L’analisi odierna dell’Avvocato Maurizio Lucca si sofferma sui casi di inconferibilità del consigliere comunale a Presidente di una Fondazione controllata.
La deliberazione ANAC n. 691 del 13 ottobre 2021, Ipotesi di inconferibilità ex art. 7 del d.lgs. n. 39/2013 dell’incarico di Presidente della Fondazione omissis, provvede a dichiarare (nella sua funzione di vigilanza, comprensiva del potere d’ordine, ex art. 16 del cit. decreto 39) [1] la sussistenza dell’ipotesi di inconferibilità, di cui all’art. 7, comma 2, lettera d), del d.lgs. n. 39/2013, qualora un componente del consiglio comunale assuma la carica di Presidente di un ente di diritto privato in controllo pubblico (Fondazione) dal medesimo comune controllato (conferente l’incarico) senza il rispetto del c.d. periodo di raffreddamento [2].
Al contempo l’ANAC dispone di rimettere al RPCT dell’ente conferente, in relazione all’art. 18, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 39/2013 e secondo anche quanto chiarito nella delibera ANAC n. 833/2016, la valutazione dell’elemento soggettivo in capo all’organo conferente.
Secondo le indicazioni del PNA 2019 le disposizioni del decreto legislativo n. 39/2013 tengono conto dell’esigenza di evitare che lo svolgimento di certe attività/funzioni possano agevolare la precostituzione di situazioni favorevoli al fine di ottenere incarichi dirigenziali, cariche di vertice e posizioni assimilate e, quindi, comportare il rischio di un accordo corruttivo per conseguire il vantaggio in maniera illecita.
La legge direttamente, con una valutazione ex ante, ha valutato in via generale che il contemporaneo svolgimento di alcune attività potrebbe generare il rischio di svolgimento imparziale dell’attività amministrativa, costituendo un terreno favorevole a illeciti scambi di favori [3].
Su segnalazione (whistleblower) l’ANAC appurava, a seguito di procedimento istruttorio, che:
L’ANAC rileva che i componenti del CdA della Fondazione (compreso il Presidente) sono nominati dal consiglio comunale, che coincide con il comune in cui ha sede la Fondazione e che registra una popolazione di circa 18 mila abitanti, confermando che l’incarico proviene dal consiglio comunale, e viene ad essere in piena coincidenza con la previsione di legge che dispone l’applicazione della norma quando il soggetto ha «fatto parte della giunta o del consiglio […] del comune che conferisce l’incarico […]», nei due anni precedenti al conferimento dell’incarico (ex art. 7, comma 2, lettera d).
Si acclara dal procedimento di nomina che vi è identità tra l’ente (di provenienza) che effettua la nomina e quello in cui il nominato Presidente (di destinazione) svolge l’incarico politico.
Stabilito il sistema di nomina, l’ANAC analizza nel concreto la natura della Fondazione:
Per ricondurre la Fondazione alla categoria degli «enti di diritto privato in controllo pubblico», così come definiti dall’art. 1, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 39/2013, sono stati appurati i due requisiti essenziali:
IL PRIMO (c.d. funzionale), l’esercizio di funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle Amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici (la commissione opera in tal senso);
IL SECONDO (c.d. di governance), la soggezione a controllo, ai sensi dell’art. 2359, Società controllate e società collegate, c.c., da parte di Amministrazioni Pubbliche, oppure riconoscimento, alle Pubbliche Amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, dei poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi (il CdA è di nomina del comune) [6].
Una volta verificate le disposizioni statutarie di nomina e i poteri di controllo della commissione consiliare, inquadrando la Fondazione tra i soggetti «enti di diritto privato in controllo pubblico», si passa ad analizzare i poteri del Presidente della Fondazione.
La norma dell’art. 1, comma 2, lett. l) del d.lgs. n. 39/2013, intende per «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», quegli «incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell’ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico».
Ne consegue l’esigenza di accertare se al Presidente del CdA della Fondazione, sia o meno conferite le c.d. deleghe gestionali:
È noto che la competenza della firma sociale (c.d. libera) implica il potere di obbligarsi validamente in nome e per conto dell’ente, confermando la sua rilevanza ai fini dell’integrazione dell’inconferibilità.
L’approdo porta a ritenere che siamo in presenza dell’attribuzione statutaria di funzioni gestionali al Presidente della Fondazione, mancando al suo interno figure dirigenziali apicali investite di poteri esterni (ad es. di un direttore generale o similari): si può ritenere che il Presidente rientri nella definizione di amministratore di ente privato in controllo pubblico, di cui all’art. 1, comma 2, lett. l) del d.lgs. n. 39/2013 [7].
Il quadro fattuale e i riscontri istruttori dimostrano expressis verbis la presenza di tutte le condizioni previste dalla norma:
Si annota, sul punto, che manca (non è stata pubblicata) nel sito dell’Amministrazione la dichiarazione (compreso il decreto sindacale di nomina) sulla insussistenza di cause di inconferibilità, ex art. 20 del d.lgs. n. 39/2013 (anche sotto i profili dell’elemento psicologico e delle preclusioni per la durata di anni cinque); dichiarazione obbligatoria da presentare all’atto del conferimento dell’incarico: la dichiarazione è condizione per l’acquisizione della sua efficacia.
Il provvedimento ANAC si conclude con la dichiarazione di inconferibilità dell’incarico di Presidente di una Fondazione controllata dal comune a colui che svolge la funzione di consigliere comunale (dello stesso comune) e l’invito al Responsabile della prevenzione della corruzione (RPCT) di adottare gli atti conseguenti: comunicazione all’interessato della causa di inconferibilità, la verifica dell’elemento soggettivo in capo all’organo conferente (la contestazione in relazione all’art. 18, commi 1 e 2, del d.lgs. 39/2013 e secondo anche quanto chiarito nella delibera ANAC n. 833/2016).
L’inconferibilità dell’incarico rende nulla la nomina.
A margine, l’ANAC va oltre alle proprie valutazioni chiedendosi «se gli atti/provvedimenti adottati medio tempore dal soggetto in questione siano destinati ad essere anch’essi travolti da una qualche forma di inefficacia/illegittimità/nullità».
La risposta viene fornita richiamando la teoria del c.d. funzionario di fatto, riconoscendo la possibilità che l’attività posta in essere da un soggetto privo di valida legittimazione ad agire per conto della P.A., in ragione della mancanza del titolo o della sussistenza di un vizio che lo inficia, possa essere comunque riferita alla P.A. stessa [8].
In effetti, la situazione è quella del funzionario di fatto, caratterizzata dall’assenza dell’atto di investitura nell’ufficio o da un atto di preposizione viziato, che sia la dottrina che la giurisprudenza hanno prevalentemente risolto nel senso dell’affermazione del principio di conservazione dei valori giuridici, almeno fino al momento in cui non si dichiari la nullità dell’atto di investitura o non venga annullato l’atto di investitura illegittimo.
Il principio di conservazione è tale per cui gli atti compiuti dal funzionario di fatto sono legittimi nella misura in cui garantiscono i diritti dei terzi che vengono a contatto con il funzionario predetto: gli effetti giuridici degli atti posti in essere da tale funzionario sono ristretti a quei provvedimenti che, per loro natura e finalità, riguardano terze persone e debbono avere efficacia immediata e diretta.
Il fondamento di razionalità dell’istituto del funzionario di fatto, comportante una deroga ai normali criteri organizzativi degli apparati pubblici, risiede nell’esigenza di non turbare le posizioni giuridiche acquisite da tutti coloro che in buona fede sono entrati in rapporto con il funzionario e di evitare ai privati continue e difficoltose indagini sulla regolarità della posizione dei pubblici dipendenti: è, quindi, un principio posto a favore del privato ed a tutela del suo affidamento: la sua operatività elide la rilevanza della illegittimità o della mancanza dell’atto di investitura, salvo che l’atto di investitura non venga impugnato insieme all’atto adottato dal titolare apparente dell’ufficio, ovvero, non può riconoscersi efficacia agli atti del funzionario di fatto contro i quali l’interessato insorge negando il potere di chi li ha emessi [9].
Per ciò che concerne l’art. 18, l’ANAC indica il percorso operativo che il capo al RPCT:
[1] Si tratta di un potere di accertamento nel senso di valutare la conformità a legge del conferimento ad un certo soggetto di un dato incarico dirigenziale o di vertice della Pubblica Amministrazione o degli altri soggetti per i quali la disciplina trova applicazione: «questa valutazione non si esaurisce in un opinamento, ma è produttiva di conseguenze giuridiche, perciò ha carattere provvedimentale… Ne segue che all’ANAC spetta, in base agli artt. 15 e ss. d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, un potere di vigilanza sul rispetto delle regole da parte delle amministrazioni pubbliche, enti pubblici ed enti privati soggetti a controllo pubblico, eventualmente anche con accertamento della violazione delle stesse … ma cui può accedere solo una non impositiva sollecitazione ad attivarsi del Responsabile per la prevenzione della corruzione, organo interno ai soggetti suddetti, cui spetta, invece, nella propria responsabilità di contestare all’interessato la situazione di inconferibilità e incandidabilità con conseguente adozione delle sanzioni dell’art. 18, comma 1, d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39: potere in cui è compreso il potere di dichiarare la nullità dell’incarico», Cons. Stato, sez. V, 11 gennaio 2018, n. 126.
[2] Vedi, LUCCA, Inconferibilità alla nomina nel c.d.a. di una IPAB del consigliere comunale in carica o cessato (nell’arco di uno/due anni), lasettimanagiuridica.it., 22 gennaio 2021, ove si analizza una questione similare.
[3] Siamo in presenza di meccanismi di pre-employment, le c.d. “inconferibilità”, ossia i divieti temporanei di accesso alla carica e di in-employment, le c.d. “incompatibilità”, ossia il cumulo di più cariche, ANAC, Atto di segnalazione n. 6 del 27 maggio 2020 concernente «proposte di modifica alla disciplina del pantouflage di cui all’art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”)», approvato con delibera n. 448 del 27 maggio 2020.
[4] Si rinvia, La fondazione in partecipazione, organismo di diritto pubblico (e sedute in videoconferenza ai tempi del COVID-19), mauriziolucca.com, 10 aprile 2020, ove si rileva che la fondazione in partecipazione pubblica ricade nella nozione qualificatoria di “organismo di diritto pubblico” (rientrante anche nell’elenco delle “Amministrazioni Pubbliche”, di cui all’elenco formato dall’ISTAT), quando: detiene tra i soci fondatori enti pubblici (Stato, Regione e Comune); persegue rilevanti interessi pubblici; percepisce contributi pubblici; viene assoggettata a controlli pubblici di assoluta pregnanza, da inquadrare nella nozione di “organismo di diritto pubblico”, di cui all’art. 5, comma 6 del Codice dei contratti pubblici.
[5] Cf. ANAC, Delibera n. 106 del 2020, relativa ad un’altra Fondazione, in cui è stato ritenuto che gli obiettivi perseguiti (finalità di educazione, istruzione e ricerca scientifica) fossero sufficienti a ricondurre la Fondazione alla categoria degli «enti di diritto privato in controllo pubblico», così come definiti dall’art. 1, co. 2, lett. c) del d.lgs. n. 39/2013.
[6] Intesa come strumentario vario e differenziato per orientare le decisioni, c.d. influenza dominante, attribuibile al c.d. controllo analogo, indispensabile ad es. per la qualificazione di società in house, sin da Corte di Giustizia delle Comunità europee 18 novembre 1999 nella causa C-107/98 Teckal, esercitabile anche in forma congiunta, sentenza 13 novembre 2008 nella causa C-324/07 Coditel Brabant SA, dove deve emergere la presenza di poteri a disposizione dei soci che ne consentano l’interferenza in maniera penetrante nella gestione della società, Cons. Stato, sez. V, 15 dicembre 2020, n. 8028. Cfr. sui requisiti, Cass. civ, sez. Unite, 1° ottobre 2021, n. 26738.
[7] Cfr. ANAC, Delibera 16 giugno 2021, n. 491, sulla definizione delle “deleghe gestionali dirette”.
[8] Vengono richiamati gli orientamenti: Cons. Stato, sez. IV, sentenze n. 3812/2012; 20 maggio 1999, n. 853 e 13 aprile 1949, n.145, nonché Cons. Stato, A.P., 22 maggio 1993, n. 6 e Corte Cost., sentenza n. 37/2015.
[9] Cons. Stato, sez. V, 6 novembre 2017, n. 5092.