni di contributi.

 

Il taglio aggiuntivo varia a seconda se il reddito provenga da lavoro dipendente o autonomo. Nel primo caso è pari al 50% della quota eccedente il trattamento minimo fermo restando che la decurtazione non può superare il reddito stesso; inoltre la riduzione non scatta se il reddito conseguito è inferiore al trattamento minimo inps oppure se il lavoratore è impiegato in contratti a termine la cui durata non superi le 50 giornate nell’anno solare o per i redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private (articolo 10, Dlgs 503/1992; Circolare Inps 197/2003).

 

Nel caso di redditi da lavoro autonomo la riduzione è pari al 30% della quota eccedente il trattamento minimo e comunque non può essere superiore al 30% del reddito prodotto (articolo 72, comma 1 della legge 388/2000).

 

Le pensioni di invalidità cd. specifiche (quelle cioè che vengono riconosciute da alcuni fondi sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria con requisiti diversi rispetti all’assegno ordinario di invalidità) subiscono invece solo la seconda riduzione in presenza di meno di 40 anni di contributi.

 

Nel settore pubblico. Per gli iscritti alla gestione dipendenti pubblici, il divieto di cumulo pensione/retribuzione opera per i trattamenti pensionistici di inabilità. Tali fattispecie si configurano nei trattamenti pensionistici privilegiati (indistintamente per tutti i dipendenti della pubblica amministrazione) nonché in quelli derivanti da dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella relativa alle mansioni (art. 13 legge n. 274/91 ovvero art. 27 della legge n. 177/76 per i dipendenti civili dello Stato). Anche questi lavoratori subiscono solo la seconda riduzione sopra menzionata non potendosi applicare le norme relative all’assegno ordinario di invalidità.

 

La trattenuta. Nei casi in cui scatta la riduzione la trattenuta viene effettuata: 1) sulla retribuzione, a cura del datore di lavoro, se il pensionato presta attività lavorativa subordinata. Il datore di lavoro deve provvedere al versamento di quanto trattenuto all’ente previdenziale che eroga la pensione; 2) sugli arretrati di pensione, dall’ente previdenziale, in caso di tardiva liquidazione della prestazione, se il pensionato presta attività lavorativa subordinata; 3) sulla pensione, dall’ente previdenziale, se il pensionato è in possesso di redditi da lavoro autonomo.

 

Per chi è titolare di una pensione di inabilità lo svolgimento di un’attività lavorativa dipendente o autonoma non è invece ammissibile. Poiché la prestazione è caratterizzata dalla assoluta impossibilità di prestare attività lavorativa, la percezione della stessa non è compatibile con la prestazione di lavoro subordinato o con attività di lavoro autonomo o professionale. La concessione della pensione comporta quindi l’obbligo della cancellazione da elenchi, albi o ordini relativi a mestieri arti o professioni.

 

Lo svolgimento di attività lavorativa può provocare riduzioni anche della pensione ai superstiti (sia di pensione di reversibilità che pensione indiretta). Nel caso in cui, infatti, il reddito annuo ricavato dall’attività è compreso fra tre e quattro volte l’importo del minimo inps, la percentuale di pensione che spetta al superstite si abbassa del 25% dell’importo originario. Se il reddito supera le quattro volte il minimo inps l’importo della pensione ai superstiti si riduce del 40%; se il reddito supera le cinque volte il trattamento minimo dell’Inps, la pensione ai superstiti è determinata applicando la percentuale del 50% all’importo originariamente spettante. Tali riduzioni interessano prevalentemente il coniuge superstite che consegue la pensione di reversibilità o la pensione indiretta mentre ancora svolge attività lavorativa o comunque possiede altri redditi. Vi è tuttavia una deroga: le riduzioni non sono applicate nel caso in cui, oltre al coniuge, vi siano contitolari della prestazione appartenenti al medesimo nucleo familiare (es. figli minori, studenti o inabili maggiorenni).

 

 

Fonte: Pensioni Oggi (www.pensionioggi.it)
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