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Milleproroghe 2023 in Gazzetta Ufficiale: ecco tutte le novità

lentepubblica.it • 2 Gennaio 2023

milleproroghe-2023-gazetta-ufficialeAnche quest’anno il Decreto legge allunga i termini di alcune prossime scadenze per garantire la continuità dell’azione amministrativa: il Milleproroghe 2023 è in Gazzetta Ufficiale.


È stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, c.d. Decreto Milleproroghe.

Si ricorda che con il termine “milleproroghe” si fa riferimento a un decreto legge che il governo emana solitamente una volta all’anno.

Milleproroghe 2023 in Gazzetta Ufficiale: ecco tutte le novità

Il contenuto di tale norma prevede appunto la proroga di scadenze o il rinvio dell’entrata in vigore di alcune disposizioni il cui mancato rispetto potrebbe provocare gravi problemi per cittadini, imprese e istituzioni. La funzione del decreto è quindi quella di affrontare con un unico atto una serie di termini che altrimenti dovrebbero essere trattati e risolti separatamente.

Ecco alcune delle novità contenute nel decreto “Milleproroghe” 2023.

Pensioni

Con riferimento al sistema pensionistico obbligatorio e complementare, i termini di prescrizione riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni afferenti a periodi di competenza fino al 31 dicembre 2018, non si applicano fino al 31 dicembre 2023, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati  in giudicato nonché il diritto all’integrale trattamento pensionistico del lavoratore.

Inoltre, le pubbliche amministrazioni sono tenute a dichiarare e a adempiere, fino al 31 dicembre 2023, agli obblighi relativi alla contribuzione dovuta alla Gestione separata in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate.

Dichiarazione IMU

Il termine per la presentazione della dichiarazione sull’imposta municipale propria (Imu), relativa all’anno di imposta 2021, è prorogato al 30 giugno 2023.

Ammortizzatori sociali

In materia di ammortizzatori sociali, i fondi di solidarietà bilaterali già costituiti al 1° gennaio 2022 devono adeguarsi alle disposizioni previste dalla Riforma degli ammortizzatori sociali entro il 30 giugno 2023.

In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° luglio 2023, nel fondo di integrazione salariale al quale sono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi.

Anche i fondi di solidarietà bilaterali alternativi già costituiti al 1° gennaio 2022 devono adeguarsi alle previsioni della Riforma degli Ammortizzatori sociali entro il 30 giugno 2023; in mancanza, i datori di lavoro confluiscono nel fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° luglio 2023 (art. 9, comma 3, lett. b, Decreto Milleproroghe).

Le medesime proroghe sono previste, altresì, con riferimento all’adeguamento a specifiche norme in tema di Assegno di integrazione salariale, del Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano e altri fondi di solidarietà.

Fattura elettronica per gli operatori sanitari

Viene ampliata a tutto il 2023 la previsione secondo cui i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.

Dehors

Si proroga inoltre al 30 giugno 2023 la possibilità per i pubblici esercizi titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, di posare in opera temporaneamente, senza previa autorizzazione, su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività degli esercizi stessi.

Onlus e 5 per mille

Per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta precedente, una quota pari al cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche può essere destinata, in base alla scelta del contribuente, al sostegno delle Onlus.

Per queste ultime, l’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore ha effetto dal terzo anno successivo a quello di operatività del detto Registro. Fino al 31 dicembre 2023, le Onlus, se iscritte alla relativa anagrafe alla data del 22 novembre 2021, continuano ad essere destinatarie della quota del cinque per mille con le modalità stabilite dal Dpcm 23/07/2020, per gli enti del volontariato.

Scuola

Il decreto proroga inoltre:
  • per l’anno scolastico 2023/2024, la possibilità di conferire incarichi temporanei nelle scuole dell’infanzia paritarie attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l’infanzia in possesso di titolo idoneo;
  • al 31 dicembre 2023 il termine per l’erogazione dei mutui per l’edilizia residenziale universitaria da parte di Cassa depositi e prestiti alle Università interessate;
  • all’anno accademico 2023-2024 la validità delle graduatorie nazionali utili per il conferimento di incarichi di docenza a tempo indeterminato e determinato nel comparto AFAM e si rinvia all’anno accademico 2023/2024 l’entrata in vigore del regolamento per il reclutamento del personale docente e amministrativo del comparto.

Cassa integrazione straordinaria

Le domande di accesso alla prestazione integrativa del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria, presentate tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2022, dalle aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, sono considerate validamente trasmesse anche se pervenute oltre il termine di decadenza. Peraltro, la suddetta prestazione integrativa può essere erogata anche tramite rimborso all’impresa da parte dell’INPS o conguaglio

Sport

Nel settore dello sport, il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, recante il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, come modificato dal “Decreto correttivo” di cui D.Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163, troverà applicazione a decorrere dal 1° luglio 2023.

Conseguentemente, le limitazioni alla libertà contrattuale dell’atleta, individuate come vincolo sportivo, dovranno essere eliminate entro il 1° luglio 2023.

Il testo completo del Milleproroghe 2023

Potete consultare qui di seguito il testo completo del decreto legge.

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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