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Elezioni 3-4 Ottobre 2021: obblighi di pubblicazione per i candidati

Stefanelli Giovanni • 17 Settembre 2021

elezioni-3-4-ottobre-2021-obblighi-di-pubblicazione-candidatiEcco quanto prevede la Legge 3/2019 in materia di adempimenti per la trasparenza e obblighi di pubblicazione per i candidati in vista delle prossime elezioni amministrative, del 3-4 Ottobre 2021, per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.


19 Settembre e 26 Settembre 2021, due scadenze importanti che riguardano rispettivamente i partiti – movimenti politici e gli enti locali, obbligati a pubblicare on line, sui propri siti internet, e per ogni candidato Sindaco o Consigliere Comunale, il curriculum vitae ed il certificato del casellario giudiziale penale aggiornato a non oltre novanta giorni precedenti la data stabilita per la consultazione elettorale.

Elezioni 3-4 Ottobre 2021: obblighi di pubblicazione per i candidati

L’inottemperanza a tali precetti, da parte dei partiti e movimenti politici, comporta, nei confronti dei medesimi, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 12.000,00 ad Euro 120.000,00; non sono previste sanzioni in caso di inadempimento da parte degli enti locali ove si svolgono le competizioni elettorali, che comunque dovranno istituire una sezione dedicata – Elezioni trasparenti – alle pubblicazioni di che trattasi.

Sebbene le fattispecie di natura penale, ostative alle candidature, siano espressamente codificate, e comprendano titoli di reato specifici, tuttavia la ratio della norma è quella di consentire all’elettore di valutare il background culturale – professionale ed il profilo giudiziario degli aspiranti alle cariche istituzionali, allorché, verosimilmente, potranno concretizzarsi casi di menzione di condanne definitive per fatti penalmente rilevanti anche di entità non pregiudizievole alle candidature, ed alla eventuale successiva investitura delle funzioni pubbliche.

Normavita di riferimento

Al seguente link la normativa di riferimento:

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-01-09;3!vig=2019-04-03

 

Fonte: articolo di Giovanni Stefanelli
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