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Licenziamento Dipendenti Pubblici: basta intenzione di reato

Orefice Giuseppe • 22 Agosto 2022

licenziamento-dipendenti-pubblici-intenzione-reatoUna recente sentenza della Cassazione sottolinea il fatto che basta l’intenzione di reato per causare il licenziamento dei dipendenti pubblici: scopriamone di più.


Nel caso in questione una PA aveva avviato un procedimento amministrativo nei confronti di un dipendente, contestandogli il reato di concussione. Tale procedimento era rimasto sospeso fino alla conclusione del procedimento penale, riattivato alla conclusione del processo nel quale la Corte d’appello aveva dichiarato prescritto uno dei tentativi di concussione contestati.

Licenziamento Dipendenti Pubblici: basta intenzione di reato

Ricordiamo, in primo luogo,che  il CCNL del comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018 prevede l’applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97.

Secondo i giudici sia l’illecito consumato sia quello tentato violano in maniera analoga i doveri gravanti sul lavoratore.

Questo perché la PA per la quale dipende il lavoratore non può più avere fiducia nel proprio dipendente: infatti utilizzare i propri poteri per trarne un vantaggio illecito, a prescindere dal perfezionamento o meno del reato, discredita l’azione amministrativa all’occhio dei cittadini.

Pertanto secondo i giudici della Cassazione, in materia di licenziamento disciplinare, precludono la prosecuzione del rapporto lavorativo:

  • sia la formale individuazione della condotta vietata operata dalle parti contraenti al momento della redazione del CCNL
  • e sia la natura dell’interesse compromesso e la gravità dell’offesa arrecata al CCNL.

Per cui elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, coerenti con la scala valoriale del contratto collettivo, oltre ai principi radicati nella coscienza sociale, risultano idonei a ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario.

Il testo completo della Sentenza

Potete consultare qui il testo completo della Sentenza della Cassazione.

 

Fonte: articolo di Giuseppe Orefice
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