Green pass e ritorno in ufficio, sono adesso disponibili tutte le Faq per la Pubblica amministrazione, che man man saranno comunque integrate e aggiornate dalla Funzione Pubblica.
Tutte le FAQ risultano infatti pubblicate e continuamente aggiornate sul sito del Dipartimento della funzione pubblica, sul sito di Formez PA e sul sito di Linea Amica.
Ricordiamo infatti che il Premier Draghi ha adottato con dpcm le linee guida relative all’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale delle pubbliche amministrazioni, a partire dal prossimo 15 ottobre.
Scopriamo dunque, qui di seguito le risposte alle domande frequenti sul rientro in ufficio per il Personale della Pubblica Amministrazione collegato all’obbligo di esibizione del Green Pass.
La prima sezione di domande e risposta è dedicata all’obbligo di esibizione del Green Pass.
La necessità della Certificazione verde COVID-19 (green pass) per l’accesso ai luoghi di lavoro, pubblici e privati, è stata disciplinata dal decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” .
Sì. Con Dpcm del 12 ottobre 2021, su proposta del ministro per la Pubblica amministrazione e del ministro della Salute, sono state dettate le “Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale”.
L’obbligo del green pass riguarda tutti i dipendenti pubblici e, poiché riguarda anche i lavoratori privati, è esteso a tutti coloro che accedono alle amministrazioni, anche occasionalmente, per svolgere attività lavorativa o di formazione o di volontariato. L’obbligo di green pass va rispettato anche dai visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo, come per lo svolgimento di una riunione o la partecipazione a un congresso.
No. L’unica categoria di soggetti esclusa dall’obbligo di esibire il green pass per accedere agli uffici pubblici è quella degli utenti, ovvero di coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l’erogazione del servizio che l’amministrazione è tenuta a prestare.
Sì. I titolari di cariche elettive, di cariche istituzionali di vertice e i componenti di organi, dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, per accedere ai luoghi in cui esercitano le loro funzioni devono possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19, salvo esenzioni dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
L’obbligo di possedere e di esibire la certificazione verde COVID-19 non si applica ai soggetti che, per condizione medica, non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere una Certificazione verde COVID-19. Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sarà effettuato mediante lettura del QR code in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale – previa trasmissione al medico competente dell’amministrazione di appartenenza della relativa documentazione sanitaria rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute del 4 agosto 2021 non potrà essere soggetto ad alcun controllo. Resta fermo che il medico competente, se autorizzato dal dipendente, può informare il personale deputato ai controlli sulla circostanza che questi soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche.
Non c’è un limite di tempo predefinito (né minimo, né massimo) in quanto l’articolo 3 del decreto-legge n. 139 del 2021 stabilisce che il datore di lavoro possa, per specifiche esigenze organizzative, chiedere al lavoratore se sia in possesso del green pass con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.
Ogni amministrazione è autonoma nell’organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate con il Dpcm 12 ottobre 2021. I datori di lavoro definiscono le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi. È opportuno utilizzare modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all’ingresso. Laddove l’accertamento non avvenga al momento dell’accesso al luogo di lavoro, esso dovrà avvenire su base giornaliera, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa, potrà essere generalizzato o a campione, purché in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale dipendente.
Oltre all’app “VerificaC19”, saranno rese disponibili specifiche funzionalità che consentano una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Tali verifiche potranno avvenire attraverso:
Nel caso in cui un dipendente pubblico comunichi di non essere in possesso della Certificazione verde COVID-19 o qualora ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione stessa e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
L’accesso dei dipendenti pubblici ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi di in tema di green pass, ferme le conseguenze disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti di appartenenza, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 600 a 1.500 euro. In caso di reiterazione della violazione la sanzione amministrativa è raddoppiata. Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto a seguito di segnalazione. È ammesso il pagamento in misura ridotta secondo le disposizioni di cui all’art. 202, commi 1, 2 e 2.1, del Codice della strada, di cui al Dlgs 30 aprile 1992, n. 285.
Il datore di lavoro che omette i controlli o che non adotta le misure organizzative per l’organizzazione delle verifiche è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro. In caso di reiterazione della violazione la sanzione amministrativa è raddoppiata. Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto a seguito di segnalazione.
No. La normativa non consente deroghe, ad eccezione delle categorie esenti.
Il datore di lavoro deve predisporre tutte le misure di contenimento stabilite dalle competenti autorità sanitarie e dagli eventuali protocolli d’intesa stipulati con le organizzazioni sindacali al fine di evitare che l’accesso agli uffici da parte di utenza non tenuta a possedere o a esibire il green pass possa comportare rischi di contagio.
La seconda sezione di domande e risposta è invece dedicata al rientro in presenza dei Dipendenti Pubblici.
Sì, ogni amministrazione ha piena autonomia nel disciplinare le diverse forme di flessibilità previste dal decreto del ministro per la Pubblica amministrazione, ovviamente valutandole in relazione alle esigenze della propria utenza e del proprio territorio.
Il lavoro agile è uno strumento di carattere organizzativo e una modalità di rendere la prestazione di lavoro. Se al lavoratore non è consentito rendere la prestazione di lavoro per mancato possesso del green pass, è dunque inibito anche il lavoro agile. I soggetti esenti dalla campagna vaccinale (che sono gli unici esentati dal possesso del green pass), possono comunque accedere agli uffici e lavorare in presenza, ferma restando la possibilità, per tutti i lavoratori in regola con la certificazione verde covid-19, di utilizzare il lavoro agile al ricorrere delle condizioni previste dal decreto.
Sì, ma nel rispetto delle condizionalità previste dal decreto ministeriale, fermo restando lo svolgimento di tutta la capacità operativa in presenza per la fruizione dei servizi da parte dell’utenza.
Il decreto del ministro per la Pubblica amministrazione dell’8 ottobre 2021, sul quale il Comitato tecnico-scientifico si è espresso favorevolmente nella seduta del 5 ottobre, si applica nel rispetto delle misure minime vigenti di carattere sanitario, coerenti con le autorizzazioni alle riaperture previste nei provvedimenti del Cts.
Le amministrazioni non sono obbligate a fornire comunicazioni specifiche, ma restano libere di organizzarsi nel modo più confacente alla propria realtà purché rispettino le misure previste nel decreto ministeriale.