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Esonero Visite Fiscali Dipendenti Pubblici: in quali casi è consentito?

lentepubblica.it • 25 Settembre 2018

esonero-visite-fiscali-dipendenti-pubbliciDal 1° settembre 2017, è entrato in vigore il Polo unico per le visite fiscali che attribuisce all’INPS la competenza esclusiva a effettuare Visite Mediche di Controllo. In quali casi è previsto l’Esonero dalle Visite Fiscali per i Dipendenti Pubblici?


Esonero visite fiscali per dipendenti pubblici. Vediamo quindi, chi è esonerato dall’obbligo di reperibilità malattia. Alla luce delle novità introdotte dal nuovo DM 2016/17 cd. decreto Madia, visto che dal 13 gennaio 2018, è entrato in vigore il nuovo regolamento visite fiscali dipendenti pubblici 2018.

 

Si tratta di fattispecie in cui l’assenza dei dipendenti è riconducibile a particolari circostanze che, nel Regolamento passano a 3 rispetto a quelle individuate dal d.m. Brunetta n. 150/2009.

 

Esonero Visite Fiscali Dipendenti Pubblici: quali circostanze?

 

Parlando di visita fiscale Inps, ci sono alcuni esclusioni dall’obbligo di reperibilità da prendere in considerazione. Si tratta delle esenzioni relative alle prime tre categorie della Tabella A allegate al DPR n. 834/1981, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del decreto stesso.

 

La causa in questione che comporta l’assenza dei dipendenti dalle fasce di reperibilità e dunque li esonera dall’obbligo della visita scale durante l’orario di reperibilità è la seguente:

 

Causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834; ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto.

 

Si tratta, nel dettaglio, di:

 

a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

 

b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 (mancanza di arti, deformazioni, etc.), ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;

 

c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

 

Per cui nelle patologie gravi che richiedono terapie salvavita, rientrano malattia molto gravi come per esempio

 

  • tumori con terapie chemioterapiche o dialisi per il malfunzionamento dei reni,
  • per malattie professionali INAIL e infortunio già accertate dall’amministrazione e comprovate dall’istituto come malattia causa di servizio.

 

Riassumendo, le esclusioni dall’obbligo di reperibilità per la visita fiscale, vi sono solo se la malattia è connessa ad una delle condizioni sopra elencate e solo se l’amministrazione si già in possesso della documentazione formale sanitaria che certifichi la patologia che causa l’esclusione dal suddetto obbligo.

 

E le patologie leggere?

 

Patologie più leggere come ad esempio l’emicrania possono comportare l’esonero dalle fasce orarie di reperibilità? Partendo dalle conseguenze dell’emicrania, essa potrebbe richiedere cicli di cura e percorsi terapeutici periodici. Per questi ultimi è possibile assentarsi dal lavoro causa malattia (e sue conseguenze).

 

Da qui si pensa logicamente come si possa essere esonerati dall’obbligo di restare al proprio domicilio durante l’orario della visita scale. Una recente sentenza della Cassazione espressasi sul merito non ha mai ricevuto ufficialmente l’approvazione dell’Inps; pertanto l’esonero orario in caso di emicrania non è ancora stato ufficialmente accertato.

 

Per questo motivo, a livello legale, allo stato attuale le patologie leggere non escludono dalla visita.

 

Condizione per l’esonero

 

Si deve trattare di stati invalidanti connessi a una patologia in grado di determinare di per sé una menomazione di cospicuo rilievo funzionale, ad esempio menomazioni congenite o acquisite (anche di carattere progressivo), insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali, stati patologici quali cecità e sordità civili, ecc.

 

In caso contrario, infatti, si introdurrebbe un discrimine elevato fra l’entità della grave patologia che contestualmente richiede terapia salvavita e l’entità di ben più lievi patologie che, pur determinando un’invalidità percentualisticamente moderata, benconsentono la prosecuzione del lavoro e una buona sostenibilità socio-relazionale.

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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Rosa Mango
Rosa Mango
8 Agosto 2019 8:17

Molto chiaro in tutto

Alberto
Alberto
9 Agosto 2019 4:34

Vorrei sapere se chi aveva il riconoscimento di causa di servizio prima del d.m brunetta monti mantiene tutti i benefici e requisiti. Avendo già iscrizioneva tabella b. Riconoscimento della commissione medico ospedaliera della use innocuo anche dal ministero dell’economica finanze, ricevuto con adunanza da Roma. E se il soggetto che hacsbito il riconoscimento ha due periodi di comportò per le assenze dovute a patologia sottesa e connessa alla patologia riconosciuta. ( anno 2007-2008)

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23 Febbraio 2021 9:20

[…] Per una panoramica completa sui casi di esonero leggete il nostro approfondimento. […]

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23 Febbraio 2021 17:23

[…] Per maggiori informazioni sull’argomento potete consultare il nostro articolo dedicato ai casi di esenzione. […]

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23 Febbraio 2021 17:26

[…] Per maggiori informazioni sull’argomento potete consultare il nostro articolo dedicato ai casi di esenzione. […]

Concetto Maurizio Mudò
Concetto Maurizio Mudò
24 Febbraio 2021 17:40

Ho fatto richiesta ed ottenuto lo stato di lavoratore fragile a causa del covid-19 per il periodo di astensione dal lavoro sono soggetto a controllo visita a casa?