Ecco un breve approfondimento su tutto quello che serve sapere sull’iscrizione all’albo degli infermieri: scopriamo i dettagli.
La professione dell’infermiere, ad oggi, si definisce attraverso un percorso, affermatosi nel panorama della sanità pubblica e privata, sia nel campo assistenziale quotidiano sia in quello operativo/direzionale nonché nell’ambito della ricerca e che è in continua evoluzione sia professionale che scientifica.
Tuttavia per esercitare la professione è necessaria l’iscrizione all’albo degli infermieri: scopriamo cosa bisogna fare.
Dopo aver ottenuto il titolo di studio che abilita all’esercizio professionale, l’infermiere ha l’obbligo di iscriversi all’albo.
L’albo professionale per le professioni infermieristiche è la FNOPI, Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche.
In pratica è la stessa FNOPI a stabilire le regole per l’iscrizione, fornendo tutti i dettagli in delle FAQ apposite.
Per l’iscrizione all’albo è necessario:
Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, possono essere iscritti all’albo gli stranieri in possesso dei requisiti e in regola con le norme in materia di ingresso e soggiorno in Italia.
La domanda di iscrizione va presentata all’Ordine nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza.
Pertanto ogni specifica domanda, in base alla circoscrizione di competenza, potrebbe avere leggere variazioni in termini di documenti da presentare.
Di solito questi sono gli step previsti:
Questi, invece, sono in genere i documenti richiesti in sede di iscrizione:
Come esempio vi alleghiamo un modulo tipico per l’iscrizione (in questo caso è quello per l’iscrizione all’Albo dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Bologna).
L’Ordine può rilasciare le certificazioni in funzione delle attribuzioni che la legge individua (iscrizione, cancellazione, trasferimento, esiti procedimenti disciplinari, ecc)
I certificati che vengono rilasciati dagli Ordini Professionali sono validi esclusivamente nei rapporti privati con apposizione di marca da bollo come da normativa vigente (tranne per le esenzioni previste dalla legge).
Le Pubbliche amministrazioni non possono richiedere ai cittadini certificazioni ma devono accettare l’autocertificazione.
Il Good Standing è il certificato che attesta che non vi sono impedimenti di tipo penale e professionale all’esercizio della professione. Viene rilasciato solo dal Ministero della salute ai titolari delle qualifiche professionali costituite in Ordini.
Il modello di domanda, disponibile sul sito del Ministero alla voce ‘professioni sanitarie’, deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di certificazione concernente i dati relativi al conseguimento della qualifica riguardo ai quali il Ministero procederà d’ufficio alla verifica.
Gli Ordini possono apporre la firma nella sezione “good character” del modulo dopo aver verificato che il professionista infermiere non ha ricevuto sanzioni disciplinari.
La FNOPI ha inoltre implementato per i suoi iscritti l’area ad essi dedicata, al fine di creare un database nel quale raccogliere le informazioni relative a quanti hanno conseguito un dottorato di ricerca.
Il fine della mappatura è creare un database di iscritti che abbiano conseguito un titolo di dottorato, per specifica area di ricerca.
L’area riservata ai professionisti FNOPI è raggiungibile dal sito istituzionale www.fnopi.it ed è accessibile a tutti gli iscritti all’Ordine.
Si ricorda infine che i datori di lavoro hanno l’obbligo autonomo di accertare che i propri dipendenti infermieri e infermieri pediatrici siano iscritti all’albo (per evitare l’esercizio abusivo della professione), a fronte dell’obbligo di cui all’art. 5 comma 2 del DLCPS 233/46 modificato dalla legge 3/18, quindi chiedendo ai vari ordini territoriali gli elementi di verifica.
La mancata iscrizione all’albo configura il reato di esercizio abusivo della professione, con l’iscrizione all’albo il professionista consegue quello speciale status giuridico che lo legittima all’esercizio dell’attività professionale.