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Ministero dell’Interno. Disposizioni su Città metropolitane, Province, unioni e fusioni Comuni

lentepubblica.it • 5 Maggio 2014

Con circolare n. 6508 del 24 aprile 2014 il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali riporta ulteriori chiarimenti riguardo la legge del 7 aprile 2014, n. 56 sulle disposizioni per città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni.

Nell’ambito dei lavori del tavolo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, presieduto dal Sottosegretario per gli Affari Regionali, a cui partecipano i rappresentanti dell’Anci, dell’UPI e di questa Amministrazione sono stati approfonditi alcuni aspetti applicativi della legge 7 aprile 2014, n. 56, in ordine ai quali vengono fomiti i seguenti chiarimenti.

1.  Rideterminazione degli oneri di cui ai Titolo III, Capo IV della parte I del TUEL.

L’art. 1, comma 135, della legge citata ha modificato la composizione delle giunte e dei consigli comunali negli enti fino a 10.000 abitanti ripartiti in due fasce demografiche, con un maggior numero di consiglieri e di assessori rispetto al passato. Il successivo comma 136 prevede per detti comuni l’obbligo di rideterminare, con proprio atto, gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, nel rispetto dell’invarianza di spesa.

Sulla composizione degli organi comunali, prima della legge Delrio, sono intervenute disposizioni normative (la legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificata dal decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42 e il decreto legge 13 agosto 2011. n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148) che hanno ridotto il numero di consiglieri fissato dall’art. 37, comma 1, del TUOEL, e degli assessori fissato dall’art. 47, comma 5, del TUOEL, a decorrere dal primo turno elettorale successivo all’emanazione delle leggi stesse.

Pertanto, atteso che nei comuni in cui la consiliatura è ancora in corso non si sono ancora realizzate le condizioni per applicare le riduzioni richieste dalle suddette leggi, si rende necessario chiarire a quale composizione numerica debba essere rapportato il calcolo finalizzato alla rideterminazione degli oneri di cui all’art. 1, comma 136, della legge n. 56/2014 .

Al fine di individuare un criterio di calcolo uniforme per tutti i comuni, si ritiene che l’interpretazione delle disposizioni introdotte dalla citata legge n. 56/2014 debba tener conto delle esigenze di rafforzamento delle misure di contenimento e controllo della spesa, che costituiscono uno dei principali obiettivi cui è finalizzata detta legge, funzionale alla correzione e al risanamento dei conti di finanza pubblica.

Da ciò consegue che tutti i comuni, compresi quelli che, non essendo ancora andati al voto, non hanno potuto operare le riduzioni del numero dei consiglieri e degli assessori, debbano parametrare la rideterminazione degli oneri, per assicurare l’invarianza di spesa, al numero di amministratori indicati all’art. 16, comma 17 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Gli atti che rideterrninano gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui si sta trattando, sono deliberati dal consiglio comunale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera i) del TUOEL. L’obbligo potrà essere assolto anche dai nuovi organi consiliari, nel corso della prima delibera della consiliatura, fermo restando che l’invarianza di spesa dovrà essere assicurata a far data dalla proclamazione degli eletti nei singoli comuni.

Ai fini dell’individuazione del parametro da prendere come riferimento per il rispetto dell’invarianza della spesa, non devono essere considerati gli oneri per i permessi retribuiti, nonché gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli artt. 80 e 86 del TUOEL, per la loro estrema variabilità, collegata all’attività lavorativa dell’amministratore.

Restano, invece, incluse nel computo di detti oneri le indennità e i gettoni, le spese di viaggio e quelle sostenute per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali, disciplinate dagli artt. 84 e 85, comma 2, del TUOEL.
La legge n. 56/2014 prevede che gli incarichi di presidente della provincia, di consigliere, di componente dell’assemblea dei sindaci, come pure quelli di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana siano esercitati a titolo gratuito. Anche in questo caso, restano a carico dei rispettivi enti gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi, come indicato in precedenza.

2. Mandati del sindaco nei comuni con popolazione fino a 3 000 abitanti.

L’art. 1, comma 138, della legge ha previsto che “Ai comuni con popolazione fino a 3000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 51 del testo unico; ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di tre mandati”.

La norma non ha considerato il requisito della consecutività dei mandati facendo sorgere dubbi interpretativi circa la rieleggibilità alla medesima carica dopo i tre mandati consecutivi.

A tal riguardo, anche tenendo conto delle risultanze degli atti parlamentari, si ritiene di dover interpretare in via sistematica la disposizione in esame, considerando possibili ulteriori mandati se, dopo il terzo, intercorra un intervallo temporale idoneo ad interrompere la consecutività.

3. Rappresentanza di genere.

Per i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, la legge n. 56/14 al comma 137 dell’art. 1, ha previsto una percentuale precisa a garanzia della parità di genere nelle giunte, pari al 40%.
Al riguardo, in base al principio generale che, nelle ipotesi in cui l‘ordinamento non ha inteso annoverare il sindaco, nel quorum richiesto, lo ha espressamente indicato usando la formula “senza computare a tal fine il sindaco” e secondo prevalente giurisprudenza, si è indotti a ritenere che sia legittimo includere nel calcolo degli assessori anche il sindaco, a garanzia della rappresentanza di genere.
Per completezza, si soggiunge che occorre lo svolgimento da parte del sindaco di una preventiva e necessaria attività istruttoria preordinata ad acquisire la disponibilità allo svolgimento delle funzioni assessorili da parte di persone di entrambi i generi.

Laddove non sia possibile occorre un’adeguata motivazione sulle ragioni della mancata applicazione del principio di pari opportunità.

Nel caso in cui lo statuto comunale non preveda la figura dell’assessore esterno e il consiglio comunale sia composto da una rappresentanza di un unico genere, per la piena attuazione del citato principio di pari opportunità si dovrà procedere alle opportune modifiche statutarie che, comunque, sono rimesse alla autonoma valutazione dell’ente.

4. Composizione delle giunte

Le esigenze di armonizzazione complessiva del sistema ordinamentale e di salvaguardia del funzionamento dell’ente locale comportano la necessità di rideterminare il numero degli assessori comunali sulla base della recente normativa.
Pertanto, atteso che il comma 135, lett. a) ha stabilito per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, eliminando la precedente fascia demografica fino a 1.000 abitanti, un numero massimo di due assessori, si ritiene opportuno per le motivazioni di cui in premessa, che tutti gli enti rientranti nella suddetta fascia demografica, ancorché non interessati dal rinnovo elettorale, possano procedere alla rideterminazione della giunta secondo i nuovi parametri e nel rispetto dell’invarianza della spesa.
A seguito della rideterminazione della giunta il vicesindaco che, in base alla pregressa normativa, nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti doveva essere individuato tra i consiglieri. adesso dovrà essere scelto tra i nuovi assessori.

FONTE: Ministero dell’interno

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