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Dipendenti Statali: quali sono i periodi riscattabili per la Pensione?

lentepubblica.it • 6 Agosto 2020

dipendenti-statali-periodi-riscattabili-pensioneI lavoratori che si avvicinano al traguardo della pensione devono prestare attenzione ai periodi riscattabili o computabili per aumentare l’importo dell’assegno.


Dipendenti Statali: quali sono i periodi riscattabili per la Pensione?

L’ordinamento previdenziale per i lavoratori del settore statale (DPR 1092/1973) consente, infatti, ancora oggi la possibilità di riunire o di riscattare gratuitamente o con oneri  ridotti alcuni particolari periodi di servizio, una facoltà non riconosciuta per la generalità dei lavoratori del settore privato.

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Dipendenti Statali: quali sono i periodi riscattabili per la Pensione?

Il riscatto può essere esercitato dai lavoratori dipendenti iscritti alla Cassa dei Trattamenti Pensionistici dello Stato (CTPS). In caso di morte del dipendente, possono richiederlo i superstiti che hanno diritto alla pensione indiretta.

Dal 31 luglio 2010 la facoltà di presentare la domanda di riscatto è stata estesa anche al soggetto assicurato, inteso come colui che può vantare contribuzione accreditata presso la Gestione Dipendenti Pubblici che non abbia già dato titolo a un trattamento di quiescenza, anche se non sia più in servizio. La domanda può essere presentata anche dopo la cessazione dal servizio senza diritto alla pensione.

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Riscatto dei corsi universitari di studio

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, sono ammessi a riscatto i periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall’art. 1 della legge n. 341/1990, ovvero:

  • diploma di laurea;
  • oppure diploma universitario;
  • diploma di specializzazione;
  • infine dottorato di ricerca, i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge.

Dal 12 luglio 1997 la durata dei corsi legali di studio universitario può essere ammessa a riscatto. Questo anche se il titolo conseguito non è richiesto per il posto occupato. La facoltà di riscatto può essere esercitata anche per due o più corsi di studi. E il riscatto può essere chiesto anche parzialmente (circolare ex INPDAP 24 febbraio 1999, n. 12).

I periodi di iscrizione fuori corso non sono ammessi a riscatto.

Sono ammessi a riscatto i titoli accademici introdotti dal decreto 3 novembre 1999, n. 509 ovvero:

  • laurea Triennale;
  • e laurea Specialistica (o Magistrale).

Calcolo dell’onere

L’onere di riscatto dei periodi del corso di studi universitario è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo. Tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto.

  • Periodi da riscattare che si collocano nel “sistema retributivo”. Se i periodi oggetto di riscatto si collocano nel sistema retributivo, l’importo della somma da versare è determinata con i criteri previsti dall’articolo 13, legge 12 agosto 1962, n. 1338 (riserva matematica). L’onere varia in rapporto a fattori quali l’età, il periodo da riscattare, il sesso e le retribuzioni percepite negli ultimi anni. Il costo dell’operazione comportante il calcolo della riserva matematica viene a identificarsi con il capitale di copertura corrispondente alla quota di pensione che, a seguito del riscatto, risulta potenzialmente o effettivamente acquisita dall’interessato (beneficio pensionistico).
  • Periodi da riscattare che si collocano nel “sistema contributivo”. Relativamente ai periodi da riscattare per i quali la relativa quota di pensione andrebbe calcolata con il sistema contributivo, il corrispondente onere è invece determinato applicando l’aliquota contributiva in vigore alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella misura prevista per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta alla gestione pensionistica dove opera il riscatto stesso. La retribuzione cui va applicata la predetta aliquota contributiva è quella assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda, ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. La retribuzione presa a base di calcolo dell’onere e rapportata al periodo riscattato è accreditata sulla posizione del soggetto, collocandola temporalmente in corrispondenza dei periodi oggetto di riscatto. Ai fini del calcolo della pensione, la rivalutazione del montante individuale dei contributi afferente ai periodi oggetto di riscatto ha effetto dalla data di presentazione della domanda.

Riscatto laurea agevolato

L’articolo 20, comma 6, decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 26/2019, ha introdotto il riscatto laurea cosiddetto agevolato per i periodi che si collochino nel sistema contributivo della futura pensione.

In questa ipotesi, l’onere è determinato sul minimale degli artigiani e commercianti vigente nell’anno di presentazione della domanda e in base all’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche vigente, nel medesimo periodo, nel FPLD. L’importo retributivo di riferimento è rapportato al periodo oggetto di riscatto ed è attribuito temporalmente e proporzionalmente ai periodi medesimi. Il contributo è rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda.

Per il 2020 il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dai commercianti è pari a 15.953 euro. A questo importo va applicata l’aliquota del 33%. Quindi, per le domande presentate nel corso del 2020, il costo per riscattare un anno di corso è pari a 5.264,49 euro.

Altri periodi riscattabili

Sono, inoltre, riscattabili a domanda e con onere a carico dell’interessato i seguenti periodi e servizi:

  • periodi d’interruzione o sospensione del rapporto di lavoro per un massimo di tre anni, non coperti né da contribuzione figurativa, né volontaria
  • oppure periodi di formazione professionale, studio e ricerca, finalizzati all’acquisizione di titoli o di competenze specifiche richieste per l’assunzione al lavoro o per la progressione della carriera
  • periodi d’inserimento nel mercato del lavoro (lavoro interinale, a termine liberalizzato etc.),ancora da definire mediante l’emanazione del solito decreto ministeriale
  • lavoro discontinuo, saltuario, precario e stagionale nonché i periodi intercorrenti non coperti da contribuzione.
  • lavoro part-time orizzontale, verticale o ciclico (settimane o mesi alterni) per i periodi non coperti. Il richiedente ha l’onere di provare lo stato di occupazione a tempo parziale per tutto il periodo per cui chiede la copertura.

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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