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Obbligo di rotazione del Personale nei Comuni: la delibera dell’ANAC

lentepubblica.it • 24 Luglio 2018

obbligo-rotazione-personale-comuniObbligo di rotazione del personale nei Comuni, da prevedere nel Piano Anticorruzione: l’ANAC fornisce chiarimenti in una recente delibera.


La costante osservazione delle realtà locali ha fatto rilevare come moltissime amministrazioni adducono, a giustificazione dei propri inadeguati comportamenti, le piccole dimensioni del Comune. Tale definizione costituisce, spesso, la linea di confine tra un’applicazione piena del PNA e un’applicazione soft ovvero tra un comportamento virtuoso ed uno omissivo.

 

In ambito amministrativo la definizione di PC attualmente più diffusa è quella riportata nella Legge 6.10.2017, n. 158 recante “misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni” che all’art. 1, comma 2, definisce piccoli comuni quelli con popolazione residente fino a 5.000 abitanti.

 

In considerazione di ciò non si ritiene possa considerarsi piccolo un Comune di poco meno di 15.000 abitanti (14.352.000), adeguatamente strutturato ed organizzato, che conta circa 30 dipendenti e 9 posizioni organizzative.

 

Passando alla considerazione dei vincoli cui il PNA 2016 considera strettamente connessa la misura della rotazione essi sono oggettivi e soggettivi. I vincoli di natura soggettiva sono dati dai diritti individuali dei dipendenti interessati: si fa riferimento, a titolo esemplificativo, ai diritti sindacali, alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 (tra gli altri il permesso di assistere un familiare con disabilità) e al d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (congedo parentale).

 

I vincoli di natura oggettiva si riconducono alla c.d. infungibilità, più volte richiamata nelle controdeduzioni dell’Amministrazione, derivante dall’appartenenza a categorie o professionalità specifiche, come ad esempio le professioni sanitarie.

 

Altri vincoli oggettivi sono quelli riconducibili, di norma, a prestazioni il cui svolgimento è direttamente correlato al possesso di un’abilitazione professionale e all’iscrizione al relativo albo, quali ad esempio gli avvocati, gli architetti, gli ingegneri.

 

Il PNA specifica, però, che “nel caso in cui si tratti di categorie professionali omogenee non si può invocare il concetto di infungibilità”.

 

In allegato il testo della delibera ANAC.

 

 

Fonte: ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione
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