L’Inps ha definito modalità e giorni del congedo parentale, conteggiando il periodo in cui può essere richiesto. Vediamolo insieme.
Il congedo parentale è disciplinato dall’art.32 e segg. del Decreto legge n.151/2001 e consiste nel dare la possibilità a ciascun genitore di astenersi dal lavoro, per un periodo ulteriore a quello già obbligatorio di 180 giorni.
Vediamo quali sono i giorni previsti per il congedo parentale.
Il congedo parentale è riservato ai genitori naturali, entro i primi 12 anni di vita del bambino, per un periodo complessivo, tra i due genitori, non superiore ai 10 mesi. Il periodo può salire a 11 mesi, se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno 3 mesi.
Il diritto di astenersi dal lavoro spetta:
Se il congedo parentale viene usufruito frazionatamente, il periodo massimo di assenza dovrà essere verificato computando i giorni compresi nei periodi indicati nella domanda richiesta.
L’Inps, con la circolare n. 134382/1982 ha stabilito le modalità di conteggio per il congedo parentale.
Bisogna comunque distinguere i diversi casi:
Nel caso che il genitore fruisca di giorni di ferie o malattia, immediatamente dopo al periodo di congedo, le giornate festive e i sabati (in caso di settimana corta), cadenti nell’intervallo, saranno computati nel periodo di congedo parentale.
Il trattamento economico spettante nei periodi di congedo, computato complessivamente tra i due genitori, è il seguente:
Con la legge del 24 dicembre 2012, n.228, è stata introdotta la possibilità di usufruire del congedo parentale su base oraria.
Il decreto legislativo del 15 giugno 2015, n.80, attuativo della delega contenuta nel Jobs Act, prevede che i genitori lavoratori dipendenti, in assenza di contrattazione collettiva, possano fruire del congedo parentale su base oraria.
Il periodo da poter chiedere è pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale mensile.
La regola generale stabilisce che non si possano superare i 10 mesi complessivi. Per i criteri di calcolo della base oraria e il monte orario giornaliero, bisognerà fare comunque riferimento al proprio CCNL.
Ma se nel CCNL non ci sono indicazioni, si applicherà la regola generale, che prevede che il massimo della durata del permesso non superi la metà dell’orario medio giornaliero. Ad esempio, chi lavora 8 ore al giorno, potrà richiedere un congedo parentale di massimo 4 ore.
volevo sapere se il congedo parentale decurta le ferie e in che modo, voi non lo avete scritto, per il resto l’articolo è impeccabile