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Incarichi esterni non autorizzati nella PA: legittimo il licenziamento

lentepubblica.it • 11 Dicembre 2017

Incarichi_esterni_tabIl dipendente pubblico che svolge incarichi extra istituzionali non previamente autorizzati dalla propria amministrazione, subisce le sanzioni previste dall’articolo 53 del Dlgs 165/2001, ossia responsabilità disciplinare e obbligo del riversamento dei compensi indebitamente percepiti.


Il Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 53, comma 7, nel disporre che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza, prevede che, in caso di inosservanza del divieto, salve le piu’ gravi sanzioni e ferma restando la responsabilita’ disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttivita’ o di fondi equivalenti.

 

Deve ritenersi che nei casi in cui e’ contestata in sede disciplinare la violazione del divieto di cui al Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 53, comma 7, la Pubblica Amministrazione datrice di lavoro, sulla quale, a norma della L. n. 604 del 1966, articolo 5, grava l’onere della prova della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, puo’ limitarsi a provare, nel caso in cui la giusta causa sia costituita dalla violazione del divieto di espletare incarichi privi dell’autorizzazione, l’avvenuto espletamento di incarichi non autorizzati nella loro oggettivita’.

 

Grava, invece sul pubblico dipendente, che, ai fini del giudizio di proporzionalita’ deduca la scarsa rilevanza dell’inadempimento, l’onere di allegare e dimostrare, secondo la regola generale in tema di onere probatorio, la durata, la consistenza in termini quantitativi e qualitiativi dell’impegno richiesto dall’espletamento degli incarichi non autorizzati.

 

In allegato il testo completo della Sentenza.

 

 

Fonte: Corte di Cassazione
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