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Lavori Usuranti: benefici previdenziali non cumulabili con invalidità?

lentepubblica.it • 11 Marzo 2016

lavoro-usuranteI benefici previdenziali riconosciuti dall’ordinamento per i lavoratori invalidi e non vedenti non possono essere utilizzati per accedere alla pensione prima con il regime previsto per i lavori usuranti. Mentre quelli derivanti dall’esposizione all’amianto possono essere utilizzati solo ai fini della determinazione dell’importo della pensione e non dell’anticipo dell’accesso al pensionamento. Si tratta di un principio utile da ricordare in risposta soprattutto a quei lavoratori usurati o notturni che intendano fruire delle maggiorazioni contributive al fine di anticipare ulteriormente l’uscita.

 

La questione. I lavoratori addetti alle mansioni particolarmente faticose e pesanti e i lavoratori notturni possono godere di un anticipo sino a quattro anni per la pensione rispetto all’età ordinaria per la prestazione di vecchiaia. Si tratta di un beneficio riconosciuto dal Dlgs 67/2011 che non è stato messo in discussione dalla Riforma Fornero e, che può essere esercitato da coloro che hanno svolto per almeno 7 anni attività definite “usuranti” negli ultimi 10 anni di attività.

 

I beneficiari tradizionalmente si dividono in due categorie. Da un lato ci sono gli addetti a lavori faticosi e pesanti di cui all’articolo 2 del decreto del ministero del lavoro del 19 Maggio 1999 (lavori in galleria, cava o miniera ecc.); i lavoratori addetti alla cosiddetta «linea catena» (alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all’elenco n. 1 contenuto nell’allegato 1 allo stesso dlgs 67/2011) e i conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo. Il beneficio per questi lavoratori consiste nella possibilità di accedere alla pensione con 61 anni e 7 mesi di età unitamente al quorum 97,6 con almeno 35 anni di contributi.

 

Dall’altro ci sono i lavoratori notturni. Per loro i requisiti sono diversi a seconda del numero di notti lavorate: se hanno almeno 78 notti lavorati devono raggiungere quota 97,6 (con età minima di 61 anni + 7 mesi); se hanno lavorato da 72 a 77 notti l’anno devono raggiungere la quota 98,6 (con età minima di 62 anni + 7 mesi); se hanno lavorato da 64 a 71 notti devono perfezionare quota 99,6 (con età minima di 63 anni + 7 mesi). Chi utilizza contribuzione mista nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi hanno requisiti piu’ elevati di un anno.

 

La precisazione del Ministero. Secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 67 del 2011, i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento anticipato, in ragione dello svolgimento di attività particolarmente faticose e pesanti, possono ancora accedere anticipatamente al pensionamento secondo le norme previste dai loro particolari ordinamenti, fermo restando, tuttavia, che tali condizioni di miglior favore non sono cumulabili con le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 67. Sulla base dei predetti chiarimenti ministeriali non sono cumulabili i benefici previsti dal Dlgs 67/2011 con quelli previsti per lavoratori invalidi, non vedenti, sordomuti o comunque affetti da particolari infermità oggetto, nell’ordinamento, di adeguata tutela previdenziale.

 

Diversamente, i benefici pensionistici previsti dal decreto legislativo n. 67 del 2011 sono cumulabili con quelli previsti per i lavoratori esposti all’amianto dalla legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, ai soli fini della determinazione dell’importo della pensione e non dell’anticipo dell’accesso al pensionamento.

 

E’, altresì, cumulabile con i benefici pensionistici previsti per lo svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti il meccanismo di prolungamento dei periodi lavorativi previsto dalla legge n. 413 del 1984 per i lavoratori marittimi, atteso che le agevolazioni di cui alla predetta legge n. 413 del 1984 sono state poste in essere a tutela di una classe di lavoratori particolarmente esposta a processi di mobilità e di discontinuità nel rapporto di lavoro e per la particolare natura del rapporto stesso che non consente, a detti lavoratori, di usufruire nel proprio ambiente familiare dei naturali riposi settimanali.

 

Fonte: Pensioni Oggi (www.pensionioggi.it) - articolo di Davide Grasso
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