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Flessibilità in Uscita: ecco sei diversi modi per anticiparla

lentepubblica.it • 2 Febbraio 2016

commissioneIn attesa che si decida sulla flessibilità in uscita è utile avere un quadro riassuntivo delle principali possibilità che consentono di anticipare l’uscita. In molti casi si tratta di regole e strumenti noti ma che è bene tenere a mente per evitare di perdere particolari benefici previdenziali che l’ordinamento già attualmente riconosce. Vediamo dunque quali sono le opzioni disponibili e a quale “prezzo” è possibile percorrerle.

 

Il regime sperimentale – Una delle prime modalità per anticipare l’uscita è riservata alle donne dall’articolo 1, comma 9, della legge 243/2004. Questa norma (cd. opzione donna) consente alle lavoratrici che perfezionano 57 anni e 3 mesi di età (58 anni e 3 mesi le autonome) e 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2015 di optare per la liquidazione dell’assegno esclusivamente con il sistema contributivo. Il diverso sistema di calcolo determina tuttavia una penalità che ci si porterà per sempre sull’assegno. La recente legge di stabilità ha, infatti, esteso di un anno il regime che era stato indebitamente accorciato da una interpretazione dell’Inps nel 2012. Non solo. Anche le lavoratrici che raggiungono i suddetti requisiti dopo il 31 dicembre 2015 devono prestare attenzione a questa opportunità d’uscita nei prossimi mesi: se avanzeranno risorse il regime sarà infatti prorogato ulteriormente.

 

Disposizioni Eccezionali per il settore privato. L’articolo 24, comma 15-bis del Dl 201/2011 consente ai lavoratori dipendenti del settore privato (no autonomi e pubblico impiego) che hanno raggiunto la quota 96 entro il 31.12.2012 (cioè 60 anni di età e 36 di contributi oppure 61 anni e 35 di contributi) di conseguire la pensione anticipata in via eccezionale all’età di 64 anni e 3 mesi. Alla stessa età possono uscire le lavoratrici dipendenti del settore privato che hanno raggiunto 60 anni e 20 anni di contributi entro il 31 dicembre 2012.

 

Salvaguardie. Occhio alla propria situazione lavorativa al dicembre 2011. Se si era senza lavoro a tale data (cioè quando è entrata in vigore la Legge Fornero), o si erano siglati accordi per una prossima uscita dal mondo del lavoro, si può tentare di rimettere in pista le vecchie regole previdenziali. Sono ben sette i provvedimenti adottati dal Parlamento per questi lavoratori l’ultimo, lasettima salvaguardia, è contenuta nella legge di stabilità 2016. Attenzione alla tempistica però: per partecipare alla salvaguardia bisogna presentare domanda, a pena di decadenza, entro il 1° marzo 2016 all’Inps o alla Direzione Territoriale del Lavoro a seconda del proprio profilo di tutela.

 

Il versamento dei Volontari o il riscatto – Un’altra strada è quella di optare per il versamento volontario dei contributi. Si tratta di una scelta particolarmente utile per chi è senza lavoro ma è prossimo alla pensione e ha da parte sufficienti risorse economiche per pagarsi la pensione. I contributi volontari sono infatti utili sia ai fini del diritto che della misura sia della pensione di vecchiaia che della pensione anticipata.

 

Alternativamente è possibile verificare se nella propria vita lavorativa esistono dei periodi che possono essere riscattati. Il riscatto può essere utilizzato per coprire di contribuzione soprattutto gli anni del corso legale degli studi universitari quali ad esempio il corso di laurea, un dottorato di ricerca o un master. Meno frequente ma ugualmente da valutare, il riscatto può essere utilizzato per coprire il periodo di congedo parentale, il servizio civile o il lavoro all’estero. Si può ricorrere al riscatto, ai sensi del Dlgs 564/1996, anche per coprire eventuali periodi di non occupazione tra un lavoro ed un altro o di formazione professionale studio o ricerca, purchè successivi al 1996, nel limite massimo di tre anni e sempre che non risultino coperti da altra contribuzione. Anche il riscatto, al pari della prosecuzione volontaria dei contributi è oneroso.

 

Invalidi. Ulteriori agevolazioni contributive sono riconosciute a domanda per i lavoratori con una invalidità superiore al 74%. In tal caso il lavoratore ha diritto ad un abbuono contributivo pari a 2 mesi per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, entro un massimo di cinque anni. Il riconoscimento della maggiorazione è gratuito ma il lavoratore deve fare una specifica domanda all’Inps. In ogni caso l’abbuono incide solo sul diritto alla pensione e non sulla sua misura.

 

Chi ha una invalidità pari o superiore all’80% ed è un lavoratore dipendente del settore privato può inoltre uscire a 55 anni se donna o a 60 anni se uomo unitamente a 20 anni di contributi dopo una finestra mobile di 12 mesi. Ancora i lavoratori del settore privato che abbiano una invalidità dalla quale risulti una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo unitamente ad almeno 5 anni di contributi di cui almeno 3 nel quinquennio antecedente la domanda, possono chiedere l’assegno ordinario di invalidità. L’assegno è una vera e propria pensione che viene concessa indipendentemente dall’età anagrafica anche se solo per 3 anni (poi può essere prorogata).

 

Contribuzione in più casse. Da tenere ben a mente anche gli strumenti che consentono di valorizzare i contributi in piu’ casse. Dal 2013 se il lavoratore è iscritto presso due o più gestioni previdenziali, anche nella gestione separata – ad eccezione delle casse professionali – può infatti cumulare gratuitamente tali contributi per conseguire un’unica pensione (ma solo di vecchiaia). La facoltà di cumulo è totalmente gratuita ed inoltre ha il vantaggio di lasciare inalterato il sistema di calcolo applicabile in base alle anzianità maturate. Ad esempio un lavoratore che ha 10 anni nella gestione separata e 10 nel fondo pensione dipendenti può cumulare tali contributi per ottenere il requisito minimo di 20 anni di contributi per la pensione di vecchiaia all’età di 66 anni e 7 mesi.

 

Una ulteriore facoltà per il lavoratore è quella di ricongiungere i versamenti effettuati in diverse gestioni previdenziali in un’unica gestione. Ma questa via, per ora, resta a pagamento e non può interessare i periodi lavorativi nella gestione separata. In alternativa resta possibile esercitare la totalizzazione. L’istituto interessa praticamente tutte le gestioni previdenziali comprese le casse professionali e la gestione separata Inps. A differenza della ricongiunzione, la totalizzazione è completamente gratuita e non trasferisce i contributi da una gestione all’altra. Il calcolo però viene effettuato con il sistema contributivo (di regola) e, pertanto, può comportare una decurtazione nel trattamento economico erogato.

 

Fonte: Pensioni Oggi (www.pensionioggi.it) - articolo di Davide Grasso
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