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L’INPS aggiorna i limiti di reddito per malattia, maternità e congedi nel 2021

lentepubblica.it • 28 Aprile 2021

inps-limiti-reddito-malattia-maternita-congedi-2021Arrivano aggiornamenti dall’INPS sui limiti di reddito per malattia, maternità e congedi per il 2021.


Aggiornate le retribuzioni di riferimento per il calcolo dell’indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti.

I valori, validi per il 2021, sono contenuti nella Circolare Inps n. 68/2021 in cui l’Istituto, come di consueto, li adegua a seguito della variazione del tasso di inflazione.

Pensioni 2021: dossier INPS su criteri generali per tutti i trattamenti.

L’INPS aggiorna i limiti di reddito per malattia, maternità e congedi nel 2021

Sulla base della variazione percentuale comunicata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per l’anno 2020, è stata comunicata la misura per l’anno 2021:

  • del limite minimo di retribuzione giornaliera
  • e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Pertanto con questa nuova circolare vengono indicati gli importi da prendere a riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi.

Retribuzioni di riferimento nell’anno 2021

Ai fini della liquidazione delle indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, la cui misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell’anno 2021, si comunicano gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate, per le seguenti categorie di lavoratori interessati, le prestazioni economiche di cui trattasi.

Relativamente all’indennità di tubercolosi, invece, laddove sulla base della normativa vigente le prestazioni debbano essere erogate in misura fissa, occorre fare riferimento, per gli importi da corrispondere per l’anno 2021, alla circolare n. 8/2021.

1) Lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, articolo 4 (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)

Per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi anche di fatto (D.P.R. n. 602/1970), i trattamenti economici previdenziali in oggetto, spettanti per eventi da indennizzare sulla scorta di periodi di paga cadenti nell’anno 2021, sono da liquidare sulla base della retribuzione del mese precedente, comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge, che è pari anche per il 2021, come per il 2020, a 48,98 euro (cfr. la circolare n. 10/2021, paragrafo 1)

2) Lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)

La retribuzione di base per la liquidazione delle prestazioni non può essere inferiore al minimale di legge (cfr. il messaggio n. 29676/2007) che, anche per il 2021, è pari a 43,57 euro (cfr. la circolare n. 10/2021, allegato 1, tabella A, operaio agricoltura).

3) Compartecipanti familiari e piccoli coloni (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)

Con la circolare n. 97/2020 e il relativo allegato sono state comunicate le retribuzioni medie giornaliere per determinare le prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi (a eccezione delle ipotesi in cui le prestazioni debbano essere erogate in misura fissa sulla base degli importi di cui alla circolare n. 8/2021) per i piccoli coloni e compartecipanti familiari relativamente all’anno 2020. Tali retribuzioni sono state determinate con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 7 luglio 2020 (cfr. la circolare n. 89/2020).

I salari definitivi per l’anno 2021 saranno comunicati non appena disponibili; nel frattempo vengono utilizzati, come di consueto, in via temporanea e salvo conguaglio, i salari relativi all’anno 2020.

Come comunicato con la citata circolare n. 97/2020, per quanto riguarda le prestazioni economiche di maternità/paternità si ribadisce che le stesse, a decorrere dal 2011, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni (cfr. la circolare n. 37/2010, paragrafo 3).

Il reddito applicabile, per l’anno 2021, ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, sarà comunicato non appena disponibile; nel frattempo è utilizzato, in via temporanea e salvo conguaglio, il reddito valido per l’anno 2020 pari a 59,45 euro (cfr. la circolare n. 82/2020).

4) Lavoratori italiani operanti all’estero in paesi extracomunitari (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)

Con decreto 23 marzo 2021, pubblicato nella G.U. del 7 aprile 2021, n. 83, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, ha determinato le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2021, a favore dei lavoratori in argomento.

Le predette retribuzioni sono da prendere a riferimento anche per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi relative all’anno 2021 (cfr. la circolare n. 64/2021, allegato 2).

5) Lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari (maternità/paternità)

Ai fini del calcolo dell’indennità per congedo di maternità/paternità, il cui inizio si collochi nell’anno 2021, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie (cfr. la circolare n. 9/2021):

  • 7,17 europer le retribuzioni orarie effettive fino a 8,10 euro;
  • 8,10euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 8,10 euro e fino a9,86 euro;
  • 9,86 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 9,86 euro;
  • 5,22 euro per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.

6) Lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne (maternità/paternità)

L’indennità di maternità/paternità, nonché l’indennità per congedo parentale delle sole lavoratrici autonome e quella per l’interruzione della gravidanza devono essere calcolate utilizzando gli importi di seguito indicati.

Coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali: 43,57 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2021 per la qualifica di operaio dell’agricoltura (cfr. la circolare n. 10/2021, tabella A), con riferimento alle nascite/ingressi in famiglia avvenuti nel 2021 anche quando il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2020 (arti. 68, comma 1, del D.lgs n. 151/2001).

Artigiani: 48,98 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2021 per la qualifica di impiegato dell’artigianato (cfr. la circolare n. 10/2021, tabella A), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2021.

Commercianti: 48,98 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2021 per la qualifica di impiegato del commercio (cfr. la circolare n. 10/2021, tabella A), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2021.

Pescatori: 27,21 euro, corrispondenti alla misura giornaliera del salario convenzionale fissata per l’anno 2021 per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associate in cooperativa di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 (cfr. la circolare n. 10/2021, paragrafo 3, tabella B), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2021.

Importi da prendere a riferimento, nell’anno 2021, per altre prestazioni

Vengono di seguito riportati gli importi da prendere a riferimento nell’anno 2021 per le prestazioni di malattia, degenza ospedaliera, maternità/paternità e congedo parentale, da erogare ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, nonché l’ammontare dell’assegno di maternità di base concesso dai Comuni e quello di maternità per lavori atipici e discontinui (c.d. assegno di maternità dello Stato) concesso dall’Inps. Vengono altresì indicati i limiti di reddito ai fini dell’indennità del congedo parentale nei casiprevisti dall’articolo 34, comma 3, del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151, e gli importi massimi per l’anno 2021 ai fini dell’indennità economica e dell’accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità.

1) Lavoratori iscritti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 335/1995 (maternità/paternità, congedo parentale, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera)

Per l’anno 2021, per i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria, le aliquote contributive pensionistiche, maggiorate dell’ulteriore aliquota contributiva per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi delle tutele relative alla maternità/paternità, al congedo parentale, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera e alla malattia, risultano pari a (cfr. la circolare n. 12/2021):

  • 25,98% per i lavoratori liberi professionisti;
  • 33,72% per i collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;
  • 34,23% per i collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL.

Il contributo mensile utile ai fini dell’accertamento del requisito richiesto si ottiene, quindi, per l’anno 2021, applicando l’aliquota suindicata sul minimale di reddito (art. 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233) pari, per il suddetto anno, a 15.953,00 euro (cfr. la circolare n. 12/2021).

Conseguentemente, il contributo mensile utile è pari a:

  • 345,38 euro per i liberi professionisti per i quali si applica l’aliquota del 25,98%;
  • 448,28 euro per i collaboratori e altre figure assimilate per i quali si applica l’aliquota al 33,72%;
  • 455,06 euro per i collaboratori e altre figure assimilate per i quali si applica l’aliquota al 34,23%.

Si rappresenta, inoltre, che anche per l’anno 2021 il massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/95 è pari a 103.055,00 euro (cfr. la circolare n. 12/2021).

Per gli eventi insorti nel 2021, il limite di reddito previsto ai fini dell’erogazione dell’indennità per degenza ospedaliera e dell’indennità di malattia corrisponde a euro 72.138,50 (pari al 70% del massimale 2020, pari a 103.055,00 euro – cfr. la circolare n. 12/2020).

A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, le indennità per malattia e per degenza ospedaliera sono calcolate applicando, a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei dodici mesi precedenti l’evento, le seguenti percentuali, riviste ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 101/2019 (cfr. la circolare n. 141/2019):

  • dell’8%, del 12% o del 16% – in caso di malattia,
  • del 16%, del 24% e del 32% – in caso di degenza ospedaliera o di malattia di cui all’articolo 8, comma 10, della legge 22 maggio 2017, n. 81 (cfr. la circolare n. 139/2017),

all’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo, valido per l’anno di inizio della malattia (cfr. il decreto 12 gennaio 2001 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali) che per il 2021 è pari a 282,34 euro.

Degenza ospedaliera (art. 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 – D.M. 12 gennaio 2001)

Per il 2021, gli importi sono quindi pari a:

  • 45,17 euro (16%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;
  • 67,76 euro (24%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
  • 90,35 euro (32%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.
Indennità di malattia (art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – art. 24, comma 26, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)

La misura della prestazione è pari al 50% dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata.

Pertanto, per il 2021, gli importi sono pari a:

  • 22,59 euro (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;
  • 33,88 euro (12%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
  • 45,17 euro (16%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.

2) Assegno di maternità di base di cui all’articolo 74 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. assegno di maternità dei Comuni, importo prestazione e limite reddituale)

Sulla base del Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della famiglia, recante “Rivalutazione, per l’anno 2021, della misura e dei requisiti economici dell’assegno per il nucleo familiare numeroso e dell’assegno di maternità” (G.U. n. 36 del 12 febbraio 2021), si rappresenta che, per le nascite avvenute nel 2021, nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2021, la misura dell’assegno di maternità di base e il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) sono quelli di seguito riportati:

  • assegno di maternità di base (in misura piena) pari a 348,12 euro mensili per complessivi 1.740,60 euro;
  • indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) pari a 17.416,66 euro.

3) Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui di cui all’articolo 75 del D.lgs n. 151/2001(c.d. assegno di maternità dello Stato)

Tenuto conto di quanto specificato in premessa in merito alla variazione dell’indice ISTAT per il 2021, l’importo dell’assegno di maternitàper lavori atipici e discontinui (art. 75 del D.lgs n. 151/2001), valido per le nascite avvenute nel 2021 nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2021, è pari, nella misura intera, a 2.143,05 euro (cfr. la circolare n. 10/2021, paragrafo 9)

4) Limiti di reddito ai fini dell’indennità del congedo parentale nei casi previsti dall’articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001

Considerata la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni da attribuire in via previsionale per l’anno 2021, il valore provvisorio dell’importo annuo del trattamento minimo pensionistico per il 2021 è pari a 6.702,54 euro (cfr. la circolare n. 148/2020, allegato 2, tabella B).

Tale importo è da prendere a riferimento ai fini dell’indennità per congedo parentale nei casi previsti dall’articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001. Pertanto, il genitore lavoratore dipendente che nel 2021 chiede periodi di congedo parentale ulteriori rispetto a quelli di cui all’articolo 32, commi 1 e 2, del citato decreto, ha diritto all’indennità del 30% se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l’importo annuo del trattamento minimo di pensione. Per il 2021 il valore provvisorio di tale importo risulta pari a 16.756,35 euro (6.702,54 euro per 2,5).Si fa riserva di comunicare il valore definitivo del suddetto importo annuo per il 2021, qualora lo stesso dovesse risultare diverso da quello provvisorio sopra indicato.

5) Articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001. Indennità economica e accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità. Importi massimi per l’anno 2021

Come comunicato con la circolare n. 14/2007, l’importo di 70 milioni di lire (pari a 36.151,98 euro) per il 2001, da rivalutarsi annualmente, a partire dal 2002, sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rappresenta il tetto massimo complessivo annuo dell’onere relativo al beneficio di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 e deve essere ripartito fra indennità economica e accredito figurativo.

L’ammontare delle due voci di spesa sopra indicate deve essere determinato prendendo a riferimento l’importo complessivo annuo stabilito dalla norma e l’aliquota pensionistica IVS vigente per lo stesso anno nell’ordinamento pensionistico interessato.

La differenza fra l’importo complessivo annuo e il valore ottenuto dalla predetta operazione costituisce il costo massimo della copertura figurativa annua.

Considerato il limite complessivo di spesa e il costo della copertura figurativa, l’importo della retribuzione figurativa da accreditare rapportato al periodo di congedo non può comunque eccedere l’importo massimo dell’indennità economica.

Ciò premesso, si fa presente che la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo da utilizzare per l’adeguamento 2021 ha assunto valore negativo (-0,3%).

Al riguardo, tenuto conto di quanto disposto al comma 287, dell’articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, restano fermi, per l’anno 2021, i valori, già indicati nella circolare n. 55 del 20 aprile 2020, relativi al tetto massimo complessivo dell’indennità per congedo straordinario e del relativo accredito figurativo e al valore massimo dell’indennità economica annuale. Si confermano altresìgli importi massimi di retribuzione figurativa annuale e settimanale  accreditabili a copertura dei periodi di congedo fruiti.Si rideterminano, invece, non essendo il 2021 un anno bisestile, i valori massimi dell’indennità economica giornaliera e della relativa contribuzione figurativa.

Il testo completo della Circolare

A questo link potete consultare il testo completo della Circolare INPS.

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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