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Come cambia la dirigenza pubblica dopo la riforma della PA?

lentepubblica.it • 28 Agosto 2015

dirigenza pubblicaDirigenza pubblica pronta al restyling. L’articolo 11 della Riforma della Pa prevede infatti un’ampia revisione del meccanismo di ingresso, l’introduzione del ruolo unico con la contestuale eliminazione dei dirigenti di prima e seconda fascia, nuove regole in materia di retribuzione, responsabilità e decadenza dal ruolo. I dirigenti senza incarico in caso di valutazione negativa potranno decadere dal ruolo ed essere in sostanza licenziati. Per evitare questa prospettiva, possono chiedere il demansionamento a funzionario.

 

La prima novità riguarda il superamento delle due fasce e, come detto, l’istituzione del ruolo unico dei dirigenti. I ruoli a regime saranno tre: il ruolo unico dei dirigenti statali, in cui rientrano tutti i dirigenti delle amministra­zioni statali, degli enti pubblici non economici nazionali, delle università e delle agenzie go­vernative); il ruolo unico delle regioni (in cui confluiranno anche i dirigenti della Asl con l’eccezione dei medici); il ruolo unico degli enti locali (dove finiscono anche i segretari comunali). Re­stano fuori dal ruolo unico i sog­getti con contratto in regime pubblico, ossia il personale non contrattualizzato: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il per­sonale della carriera diplomati­ca e della carriera prefettizia.

 

Ogni ruolo avrà una sua Commissione con funzioni, tra le altre, di verifica del rispetto dei criteri di conferimento de­gli incarichi e dell’utilizzo dei sistemi di valutazione per la lo­ro attribuzione o la revoca. Al termine di ogni incarico è da queste valutazioni che passe­ranno i dirigenti che, con inter­pello, verranno collocati alla guida di un nuovo ufficio o con­fermati per una sola volta in quello in corso.

 

L’accesso. L’altra novità riguarda il meccanismo di accesso. Si diventerà dirigenti attraverso due canali: tramite il corso-concorso oppure con il concorso, entrambi banditi annualmente per ciascuno dei tre ruoli di dirigente (stato, regioni ed enti locali) per un numero fisso di posti, definito in relazione al fabbisogno minimo annuale del sistema amministrativo. Potranno partecipare solo i candidati in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale. Si prevede inoltre l’esclusione di graduatorie di idonei nonché la possibilità di reclutare anche dirigenti di carriere speciali e delle autorità indipendenti.

 

Per quanto riguarda il corso-concorso è prevista l’immissione in servizio dei vincitori come funzionari – con obblighi di formazione – per i primi 3 anni (o meno in relazione all’esperienza lavorativa) e la successiva immissione nel ruolo unico della dirigenza sulla base della valutazione da parte dell’amministrazione presso la quale è stato attribuito l’incarico iniziale. Per quanto attiene al concorso l’assunzione a tempo indeterminato dei vincitori avverrà solo dopo il superamento di un esame di conferma, da sostenere dopo i primi 3 anni di servizio (o meno in relazione all’esperienza lavorativa), svolto da parte di un organismo indipendente.

 

Gli incarichi. Gli incarichi dei dirigenti saranno conferiti dalle amministrazioni che selezioneranno il dirigente dall’ambito dei soggetti appartenenti al relativo ruolo unico –  attraverso una procedura con avviso pubblico, sulla base di requisiti e criteri definiti dall’amministrazione ed approvati dalle Commissioni per la dirigenza statale, regionale o locale nonché in base al principio dell’equilibrio di genere. L’incarico sarà quadriennale, rinnovabile per una sola volta per ulteriori due anni senza ricorrere alla procedura di avviso pubblico.

 

Ci saranno poi presupposti oggettivi per la revoca, anche in relazione al mancato raggiungimento degli obiettivi, e della relativa procedura. I dirigenti privi di incarichi decadranno dal ruolo unico solo a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità accompagnato ad una valutazione negativa del proprio operato; per chi è in disponibilità resta salva comunque la possibilità di formulare istanza di ricollocazione in qualità di funzionario.

 

Ai dirigenti privi di incarico si prevede l’erogazione solo del trattamento economico fondamentale e della parte fissa della retribuzione.

 

Infine tra i criteri di delega è previsto un rafforzamento della re­sponsabilità dei dirigenti, con particolare riferimento alla esclusiva imputabilità a loro della responsabilità per l’attivi­tà gestionale e la verifica delle performance degli uffici. Sui si­stemi di valutazione ­delle per­formance verrà introdotta una semplificazione dell’impianto normativo attuale e ad esso ver­rà collegata di più la retribuzio­ne, con una omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio nel­l’ambito di ciascun ruolo unico.

 

Fonte: Pensioni Oggi (www.pensionioggi.it) - articolo di Davide Grasso
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Mario Rossi
Mario Rossi
31 Agosto 2015 21:15

Le Posizioni Organizzative prenti negli enti locali, qualificati, laureati, con esperienza, chedestino avranno . Hanno sistituito i dirigenti e adesso dove vengono collocati? Non sento e non vedo nulla in merito.