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Attenuato il divieto agli incarichi dei pensionati nella PA

lentepubblica.it • 25 Agosto 2015

trattamenti pensionisticiIncarichi ai pensionati nelle Pubbliche amministrazioni piu’ soft. Gli incarichi di studio e di consulenza e le cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società controllati potranno essere concessi ai soggetti pensionati senza alcun limite di durata a condizione però che l’incarico sia gratuito. Il limite di un anno resterà solo per gli incarichi dirigenziali o direttivi ferma restando comunque la loro gratuità.

 

Lo prevede l’articolo 17, comma 3 della Legge Delega sulla Pa (legge 124/2015) con la quale il legislatore apporta una modifica all’articolo 5, comma 9 del decreto legge 95/2012 ampliando il perimetro di conferimento di incarichi gratuiti a soggetti già titolari di pensione.

 

Com’è noto la normativa attuale risulta particolarmente rigida consentendo l’attribuzione di incarichi a pensionati solo per lo svolgimento di attività diverse da studio, consulenza, incarichi dirigenziali o cariche di governo quali ad esempio attività di ricerca e docenza, commissari straordinari e attività prestate per partecipare a commissioni consultive e comitati scientifici o tecnici (Cfr: Circolare della Funzione Pubblica 4/2014). Le attività di studio, consulenza, incarichi dirigenziali o cariche di governo possono essere concesse solo se gratuite e nel limite tassativo di un anno, non prorogabile nè rinnovabile.

 

Con la modifica apportata dalla Delega Pa gli incarichi di studio e di consulenza e le cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società controllati perdono, in sostanza, il vincolo della durata massima di un anno, dato che, per alcuni tipi di incarico queste ultime caratteristiche impediscono il ricorso al conferimento dello stesso, spesso perché disposizioni vigenti prevedono una durata minima superiore all’anno. Resta ferma comunque la gratuità dell’incarico. Il limite di durata massimo di un anno resta invece per il conferimento di incarichi direttivi e dirigenziali, limite che non può essere prorogabile nè rinnovabile presso ciascuna amministrazione. Di conseguenza, il soggetto collocato in quiescenza potrà ricevere differenti incarichi, anche contemporaneamente, da parte di amministrazioni diverse, ove reciprocamente compatibili, purché ciascuno di essi rispetti il suddetto limite di durata.

Fonte: Pensioni Oggi (www.pensionioggi.it) - articolo di Franco Rossini
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