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Nuove modifiche ai procedimenti elettivi di Province e Città Metropolitane

lentepubblica.it • 1 Settembre 2014

Pubblicata la circolare diramata dal Ministero dell’Interno che riporta le ultime modifiche approntate alla legge 56/14 in merito al procedimento delle prossime elezioni di secondo livello nelle Province e nelle Città metropolitane.

Tale provvedimento normativo ha apportato, tra l’altro, alcune modificazioni alla legge 7 aprile 2014, n. 56, sul procedimento per le elezioni di secondo grado del consiglio metropolitano, del presidente e del consiglio provinciale.

In particolare, l’articolo 23, comma 1, lettere a) e d), del decreto-legge n. 90 /2014 detta modifiche ai commi 15, primo periodo, e 79, lettera a), dell’articolo 1 della legge n. 56 /2014, stabilendo che il termine massimo entro cui svolgere le prime elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali sia differito dal 30 settembre al 12 ottobre 2014. Ne consegue che le elezioni in questione, per la cui indizione questo Ministero aveva indicato, ai fini del contemporaneo svolgimento sul territorio nazionale, la data di domenica 28 settembre, potrebbero ora essere convocate per la data, ultima possibile, di domenica 12 ottobre 2014.

Inoltre, con il comma 1, lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies), dell’articolo 23, si introducono disposizioni che, modificando l’articolo 1, commi 74, 76 e 77, della legge n. 56 /14, consentono, per le elezioni dei consigli provinciali, l’espressione del voto di lista — mentre in precedenza si prevedeva, per tale consultazione, il solo voto ad un candidato a consigliere provinciale — stabilendo poi conseguentemente le modalità di riparto dei seggi tra le liste, attraverso il richiamo a quanto già disciplinato per i consigli metropolitani (quindi, in sintesi, voto di lista con un’eventuale preferenza e sistema proporzionale d’Hondt per la distribuzione dei seggi alle liste sia per i consigli metropolitani sia per i consigli provinciali).

Pertanto, valgono ora, anche per le elezioni dei consigli provinciali, i suggerimenti già formulati con le suddette linee guida per le modalità di votazione, scrutinio, assegnazione dei seggi alle liste e proclamazione degli eletti dei consigli metropolitani. Viceversa, quanto alle modalità di presentazione delle candidature per le elezioni dei consigli provinciali, queste non sono cambiate rispetto ai suggerimenti già impartiti, essendo comunque prevista dalla legge n. 56 /14 la loro presentazione all’interno di liste.

Con l’articolo 23, comma 1, lettera c-bis), si integra, poi, il testo dell’articolo 14, comma 1, della legge n. 53 del 1990, prevedendo espressamente che i pubblici ufficiali ivi citati svolgano la funzione di autenticazione delle anche per i procedimenti elettorali in questione, come peraltro già indicato in via amministrativa con le medesime linee guida.

Viene chiarito, inoltre, con il comma 1, lettera a-ter), dell’articolo 23, di modifica dell’articolo 1, comma 26, della medesima legge n. 56, che le liste per il consiglio metropolitano devono avere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere. In caso di liste che superano tale limite, l’Ufficio elettorale ricuserà le ultime candidature in base all’ordine dipresentazione della lista stessa.

L’articolo 23, comma 1-bis, introduce una limitata modifica al procedimento di calcolo dell’indice di ponderazione di cui all’allegato A, lettera e), della legge n. 56, stabilendo che l’approssimazione alla terza cifra decimale venga effettuata solo prima della prevista moltiplicazione per 1.000, sì da evitare, in pratica, che l’indice stesso abbia cifre decimali.

La scrivente Direzione contribuirà all’attuazione delle nuove disposizioni, pubblicando sul sito internet di questo Ministero sia i conseguenti, nuovi modelli di schede per le elezioni del consiglio provinciale, sia gli aggiornati verbali del seggio e di proclamazione dei risultati ufficiali nonché il modificato prospetto esemplificativo per il calcolo dell’indice provvisorio di ponderazione. Infine, l’articolo 23, comma 1-ter, lettera a), in considerazione dell’anticipato scioglimento del comune capoluogo, dispone che le elezioni del consiglio metropolitano di Venezia non si debbano più svolgere entro il 12 ottobre 2014, ma solo entro il termine di sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti del consiglio comunale di Venezia, prevedendosi espressamente che tale comune rinnoverà i propri organi in occasione del turno elettorale ordinario del 2015.

Con l’occasione, si precisa che, nelle linee guida per lo svolgimento delle elezioni di secondo grado in oggetto, allegate alla richiamata circolare n. 32 del 2014, il punto 6), «Presentazione delle liste di candidati ai consigli metropolitani e provinciali …» (pagine 6 e 7), deve intendersi come di seguito parzialmente rettificato:

«La legge n. 56/2014 (commi 27 e 28 e commi 71 e 72) prevede anche delle disposizioni a tutela della rappresentanza di genere nelle liste, ma tali non si applicheranno per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215, cioè dalla data del 26 dicembre 2012.».

Di tutto quanto sopra le SS. LL. vorranno informare le Amministrazioni provinciali e comunali, nonché le forze politiche locali, per i rispettivi adempimenti.

 

FONTE: UPI – Unione delle Province Italiane

 

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