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NASpI: una guida al calcolo dell’indennità di disoccupazione

lentepubblica.it • 4 Agosto 2020

naspi-calcoloEcco alcune indicazioni molto utili su come effettuare il calcolo per l’indennità di disoccupazione NASpI.


La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dall’articolo 1, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 – che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI – in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015

Ma come si calcola l’importo dell’indennità? Ecco una guida completa.

Se volete invece conoscere i requisiti per la NASpI potete consultare questo articolo. Infine se volete avere una panoramica completa sulle ultime novità relative alla NASpI 2020 potete consultare questo nostro approfondimento.

NASpI: come effettuare il calcolo dell’indennità?

Qui di seguito opereremo, argomento per argomento, una disamina relativa al Calcolo della NASpI.

A chi tocca la NASpI?

Il sussidio viene erogato a chi è disoccupato e vanta contributi per almeno 13 settimane nei 4 anni che precedono la perdita del lavoro, nonché 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi antecedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. Tutte le condizioni devono essere presenti contemporaneamente.

Maggiori informazioni sono disponibili a questo link.

Quanto spetta al beneficiario? naspi-calcolo-beneficiari

La misura della prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni

  • se la retribuzione è inferiore a un importo di riferimento stabilito dalla legge
  • rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT
  • e reso noto ogni anno dall’INPS con circolare pubblicata sul sito.

Se la retribuzione media è invece superiore al predetto importo di riferimento annuo (1.221,44 euro per il 2019):

  • la misura della prestazione è pari al 75% dell’importo di riferimento annuo stabilito dalla legge (1.221,44 euro per il 2019)
  • sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e il suddetto importo stabilito dalla legge.

In ogni caso l’importo dell’indennità non può superare un limite massimo individuato con legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT e reso noto ogni anno dall’INPS con circolare pubblicata sul sito (pari per il 2017 a 1.300 euro, per il 2018 a 1.314,30 euro e per il 2019 a 1.328,76 euro).

Per l’anno 2020 è in corso la proroga e si attendono ulteriori novità in merito all’erogazione.

Come calcolare l’importo?

L’indennità è dunque in sintesi:

  • commisurata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni (comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive)
  • divisa per il totale delle settimane di contribuzione (indipendentemente dalla verifica del minimale)
  • e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33.

Questo meccanismo, molto complesso è stato regolato dall’istituto di previdenza con la Circolare Inps 142/2015 a cui si rimanda per gli approfondimenti.

Riduzione naturale dell’importo

A partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione, all’indennità si applica una riduzione del 3% per ciascun mese.

Ci sono però anche altre cause che portano alla riduzione degli importi dal calcolo della NASpI.

naspi-calcolo-riduzioneCause della NASpI “ridotta”

L’importo dell’indennità si riduce nei seguenti casi:

  • attività svolta in forma autonoma che genera un reddito annuo pari a 4.800 euro. In tal caso l’indennità viene ridotta dell’80% dei redditi previsti. Il soggetto beneficiario deve informare l’INPS – utilizzando il modulo SR161 – entro un mese dall’inizio dell’attività o dall’invio della domanda di NASpI, se l’attività preesisteva, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La mancata comunicazione del reddito presunto – anche se pari a zero – entro il predetto termine comporta decadenza dalla NASpI;
  • nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato con reddito annuo pari a 8.000 euro. Qui invece l’indennità viene ridotta dell’80% dei redditi previsti. In questo caso, la prestazione ridotta si mantiene solo ricorrendo le seguenti condizioni:
    • che il soggetto beneficiario comunichi all’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività o dall’invio della domanda di NASpI, se antecedente, il reddito annuo presunto;
    • che il datore di lavoro o l’utilizzatore (nel caso di contratto di somministrazione) siano diversi dal datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali il soggetto ha prestato la propria attività lavorativa quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e che non presentino rispetto a essi rapporti di collegamento/controllo ovvero assetti proprietari coincidenti;
  • se il titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale (sempre che il reddito percepito dal rapporto di lavoro rimasto in essere corrisponda a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del TUIR) cessa da uno dei rapporti
    • a seguito di licenziamento
    • dimissioni per giusta causa
    • o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
  • rioccupazione con contratto di lavoro intermittente, con o senza obbligo di risposta alla chiamata, alle condizioni indicate dalla circolare INPS 29 luglio 2015, n. 142 e dal messaggio 16 marzo 2018, n. 1162.

Sospensione della NASpI

La prestazione è sospesa in caso di:

  • rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi. L’indennità è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro sulla base delle comunicazioni obbligatorie, salvo che il beneficiario della prestazione non effettui la comunicazione del reddito annuo presunto ai fini del cumulo e sempre che il reddito sia inferiore a 8.000 euro;
  • nuova occupazione in paesi dell’UE o con cui l’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione o in paesi extracomunitari (vedi sezione a seguire dedicata al lavoro all’estero).

Decadenza della NASpI durata-indennita

Il lavoratore decade dal diritto alla prestazione se:

  • perde lo stato di disoccupazione;
  • inizia un’attività di lavoro subordinato, di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato senza comunicare all’INPS il reddito presunto che ne deriva entro il termine di un mese dall’inizio del rapporto di lavoro. O dalla data di presentazione della domanda se il rapporto lavorativo era preesistente alla domanda medesima;
  • non comunica, entro un mese dalla domanda della NASpI, il reddito annuo che presume di trarre da uno o più rapporti di lavoro subordinato part-time rimasti in essere all’atto di presentazione della domanda di NASpI conseguente alla cessazione di altro rapporto di lavoro di cui era titolare;
  • inizia un’attività lavorativa autonoma o parasubordinata senza comunicare all’INPS il reddito annuo presunto entro un mese dal suo inizio o dalla data di presentazione della domanda se l’attività lavorativa autonoma era preesistente alla domanda medesima;
  • raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • acquisisce il diritto all’assegno ordinario di invalidità e non opta per l’indennità NASpI;
  • nei casi previsti dall’articolo 21, comma 7, decreto legislativo 150 /2015. Vale a dire se non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento predisposte dai centri per l’impiego.

Durata massima della NASpI

Infine, in merito al calcolo della durata dell’indennità di disoccupazione NASpI si evince che essa sia legata alla storia contributiva del lavoratore. E, in ogni caso, la sua durata massima non può superare i due anni.

Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a erogazione di prestazioni di disoccupazione.

Analogamente non è computata la contribuzione che ha prodotto prestazioni fruite in unica soluzione in forma anticipata.

Proroga NASPI e DIS-COLL per il 2020

AGGIORNAMENTO: Il Decreto Agosto 2020, all’art.5, ha introdotto e regolamentato una nuova proroga per quanto riguarda NASpI e DIS-COLL. Maggiori informazioni a questo link.

ULTERIORE AGGIORNAMENTO: Il 29 Settembre 2020 è arrivata una nuova Circolare INPS con ulteriori chiarimenti (per maggiori informazioni clicca qui).

Per maggiori informazioni sulla proroga della NASPI potete cliccare qui.

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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