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Interscambio Pubblico Impiego: come funziona?

lentepubblica.it • 7 Febbraio 2020

interscambio-pubblico-impiego-come-funzionaEsistono diverse modalità di mobilità per i Dipendenti Pubblici: oggi scopriamo come funziona la cosiddetta mobilità per interscambio.


Interscambio Pubblico Impiego: come funziona? Nell’ordinamento giuridico disciplinato dal T.U. sul pubblico impiego di cui al D.Lgs. n. 165/2001 la mobilità costituisce lo strumento mediante il quale si procede alla distribuzione del personale in relazione alle esigenze delle PA.

La mobilità può essere vista come uno strumento di gestione del personale, utilizzato dalle amministrazioni soprattutto quando non hanno i fondi per l’assunzione di nuovo personale.

Una di queste particolari tipologie è quella relativa all’Interscambio nel Pubblico Impiego.

L’istituto della mobilità, pertanto:

  • da una parte implica la possibilità per il lavoratore di cambiare la propria attività lavorativa. Mantenendo invariata la posizione giuridica che gli è propria;
  • dall’altra consente alle amministrazioni interessate di risolvere celermente problemi legati al reclutamento di personale senza ricorrere al concorso pubblico.

Interscambio Pubblico Impiego: come funziona?

Con la mobilità volontaria un dipendente pubblico può decidere di sua spontanea volontà di essere trasferito presso un’altra amministrazione pubblica, presentando regolare richiesta di mobilità oppure partecipando ad un eventuale concorso pubblico indetto dall’amministrazione che gli interessa.

Un tipo particolare di mobilità volontaria è quella per interscambio.

La mobilità per interscambio funziona come uno scambio di ruoli vero e proprio: un dipendente cede l’incarico a un altro che, viceversa, gli cede il proprio.

Ai fini dell’applicabilità dell’istituto, in concreto dovrà verificarsi se sussistano le condizioni di “neutralità finanziaria” e di coincidenza di regime in punto di vincoli assunzionali cui l’istituto risulta ancorato da una costante giurisprudenza contabile.

L’interscambio deve inoltre avvenire fra dipendenti appartenenti alla stessa qualifica funzionale.

Si può utilizzare per tale verifica il Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 26 giugno 2015 (GU Serie Generale n.216 del 17-9-2015). Il testo contenie la definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale.

Per cambiare sede di lavoro, infatti, occorre il nulla osta del dirigente preposto presso l’amministrazione pubblica interessata.

E non è sempre così semplice. Non a caso solo uno statale ogni 100 in media ci riesce, secondo l’ultimo rapporto dell’Aran, l’agenzia che rappresenta la Pubblica amministrazione nella contrattazione collettiva.

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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