Le prestazioni di lavoro rese in una giornata di riposo settimanale in occasione di Consultazioni elettorali nazionali (politiche) o referendarie sono attualmente disciplinate dall’art. 39, comma 3, del Ccnl. 14 settembre 2000, che è stato aggiunto dall’art. 16, comma 1, del Ccnl. 5 ottobre 2001.
In proposito, l’Aran (Orientamento Ral_214) ha chiarito che il personale interessato, secondo le regole richiamate, ha diritto:
Circa il finanziamento del riposo compensativo connesso a Consultazioni elettorali, l’Agenzia ritiene tale onere a carico dei bilanci dei singoli Enti interessati (Orientamento Ral_213). In effetti, l’art. 15 comma 3, del Dl. n. 8/13, riguardo agli oneri a carico dello Stato, fa esclusivamente riferimento alla spese per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali e le altre spese per l’organizzazione tecnica e l’attuazione di Consultazioni elettorali.