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Licenziamento lavoratore diventato inabile: è legittimo?

Giusy Pappalardo • 23 Marzo 2022

Licenziamento lavoratore diventato inabileUn lavoratore, diventato inabile alla sua mansione, può essere licenziato? Vediamolo insieme.


Licenziamento lavoratore diventato inabile: può capitare che un lavoratore dipendente subisca un infortunio o contragga una malattia, che lo rendano inabile alla mansione che svolge a lavoro.

In questo caso, purtroppo, spesso capita che il datore di lavoro licenzi il dipendente. Cioè avviene perché il dipendente non è più in grado di svolgere il lavoro per il quale è stato assunto. Il licenziamento avviene per “giustificato motivo oggettivo”, poiché il dipendente non può effettivamente svolgere le mansioni indicate nel suo contratto.

Ma è legittimo? Vediamolo insieme.

Licenziamento lavoratore diventato inabile: legittimità della decisione

Un datore di lavoro non può, per legge, licenziare un lavoratore diventato inabile alla sua mansione lavorativa. Anzi, è obbligato dalla legge a procedere con un ricollocamento del dipendente, in altre mansioni presenti in azienda.

Il dipendente dovrà far accertare la sua inidoneità fisica dal medico competente dell’azienda o dalla Commissione medica ospedaliera.

Il licenziamento del dipendente non può avvenire, né in caso di malattia e né in caso di infortunio, se può essere ricollocato a mansioni equivalenti o, in mancanza, a mansioni inferiori. In caso di mansioni inferiori, il trattamento economico deve rimanere lo stesso, senza alcuna decurtazione.

Nonostante il datore di lavoro si possa appellare all’impossibilità di ricollocare il lavoratore in altre mansioni, la recente ordinanza n° 9158 del 21 marzo 2022 della Corte di Cassazione obbliga il datore a

“ricercare le soluzioni che, nell’ambito del piano organizzativo, risultino le più convenienti e idonee ad assicurare il rispetto dei lavoratori”.

Licenziamento lavoratore diventato inabile: cos’è l’obbligo di repechage

Il datore di lavoro ha l’obbligo di repechage, ovvero di ricollocare il dipendente diventato inabile alle sue mansioni. A meno che la commissione medica non accerti l’impossibilità di reinserirlo.

Il licenziamento per “giustificato motivo oggettivo” può avvenire solamente se il datore di lavoro dimostrerà che non è possibile ricollocare il dipendente all’interno dell’azienda, a causa delle sue condizioni fisiche insorte.

Se il datore non riesce a dimostrare questa cosa, il licenziamento diventa illegittimo.

Licenziamento lavoratore diventato inabile: cosa può fare il dipendente licenziato

Licenziamento lavoratore diventato inabileSe il dipendente, diventato inabile, viene licenziato, nonostante la possibilità di essere ricollocato in altre mansioni, il licenziamento può essere impugnato di fronte ad un Giudice del Lavoro.

In caso si verifichi l’illegittimità del licenziamento, il lavoratore potrà essere reintegrato e ricevere un’indennità risarcitoria commisurata al pagamento delle retribuzioni a lui dovute, maturate durante il periodo di licenziamento. Il limite, però, è fissato a 12 mensilità.

Allo stesso tempo, il datore di lavoro sarà costretto a versare i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalla data del licenziamento, fino al momento della reintegrazione, con tutti gli interessi.

Licenziamento lavoratore diventato inabile: quando è possibile il licenziamento

Come abbiamo potuto constatare, il licenziamento di un lavoratore diventato inabile non è legittimo. Nonostante ciò, ci possono essere dei casi in cui il licenziamento è possibile.

Prendiamo ad esempio la sentenza n°4896 del 23 febbraio 2021, nella quale la Cassazione afferma che il datore può licenziare un dipendente diventato inabile, se la sua adibizione a mansioni diverse implica accomodamenti non ragionevoli all’organizzazione aziendale.

Il caso vedeva una lavoratrice licenziata, a causa di una sopravvenuta inidoneità fisica allo svolgimento delle mansioni di operaia pulitrice. La Corte d’Appello aveva rigettato il ricorso della lavoratrice, dichiarando il licenziamento legittimo. Questo, a causa dell’assenza di posti vacanti per mansioni compatibili con la nuova condizione della dipendente.

Anche secondo la Cassazione, il licenziamento rappresenta l’extrema ratio a cui ricorrere, se il lavoratore non può essere adibito ad altre mansioni.

La Suprema Corta, perciò, ha rigettato il ricorso della dipendente, dichiarando legittimo il recesso del contratto. Poiché il diritto del lavoratore invalido a mantenere il proprio posto di lavoro trova un limite nell’organizzazione interna dell’azienda.

Si tratta, quindi, di un’applicazione del principio di ragionevolezza, indicato nell’articolo 2103 del Codice Civile, che prevede il divieto di modifica in peius delle posizioni lavorative degli altri lavoratori.

Fonte: articolo di Giusy Pappalardo
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