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NASPI: come avviene l’accertamento dello stato di disoccupazione

lentepubblica.it • 4 Febbraio 2016

disocuppazione lavoro naspiSono considerati disoccupati quei soggetti in possesso di due precisi requisiti, uno a carattere soggettivo consistente nel risultare privi di impiego e l’altro a carattere oggettivo cioè nell’aver effettuato la dichiarazione della propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro. Lo ha precisato il Ministero del Lavoro nella Circolare 34/2015 pubblicata di recente a spiegazione delle condizioni per l’accesso ai nuovi ammortizzatori sociali introdotti con il Jobs Act.

 

Entrambi i requisiti devono quindi essere soddisfatti per poter accedere alla NASPI e all’ASDI (artt. 3 e 16, decreto legislativo n. 22/2015), alla DIS-COLL (art. 15, decreto legislativo n. 22/2015), oltre che per l’iscrizione nell’elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato (art. 8, legge n. 68/1999, cosi come modificata dal decreto legislativo n. 151/2015).

 

Per quanto riguarda l’accertamento dello status di disoccupazione, in assenza del portale nazionale delle politiche del lavoro che dovrà essere costituito dall’Anpal, la circolare individua due modalità per i disoccupati non percettori di prestazioni di integrazione al reddito. La prima è il rilascio della Did recandosi di persona presso il centro per l’impiego. La seconda è quella telematica, attraverso i sistemi informativi regionali esistenti. Invece, per i percettori di indennità di sostegno al reddito, la circolare precisa che essi non dovranno rilasciare nessuna Did, in quanto la loro domanda di prestazione presentata all’Inps equivale al rilascio della dichiarazione (Circolare Inps 194/2015)

 

Inoltre, in attesa della realizzazione del sistema informativo unico, le Regioni dovranno aggiornare le schede anagrafiche e professionali (Sap) dei disoccupati che hanno presentato la Did e dovranno provvedere a inoltrarle al nodo di coordinamento nazionale, attraverso il canale di cooperazione applicativa già sperimentato con il programma Garanzia giovani. Le Did dei disoccupati percettori di prestazioni di integrazione al reddito, rappresentate dalle domande di Aspi, Naspi, Asdi, Discoll e indennità di mobilità, saranno rese accessibili attraverso un altro canale che dovrà coinvolgere l’Inps e le Regioni e non attraverso la banca dati percettori, come indicato dalla circolare 194/2015 dell’istituto di previdenza.

 

In merito alla stipulazione del patto di servizio, con riferimento ai soggetti percettori di NASPI, ASDI e DIS-COLL e indennità di mobilità, lo stesso andrà sottoscritto presso il centro per l’impiego di domicilio indicato nella domanda inoltrata all’Inps, mentre la generalità degli utenti potrà scegliere, su tutto il territorio nazionale, il centro per l’impiego di riferimento, stante il principio secondo cui i servizi e le misure di politica attiva del lavoro sono disponibili a tutti i residenti sul territorio nazionale, a prescindere dalla regione o provincia autonoma di residenza (articolo 11, comma 1, lett. c) del decreto legislativo n. 150/2015). Nella prima ipotesi, come indicato dalla Circolare Inps 194/2015, dovranno essere gli stessi Cpi di domicilio a dover convocare i disoccupati percettori di prestazioni di integrazione al reddito che non prendono contatto con loro per la stipula del patto di servizio, nei 15 giorni successivi la presentazione della domanda all’Inps.

 

Con riferimento, invece, all’assegno di ricollocazione, il Ministero precisa che lo stesso sarà riconosciuto, con le modalità definite dall’ANPAL, solo ai disoccupati percettori della NASPI, la cui durata di disoccupazione ecceda i quattro mesi.

 

Da ultimo il Ministero precisa che per la fruizione delle prestazioni a carattere sociale non è necessario lo status di disoccupazione e pertanto la registrazione sull’apposito portale per le politiche attive ma è sufficiente la sola condizione della “non occupazione”. Requisito che può essere soddisfatto anche dalle persone che svolgono un’attività lavorativa purché ne derivi un reddito annuo inferiore a 8.000 euro nel caso di lavoro subordinato o parasubordinato e a 4.800 euro in caso di lavoro autonomo (come previsto nel Dlgs 181/2000).

Fonte: Pensioni Oggi (www.pensionioggi.it) - articolo di Federico Pica
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