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Fondi di solidarietà per personale di imprese assicuratrici e di assistenza

lentepubblica.it • 11 Marzo 2015

Allo scopo di assicurare adeguate forme di sostegno al reddito ai lavoratori di imprese operanti in settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale,  l’articolo 3 della legge n. 92/2012, intitolato “Tutele in costanza di rapporto di lavoro”, e successive integrazioni e modifiche, ha stabilito che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possano stipulare accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito.

I Fondi di solidarietà, nell’ambito ed in connessione con processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività di lavoro, oltre ad assicurare ai lavoratori delle imprese di uno o più settori, interventi di tutela economica in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, possono perseguire ulteriori finalità di  sostegno di attività formative e di erogazione di assegni straordinari per il sostegno del reddito riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato entro cinque anni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Il comma 42, del citato articolo 3, dispone che i Fondi di solidarietà di settore, già istituiti ai sensi dell’articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, debbano adeguarsi alle norme previste dalla novella legislativa del 2012, con decreti non regolamentari del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro delle finanze, la cui adozione determina l’abrogazione dei decreti ministeriali recanti i preesistenti regolamenti dei relativi Fondi.

Con l’accordo sindacale nazionale stipulato in data 20 maggio 2013 tra ANIA, AISA e FIBA/CISL, FISAC/CGIL, FNA, UILCA e SNFIA, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, è stato convenuto di adeguare il “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici” alle disposizioni di cui all’articolo 3 della legge n. 92 del 28 giugno 2012, e di estenderlo alle imprese di assistenza e alle aziende di servizi funzionali alle stesse.

Il predetto accordo è stato recepito con decreto interministeriale n. 78459 del 17 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2014 (allegato n. 1), che ha dettato la nuova disciplina del preesistente Fondo di solidarietà del personale del settore assicurativo.

L’entrata in vigore di tale decreto ha determinato l’abrogazione del D.I. n. 33 del 21 gennaio 2011.

Il Fondo di solidarietà, nell’ambito e in connessione con processi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi, e/o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, ha lo scopo di attuare, nei confronti del personale dipendente, non dirigente, delle imprese di assicurazione e di assicurazione assistenza, a prescindere dal numero dei dipendenti, una serie di interventi di seguito indicati, eventualmente anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente. In virtù del più esteso campo di applicazione, il Fondo assume la nuova denominazione di “Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza”.

Il Fondo tutela anche il personale dipendente, non dirigente, delle aziende controllate da imprese di assicurazione o di assicurazione assistenza e svolgenti attività intrinsecamente strumentali ovvero connesse con le attività di assicurazione o di riassicurazione o di assicurazione assistenza, a decorrere dal loro inquadramento previdenziale nel medesimo settore di attività della società capogruppo.

La tutela può essere estesa ai dipendenti, non dirigenti, degli enti di settore o associazioni di categoria che facciano richiesta congiunta (impresa e organizzazioni sindacali) di ammissione al Fondo, subordinatamente al parere favorevole del Comitato amministratore del Fondo, che in tal caso dovrà attivarsi presso l’INPS per disciplinare le modalità di finanziamento del Fondo stesso.

 

Consulta la circolare completa: Circolare numero 56 del 10-03-2015

 

 

 

FONTE: INPS – Istituto Nazionale di Previdenza Sociale

 

 

 

 

 

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