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Enti Locali, Fondo lavoro straordinario: Corte dei Conti si pronuncia

lentepubblica.it • 17 Gennaio 2019

enti-locali-fondo-lavoro-straordinario-corte-contiEnti Locali, Fondo lavoro straordinario: la Corte dei Conti Lombardia, con la sentenza n. 356/2018, espone il suo parere sul rapporto tra questo fondo e il trattamento del salario accessorio.


Ecco le conclusioni della deliberazione n. 356/2018 della Corte dei conti della Lombardia che analizza, ancora una volta, i vincoli stabiliti d all’articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017. In questo caso sotto la lente di ingrandimento finiscono le somme che vengono erogate ai dipendenti per le attività prestate in orario straordinario.

 

La legge attuale

 

I limiti alla definizione delle risorse destinate annualmente alla erogazione dei compensi prevedono un sistema di finanziamento e quantificazione delle risorse, a tal fine necessarie, del tutto autonomo e distinto rispetto a quello previsto per il finanziamento delle altre voci del trattamento accessorio del personale, di cui al previgente art.15 del medesimo CCNL dell’1.4.1995 (fondo annuale risorse decentrate).

 

L’Aran (RAL_1816_Orientamenti Applicativi) riassume la disciplina dell’art.14 del CCNL dell’1.4.1999:

 

  • gli oneri per il pagamento di compensi per lavoro straordinario devono avere copertura solo ed esclusivamente nelle specifiche risorse derivanti dall’applicazione delle previsioni di tale clausola contrattuale;
  • le risorse destinate al lavoro straordinario, a far data dal 1999, sono state quantificate in misura fissa, nel senso che le stesse, presso ciascun ente, non possono essere superiori a quelle destinate a tale finalità nel 1998;
  • a far data dal 31.12.1999, le risorse dovevano essere ridotte nella misura del 3% (art. 14, comma 4, del CCNL dell’1.4.1999); tale riduzione è stata prevista come “una tantum”, nel senso che doveva essere effettuata una volta sola e con riferimento all’anno 1999;
  • pertanto, a far data dal 31.12.1999, per ciascun anno, le risorse destinate al lavoro straordinario possono essere solo quelle derivanti dall’applicazione del sistema di calcolo;
  • le suddette risorse possono essere incrementate solo con quelle che specifiche disposizioni di legge destinano al lavoro straordinario in presenza di consultazioni elettorali o per fronteggiare eventi eccezionali, secondo le indicazioni dell’art. 14 del CCNL dell’1.4.1999.

 

I vincoli

 

I vincoli all’impiego delle risorse decentrate fanno invece attualmente riferimento all’art.23 comma 2 dlgs 75/2017:

 

”Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

 

Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell’anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l’ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell’anno 2016.”

 

La decisione

 

Sulle limitazioni al trattamento accessorio e in modo particolare alla risoluzione del problema se anche il fondo del lavoro straordinario rientra nei limiti stabiliti dall’articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017, la Corte dei conti della Lombardia dà una risposta assolutamente affermativa in quanto la disposizione si riferisce a tutte le somme del trattamento accessorio senza alcuna distinzione o eccezione.

 

In allegato il testo completo dell’articolo.

 

 

Fonte: Corte dei Conti Lombardia
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