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Solo domande telematiche per i congedi parentali?

lentepubblica.it • 10 Settembre 2015

servizi telematiciI nuovi congedi parentali. Com’è noto il Decreto Legislativo 80/2015 ha innovato il congedo parentale prevedendo a partire dal 25 giugno 2015, tale congedo potrà essere richiesto da ciascun genitore nei primi 12 anni di vita del bambino (il regime previgente prevedeva che il permesso potesse essere richiesto solo nei primi 8 anni). Il periodo massimo del congedo resta comunque pari a 6 mesi, continuativi o frazionati (il periodo cumulativo di congedo per entrambi i genitori non può comunque eccedere i 10 mesi).

 

Le istanze per i congedi parentali possono essere presentate anche in modalità cartacea, ma fra qualche giorno le domande potranno essere trasmesse soltanto in modalità telematica.

 

Le istanze in forma cartacea per ottenere il beneficio saranno accettate solo fino al 13 settembre 2015. Lo Comunica l’Inps con il messaggio 5626/2015.

 

Dal 14 settembre le domande per la presentazione dei congedi parentali riferite ai periodi tra gli 8 ed i 12 anni di vita del bambino (oppure tra gli 8 ed i 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato) potranno essere trasmesse solo per via telematica. Ne dà notizia l’Inps con il messaggio 5626/2015 pubblicato ieri sul sito internet dell’istituto. Resta ferma la validità delle domande di congedo per i predetti periodi presentate in modalità cartacea sino al 13 settembre.

 

Si ricorda, inoltre, che con la Riforma il limite entro il quale il congedo parentale dà diritto a una indennità pari al 30% della retribuzione è elevato ai primi 6 anni di vita del bambino (anziché ai primi 3 anni). Dai 6 ai 12 anni il congedo non è retribuito, ad eccezione dei lavoratori con redditi particolarmente bassi (pari a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria – per l’anno 2015 euro 16.327,68), per i quali l’indennità del 30% è prevista fino all’ottavo anno del bambino.

 

Sarà poi possibile sospendere il congedo di maternità in caso di ricovero del bambino, a condizione che la lavoratrice presenti un certificato medico che attesti l’idoneità alla ripresa dell’attività.

 

La riforma ha, inoltre, introdotto un’importante novità relativa alla possibilità per i genitori di optare per la fruizione di tale congedo su base oraria. Tale opzione, che era stata introdotta dal D.L. 216/2012, in attuazione della direttiva 2010/18/UE, era rimasta, priva di una disciplina legislativa che specificasse le modalità di fruizione del congedo su base oraria. La normativa introdotta nel 2012, infatti, rimetteva alla contrattazione collettiva di settore “la determinazione delle modalità di fruizione del congedo, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa”. Ebbene, con il decreto entrato in vigore il 25 giugno, in caso di mancata regolamentazione da parte della contrattazione collettiva (anche di livello aziendale) delle modalità di fruizione del congedo su base oraria, ciascun genitore potrà in ogni caso scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria sarà consentita in misura pari alla metà dell’orario di lavoro medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.

 

 

Fonte: Pensioni Oggi (www.pensionioggi.it) - articolo di Davide Grasso
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