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Mobilità ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165: chiarimenti

Bufarale Andrea • 18 Giugno 2020

mobilita-art-30-d-lgs-30-marzo-2001-n-165Ecco la risposta ad un quesito riguardante nello specifico la Mobilità ai sensi dell’art 30 del D Lgs 30 marzo 2001, n 165 per il Pubblico Impiego.


Un comune limitrofo ci chiede il trasferimento, previa sottoscrizione di accordo, di una ns. dipendente ai sensi art. 30, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Per attuare tale mobilità il posto della dipendente da trasferire deve essere dichiarato in esubero o è possibile procedere alla copertura del posto che si libera?

Mobilità ai sensi dell’art 30 del D Lgs 30 marzo 2001, n 165

Al fine di rispondere al quesito di cui trattasi occorre innanzitutto distinguere tra due diverse disposizioni normative in materia di mobilità di personale all’interno della pubblica amministrazione ovvero il citato art. 30 comma secondo del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 denominato “Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse” e l’art. 33 del medesimo D.Lgs. titolato “eccedenze di personale e mobilità collettiva”.

Infatti il citato art. 30 comma 2, è stato nella sua formulazione attuale introdotto dalla L. 11 agosto 2014 n. 114 nell’ambito del processo di riorganizzazione degli uffici giudiziari ed in particolare per evitare che nello specifico i Comuni sede degli uffici dei Giudici di Pace non potessero ricollocare i propri dipendenti al servizio degli stessi senza l’assenso degli interessati (in deroga pertanto anche all’art. 2103, terzo periodo del primo comma del Codice Civile) e non per trasferire dipendenti “in esubero” la cui disciplina è invece rimandata, evidentemente, al successivo art. 33.

L’articolo 30, comma 2

L’art. 30, comma 2, infatti testualmente prevede che “Nell’ambito dei rapporti di lavoro di cui all’articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all’interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti.

Ai fini del presente comma non si applica il terzo periodo del primo comma dell’articolo 2103 del codice civile. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l’esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attività lavorativa in un’altra sede”.

Conclusioni

Pertanto, il passaggio di dipendente ad altra Amministrazione con la procedura appena descritta, non comporta che lo stesso debba essere dichiarato in soprannumero (in esubero) da parte dell’Amministrazione cedente con la conseguenza che la cessazione dello stesso comporterà inoltre, ai sensi delle nuove disposizioni in materia di capacità assunzionale dei Comuni di cui al D.M. 17 marzo 2020, un’economia rispetto alla spesa di personale che pertanto potrà essere utilizzata per effettuare eventualmente una nuova assunzione (mentre in precedenza la mobilità era considerata neutra al fine del computo della capacità assunzionale).

 

 

Fonte: articolo di Andrea Bufarale [tratto da risponde.leggiditalia.it]
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