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DIS-COLL estesa anche ai lavoratori parasubordinati

lentepubblica.it • 17 Dicembre 2015

lavoratori parasubordinatiI lavoratori parasubordinati potranno fruire dell’indennità di disoccupazione anche nel 2016. Lo prevede un emendamento accolto dalla Commissione Bilancio nella legge di stabilità con il quale si estende di un anno il regime di sperimentazione della dis-coll che sarebbe scaduto il 31 dicembre di quest’anno.

 

La novità consentirà anche a quei lavoratori che perdano involontariamente l’occupazione tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2016 di accedere ad un sostegno economico che ha una durata massima pari a 6 mesi.

 

La Dis Coll. L’indennità è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata dell’INPS, che non siano pensionati e che non siano titolari di partita IVA, in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione involontaria.

 

Per avere diritto alla Dis-Coll è necessario possedere, congiuntamente, i seguenti requisiti: a) stato di disoccupazione al momento della domanda di prestazione; b) almeno tre mesi di contribuzione nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell’anno solare precedente la cessazione dell’attività lavorativa e la cessazione dell’attività stessa; c) almeno un mese di contribuzione, oppure un rapporto di collaborazione di durata almeno pari a 1 mese dal quale sia derivato un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di 1 mese di contribuzione, nell’anno solare in cui si verifica la cessazione dall’attività lavorativa.

 

Sulla misura dell’assegno che va in tasca ai disoccupati, si applicano le stesse regole stabilite per i lavoratori dipendenti con la Naspi. La misura è pari al 75% dei compensi fino a 1.195 euro al mese e poi scende al 25% sulle quote dei compensi superiori a tale importo. In ogni caso l’assegno massimo è di 1.300 euro lordi al mese. La norma però prevede una riduzione: a partire dal primo giorno del quarto mese l’assegno in pagamento viene ridotto del 3% per ogni mese.

 

L’assegno sarà pagato per un numero di mesi pari alla metà di quelli coperti da contribuzione nei 12 mesi precedenti la disoccupazione. Ad esempio, se sono stati versati contributi per otto mesi l’indennità Inps sarà corrisposta per quattro mesi. Il tetto massimo è pari a sei mesi.

 

Deluse invece le associazioni che rappresentano gli assegnisti e dottorandi di ricerca (Adi e Flc) che hanno visto bocciate dalla Commissione Bilancio della Camera le proposte di estendere l’ammortizzatore sociale anche ai precari delle università. “Esprimiamo indignazione per una maggioranza caotica e incapace di esprimere un’idea di governo. Registriamo l’atteggiamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, grandi assenti di questa battaglia  e completamente disinteressati alle sorti di decine di migliaia di giovani ricercatori” tuonano ADI e FLC-CGIL, solidali con le decine di migliaia di ricercatori precari sulle cui spalle grava il futuro della ricerca e dell’università italiane.

Fonte: Pensioni Oggi (www.pensionioggi.it) - articolo di Gemma Fabiani
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