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Ecco come funziona l’esonero contributivo per ogni nuova assunzione

lentepubblica.it • 18 Marzo 2015

sgraviPer le imprese un risparmio fino a 8.060 euro l’anno per tre anni per ogni nuova assunzione a tempo indeterminato effettuata nel 2015.

 

Il bonus occupazione varato dal governo Renzi con l’ultima legge di Stabilità spicca il volo. Secondo le dichiarazioni del presidente dell’Inps Tito Boeri sono oltre 76mila le aziende che hanno fatto richiesta di accesso ai benefici. Un risparmio che può toccare gli 8.060 euro l’anno per tre anni per ciascun lavoratore a condizione che si assuma a tempo indeterminato entro il 2015. Ma per attivarlo le imprese dovranno fare in fretta: i fondi, circa 1,9 miliardi, rischiano di esaurisi prima della fine dell’anno lasciando per strada gli ultimi arrivati.

 

L’entità del beneficio. Su tutte le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2015, quindi, i datori di lavoro possono usufruire dell’esonero del versamento dei contributi previdenziali a loro carico. Il lavoratore non avrà nessun danno dal punto di vista del calcolo della futura pensione in quanto tutti i contributi gli verranno accreditati figurativamente, l’impresa invece potrà risparmiare fino a 8.060 euro all’anno (il tetto massimo mensile è di 671,66 euro) per i primi tre anni di assunzione: se il rapporto di lavoro quindi non si interrompe prima, alla fine del periodo l’impresa avrà risparmiato fino a 24.180 euro per ogni nuovo assunto nel 2015. Il datore dovrà invece versare i premi e contributi Inail.

 

I Vincoli e i limiti. Per evitare atteggiamenti poco ortodossi, tipo finti licenziamenti e poi riassunzioni si prevede che il beneficio non possa essere concesso nuovamente allo stesso lavoratore; parimenti sono esclusi dal bonus quei lavoratori che nei 6 mesi precedenti l’assunzione sono stati occupati a tempo indeterminato presso un qualunque altro datore di lavoro. Il beneficio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive previsti dalla normativa vigente (come quelli in materia di stabilizzazione di apprendisti e l’assunzione di disoccupati di lunga durata).

 

Al bonus, poi, non sono ammesse le imprese che hanno in corso provvedimenti di cassa integrazione a meno che l’assunzione non serva ad avere professionalità diverse. Analogamente non è possibile fruire del bonus quando l’assunzione viola il diritto di precedenza, fissato dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato nell’ambito di un rapporto a tempo indeterminato ovvero cessato da un rapporto a termine.

 

I Settori. Del bonus possono usufruire tutti i datori di lavoro privati (imprenditori, associazioni, studi di professionisti, cooperative, partiti politici e sindacati), senza differenziazione geografica e distinzione di settore produttivo (vi rientra anche l’agricoltura). L’agevolazione può essere utilizzata anche per attivare con contratti part-time (sempre a tempo indeterminato) e lavoro ripartito ma non per l’apprendistato e per il lavoro a chiamata. Restano esclusi anche i rapporti domestici (colf e badanti) per i quali sono previsti aliquote contributive già piu’ agevoli.

 

La compatibilità con gli altri bonus. L’esonero contributivo è cumulabile con le agevolazioni per l’assunzione dei lavoratori disabili e dei giovani genitori; quella per chi assume persone che fruiscono dell’Aspi; quella prevista per il programma Garanzia giovani.

Fonte: Pensioni Oggi (www.pensionioggi.it) - articolo di Bernardo Diaz
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