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ISEE: indennità ai disabili non rientrano nel reddito

lentepubblica.it • 12 Maggio 2016

invalidiLe prestazioni previdenziali e indennitarie percepite dalle persone disabili saranno escluse dall’Isee in attesa che il Governo modifichi la relativa disciplina. E’ stato approvato dal Senato in prima lettura oggi in l’emendamento proposto dal Governo che modifica il calcolo dell’Isee in sede di conversione in legge del Decreto legge sulla scuola (Dl 42/2016). Il provvedimento, che ora alla passa alla Camera per l’approvazione definitiva, introduce, con l’articolo 2-bis, una disciplina transitoria in materia di ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) per il periodo precedente l’adozione da parte del Governo delle modifiche della disciplina di rango regolamentare in materia, da assumere in relazione a recenti sentenze del Consiglio di Stato. I profili di tale disciplina transitoria riguardano i nuclei familiari in cui sia presente almeno un disabile.

 

Si ricorda che l’ISEE – a cui fanno riferimento diversi benefici e prestazioni sociali agevolate – è costituito dal rapporto tra il parametro derivante dalla scala di equivalenza (in relazione alla specifica composizione, soprattutto di natura numerica, del nucleo familiare) ed il valore ISE, il quale è pari alla somma dell’indicatore della situazione reddituale e del venti per cento dell’indicatore della situazione patrimoniale. Come si ricorderà recentemente le sentenze del Consiglio di Stato hanno annullato le norme dell’attuale disciplina regolamentare che includevano nella nozione di reddito disponibile (ai fini del calcolo dell’ISEE) i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari (incluse le carte di debito) esclusi dal reddito imponibile IRPEF (fattispecie in cui rientrano in genere i trattamenti di natura assistenziale ai disabili); si quelle che prevedevano una detrazione (cosiddetta franchigia) dal computo del reddito disponibile (sempre ai fini del calcolo dell’ISEE, tale detrazione poteva, in alternativa, essere sottratta (anziché dal reddito disponibile) dal valore dell’ISE di importo diverso a seconda che il disabile (non autosufficiente o di disabilità media o grave) fosse minorenne o maggiorenne.

 

La disciplina transitoria approvata dal Senato introduce quindi due modifiche: 1) l’esclusione dalla nozione di reddito disponibile, ai fini in oggetto, dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari (incluse le carte di debito), qualora essi siano esclusi dal reddito imponibile IRPEF; 2) in sostituzione di una serie di detrazioni dal medesimo reddito disponibile, relative al caso di presenza nel nucleo familiare di una persona con disabilità media, grave o non autosufficiente, una maggiorazione pari a 0,50 del parametro della suddetta scala di equivalenza (per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente).

 

Le norme avranno, come detto, una efficacia temporale limitata in quanto verranno meno a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica, in attuazione delle future modifiche regolamentari.

 

Le Associazioni di Categoria: emendamento è iniquo

 

Delusione per le associazioni che rappresentano le istanze dei disabili che avevano sperato in una modifica da parte del Parlamento. Nel mirino, in particolare, l’abolizione delle franchigie che garantivano una riduzione del reddito del nucleo familiare in funzione della gravità della disabilità: “Con l’abrogazione del preesistente sistema delle franchigie e con l’applicazione della maggiorazione del parametro di equivalenza paradossalmente si vanno a premiare le situazione in cui ci sono maggiori risorse reddituali e patrimoniali e senza alcuna selettività tra i diversi gradi di gravità” denuncia l’Anffas, l’Associazione Nazionale famiglie di Persone con disabilità intellettiva e/o relazionale.

 

Fonte: Pensioni Oggi (www.pensionioggi.it) - articolo di Bruno Franzoni
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