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Delucidazioni dell’INPS sull’assicurazione sociale per l’impiego

lentepubblica.it • 4 Settembre 2014

1.   Premessa.

Il 23 maggio 2014 è stato pubblicato sulla  Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 118 il  Decreto  n. 79412 del  18 febbraio 2014 (all.1) emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Detto decreto prosegue nell’attuazione di quella parte della disciplina introdotta dalla Legge 28 giugno 2012 n. 92 (da ora legge di riforma) che – in relazione all’estensione della nuova assicurazione ASpI ad alcune tipologie di lavoratori in precedenza non rientranti nel campo di applicazione dell’assicurazione contro la disoccupazione – ha disposto, a determinate condizioni, un allineamento graduale del contributo ASpI all’aliquota contributiva ordinaria ASpI dell’1,61% (1,31% + 0,30%)  per gli anni dal 2013 al  2017.

In particolare, il provvedimento interministeriale in argomento determina per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 le misure delle indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI, da liquidare alla nuova platea degli assicurati, in funzione dell’effettiva aliquota di contribuzione.

Con la presente circolare si forniscono  le istruzioni attuative del decreto in argomento.

2.   Ambito di applicazione

Rinviando ai riferimenti normativi e alle relative considerazioni  svolte nell’omonimo paragrafo “Ambito di applicazione” della circolare INPS n. 144 dell’8 ottobre 2013, emanata in occasione dell’adozione del primo decreto interministeriale avente pari oggetto che forniva indicazioni sull’importo delle indennità in argomento per l’anno 2013, giova ricordare che rientrano nell’ambito di applicazione del Decreto interministeriale di cui in premessa solamente:

  • i soci lavoratori delle cooperative di cui al D.P.R. n. 602 del 1970, con rapporto di lavoro subordinato,
  • il personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato

là dove, per i suddetti lavoratori – secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 27, secondo periodo della Legge di Riforma – risultino già interamente applicate le quote di riduzione contributiva di cui alle leggi n. 388 del 2000 e n. 266 del 2005.

3.   Ammontare dell’aliquota e della prestazione

Le indennità ASpI e miniASpI, ai sensi dell’art. 2 del Decreto interministeriale in argomento, sono pertanto liquidate:

  • con riferimento all’anno 2014, in misura proporzionale all’aliquota effettiva di contribuzione e cioè per  un  importo pari al 40 per cento della misura delle indennità come calcolate  ai sensi dei commi da 6 a 9 e da 20 a 22  dell’art.  2  della  legge  28 giugno 2012, n. 92;
  • con riferimento all’anno 2015, ai sensi dell’art. 3 del Decreto interministeriale in argomento, in misura proporzionale all’aliquota effettiva di contribuzione e cioè per  un  importo pari al 60 per cento della misura delle indennità come calcolate  ai sensi dei commi da 6 a 9 e da 20 a 22  dell’art.  2  della  legge  28 giugno 2012, n. 92;
  • con riferimento all’anno 2016, ai sensi dell’art. 4 del Decreto interministeriale in argomento, in misura proporzionale all’aliquota effettiva di contribuzione e cioè per  un  importo pari all’80 per cento della misura delle indennità come calcolate  ai sensi dei commi da 6 a 9 e da 20 a 22  dell’art.  2  della  legge  28 giugno 2012, n. 92;
  • con riferimento all’anno 2017, ai sensi dell’art. 5 del Decreto interministeriale in argomento, in misura proporzionale all’aliquota effettiva di contribuzione e cioè per  un  importo pari al 100 per cento della misura delle indennità come calcolate  ai sensi dei commi da 6 a 9 e da 20 a 22  dell’art.  2  della  legge  28 giugno 2012, n. 92.

4.   Modalità di calcolo della prestazione in presenza di contribuzione piena e di contribuzione ridotta nel periodo di riferimento

E’ possibile il caso in cui un lavoratore presenti una situazione tale per cui alle 52 settimane che soddisfano il requisito contributivo per l’accesso alla indennità ASpI o miniASpI concorrano i versamenti per l’assicurazione contro la disoccupazione derivanti da diversi rapporti di lavoro, uno o più a contribuzione piena ed uno o più a contribuzione ridotta e fino al 2017, secondo la diversa percentuale vigente nell’anno di riferimento.

Ciò in applicazione di quanto disposto dall’art. 2, comma 27, secondo periodo della legge di riforma e dai decreti attuativi n. 71253 del 2013 e n. 79412 del 2014.

In questo caso, quale che sia l’aliquota contributiva contro la disoccupazione, piena o ridotta, versata nel corso del rapporto di lavoro la cui cessazione ha dato luogo allo stato di disoccupazione involontario, si procederà secondo le modalità di seguito indicate.

Determinata la retribuzione media imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, si individueranno – rispetto al totale della contribuzione utile in fase di precarica dati – le percentuali di settimane a contribuzione ridotta secondo le aliquote effettivamente versate nella misura individuata per ciascun anno solare. In particolare:

  • per l’indennità di disoccupazione ASpI l’individuazione avverrà all’interno delle 52 settimane utili ai fini del soddisfacimento del requisito contributivo precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro;
  • per l’indennità di disoccupazione mini ASpI l’individuazione avverrà all’interno delle  settimane di lavoro presenti nei dodici mesi precedenti  la data di cessazione del rapporto di lavoro.

A questo fine la procedura DsWeb sarà opportunamente aggiornata per potere rilevare, ove possibile in modo automatico, i casi in cui si debbano applicare le suddette riduzioni. Dell’avvenuto aggiornamento sarà dato avviso con apposito messaggio.

Al momento, pertanto, la rilevazione e quantificazione di tale numero di settimane, è a cura dell’operatore di sede.

La procedura è stata opportunamente modificata per consentire l’acquisizione dei dati seguenti per le tipologie di lavoratori rientranti nell’ambito di applicazione del decreto in argomento:

–      Domande di indennità ASpI:

            “Numero settimane a contribuzione ridotta anno 2013”

        e

       “Numero settimane a contribuzione ridotta anno 2014”

presenti nelle 52 settimane precedenti  la data cessazione del rapporto di lavoro.

–      Domande di indennità miniASpI:

         “Numero settimane a contribuzione ridotta anno 2013”

         e

       “Numero settimane a contribuzione ridotta anno 2014”

presenti nei 12 mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro.

A seguito dell’inserimento di detti numeri di settimane, verrà calcolata la percentuale delle settimane a contribuzione ridotta, rispetto a 52 settimane per le domande di indennità ASpI, ovvero rispetto alle settimane di lavoro degli ultimi 12 mesi per le domande di indennità miniASpI.

I dati “Numero settimane a contribuzione ridotta”, diversificati per anno, sono pertanto obbligatori se l’operatore di sede ha dovuto indicare  la seguente qualifica / categoria per i lavoratori interessati, in quanto il servizio di Precarica dati UniEmens non ha individuato in UniEmens rapporti di lavoro della tipologia in argomento:

L        Soci lavoratori cooperative con rapporto di lavoro subordinato in progressivo adeguamento contributivo

T        Personale artistico con rapporto di lavoro  subordinato in progressivo adeguamento contributivo.

I dati “Numero settimane a contribuzione ridotta”, diversificati per anno, possono essere inoltre acquisiti o modificati dall’operatore di sede qualora i dati relativi ai rapporti di lavoro in oggetto presenti in UniEmens non siano aggiornati.

All’esito dell’acquisizione dei dati in procedura sarà liquidata una prestazione ridotta in funzione della presenza di settimane a contribuzione piena e di settimane a contribuzione ridotta  e secondo le diverse misure di riduzione previste per ciascun anno.

5.   Istruzioni operative e aspetti procedurali. Gestione domande anno 2014 liquidate con percentuale relativa all’anno 2013.

Sulla base di quanto fin qui esposto, con riferimento agli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, le Strutture territoriali potranno procedere alla definizione delle domande di indennità ASpI e miniASpI,  relative ai lavoratori appartenenti alle due tipologie  sopra individuate, secondo le modalità indicate nella presente circolare.

Le domande relative a prestazioni in ambito ASpI, già definite nel corso dell’anno 2014 e relative a lavoratori che potevano vantare contribuzione versata nel medesimo anno, dovranno essere riaperte d’ufficio. A tal fine si procederà nel modo di seguito indicato:

–  Riaprire la domanda definita mediante l’utility “Variazione ASpI/miniASpI per ricalcolo” presente nel menù Funzioni Riservate;

–  Attivare la Variazione della domanda per ridurre le settimane a contribuzione ridotta dell’anno 2013 ed inserire il numero di settimane a contribuzione ridotta dell’anno 2014 nell’apposito campo;

–  Attivare il pagamento della prestazione per erogare la differenza dell’indennità dovuta, rispetto a quanto già pagato.

Per le domande non ancora definite, nel nuovo campo denominato “settimane a contribuzione ridotta 2014” andrà acquisito il numero di settimane relativo all’attività di lavoro svolta nel 2014 per la quale è stata versata una contribuzione pari al 40% dell’aliquota versata per la generalità dei lavoratori. Inoltre nel campo “settimane a contribuzione ridotta 2013”, dovrà essere controllato ed eventualmente modificato il dato richiesto.

A seguito delle modifiche apportate, la procedura provvederà a riliquidare l’importo in pagamento in misura proporzionale alle aliquote effettive di contribuzione previste per gli anni 2013 e 2014, tenendo conto della distribuzione delle settimane a contribuzione ridotta su ciascun anno.

In relazione al complesso dei dati contributivi la cui combinazione costituisce la premessa per l’individuazione dei lavoratori in questione si fa rinvio, per ogni esigenza di verifica, alle tabelle – fornite con circolare INPS n. 144 del 8 ottobre 2013 – nelle quali sono esposte le caratteristiche dell’azienda (CSC: codice statistico contributivo e C.A.: codice di autorizzazione), nonché gli elementi che individuano il lavoratore in base alla qualifica e all’aliquota versata.

FONTE: INPS – Istituto Nazionale di Previdenza Sociale

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