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Monetizzazione ferie residue per dipendente collocato a riposo

Bufarale Andrea • 6 Aprile 2021

monetizzazione-ferie-residue-dipendente-collocato-a-riposoLa risposta ad un quesito di un Ente Pubblico in materia di personale ed organizzazione, nello specifico relativamente alla Monetizzazione ferie residue per dipendente collocato a riposo, a cura del Dottor Andrea Bufarale.


Un dipendente di questo Ministero, collocato a riposo per motivi diversi dal servizio, ha chiesto la monetizzazione delle ferie residue alla data di cessazione comprensive delle giornate di riposo ex L. 23 dicembre 1977, n. 937 (c.d. festività soppresse) in quanto non godute nell’anno precedente alla cessazione del rapporto di lavoro. Siamo tenuti a concederle?

a cura di Andrea Bufarale

Monetizzazione ferie residue per dipendente collocato a riposo

In via preliminare si osserva che se, da un lato, l’istituto delle festività soppresse di cui alla L. 23 dicembre 1977, n. 937 appare fondamentalmente equiparato a quello dei congedi ordinari (rectius, ferie), dall’altro, tuttavia, permangono delle sostanziali differenze in ordine alla disciplina ad esse applicabile.

E invero, l’art. 28 del CCNL 12 febbraio 2018 comparto Funzioni Centrali non ha operato una equiparazione piena tra il regime delle quattro giornate di festività soppresse e quello generale delle ferie, dato che questa è limitata solo ad alcuni particolari profili della disciplina (come ad es. la maturazione di giorni nel corso dell’anno e l’importo dovuto al lavoratore in caso di mancata fruizione).

Ciò trova conferma nella circostanza che lo stesso art. 28 del citato CCNL prende in considerazione separatamente le ferie (commi 1-5) ed i giorni di riposo corrispondenti alle festività soppresse (comma 6). Inoltre, ciò che rileva principalmente è che tale comma 6 espressamente stabilisce che i giorni di riposo per festività soppresse sono: “…da fruire nell’anno solare ai sensi ed alle condizioni previsti dalla menzionata Legge n. 973/77“.

Pertanto, tale riferimento contrattuale consente di affermare che, in ossequio alla L. 23 dicembre 1977, n. 937, le giornate di riposo devono essere fruite esclusivamente nell’anno di riferimento e che, conseguentemente, non è possibile in alcun modo la trasposizione di quelle maturate in un determinato anno all’anno successivo a quello di maturazione. In aggiunta a ciò, la medesima disposizione di legge sancisce che la monetizzazione delle stesse può avvenire solo “per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, …” (cfr. art. 1, comma 3, della citata legge).

Sul punto, la nota 8 ottobre 2012 n. 40033 del Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché la più recente DFP-0076251-P-26/11/2020 pur non pronunciandosi espressamente rispetto a dette giornate di riposo, sembra confermare la diversità di disciplina delle suddette giornate rispetto alle ferie.

In conclusione, l’eventuale monetizzazione delle festività in parola (il cui importo rimane quello indicato dall’art. 1, comma 3, L. 23 dicembre 1977, n. 937) potrà ammettersi solo nei ristretti e precisi limiti consentiti nelle suindicate note del Dipartimento della Funzione Pubblica, istituzionalmente competente per l’interpretazione delle norme di legge concernenti il rapporto di lavoro pubblico ovvero soltanto nel caso in cui le cause estintive del rapporto di lavoro siano state indipendenti sia dalla volontà del dipendente che dalla capacità organizzativa del datore di lavoro.

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Fonte: articolo di Andrea Bufarale [tratto da risponde.leggiditalia.it]
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