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Opzione Donna 2019, i chiarimenti sui principali dubbi delle lavoratrici

lentepubblica.it • 14 Giugno 2019

opzione-donna-2019Opzione Donna 2019: la risposta ai principali dubbi delle lavoratrici interessate a sfruttare lo scivolo prorogato sino al 2018 con la recente legge di bilancio.


La Legge di stabilita’ 2019 ha confermato la possibilità per le donne di andare in pensione prima, a patto di scegliere per un assegno interamente calcolato con il metodo contributivo. I requisiti restano distinti per le donne che lavorano come dipendenti e per le autonome: rispettivamente 58 anni e 59 anni da possedere entro il 31 dicembre 2018, in entrambi i casi resta uguale ilrequisito dell’anzianità contributiva pari a 35 ann, requisito anch’esso da soddisfare entro e non oltre il 31.12.2018.

Per questa forma di pensione si ricorda che resta in vigore il regime della finestra secondo cui l’assegno non viene erogato il mese successivo alla maturazione dei requisiti ma dopo un periodo pari a 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome.

Gli effetti della decurtazione

Con l’esercizio dell’opzione bisogna mettere in conto una riduzione dell’assegno, in linea generale, tra il 20-30% rispetto a quanto si otterrebbe, a parità di condizioni, con il sistema misto. Il taglio è tuttavia molto variabile a seconda dell’età della lavoratrice e dalle caratteristiche di carriera, retribuzione ed anzianità contributiva maturata alla data di accesso al regime.

La decurtazione sarà tanto più intensa quanto è minore l’età anagrafica di accesso alla pensione. Ciò in quanto le regole del sistema contributivo prevedono che l’importo dell’assegno sia ancorato ai coefficienti di trasformazione, cioè quei parametri che traducono in pensione il montante contributivo, che dipendono dall’età anagrafica alla decorrenza della pensione del lavoratore.

L’entità della riduzione dipende ovviamente dalle caratteristiche personali delle lavoratrici, in primo luogo, la loro evoluzione retributiva. In linea generale, più la lavoratrice vanta una carriera anticipata – con livelli retributivi molto elevati percepiti fin dai primi anni di iscrizione all’INPS – più la riduzione sarà minore; viceversa maggiore è l’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 – e quindi la prestazione teorica maturata avrebbe previsto una quota rilevante calcolata attraverso il sistema retributivo – piu’ elevata sarà la riduzione dell’assegno pensionistico.

La cristallizzazione

E’ utile rammentare che se i requisiti per l’accesso al regime sperimentale sono stati maturati entro il 31 dicembre 2018 è possibile esercitare comunque l’opzione in qualsiasi momento successivo. Pertanto una lavoratrice, in possesso dei requisiti può esercitare l’opzione donna nel 2019, nel 2020, o successivamente dopo aver verificato, ad esempio, l’impossibilità di trovare una occupazione alternativa che gli consenta di maturare il requisito Fornero o vagliato altre strade per l’uscita anticipata. Si tratta di una facoltà da tenere a mente in quanto ha risvolti anche sull’assegno pensionistico. In questa circostanza la dilatazione dell’uscita comporta, infatti, un aumento dell’assegno pensionistico proprio in virtù dell’effetto sopra descritto.

Le altre caratteristiche

L’opzione donna, inoltre, limita l’applicazione delle regole del sistema contributivo alle sole regole di calcolo. Ciò significa che, nonostante, la prestazione è determinata con il calcolo contributivo resta giuridicamente di natura mista. Questa considerazione non è priva di effetti. La prima conseguenza è che alla prestazione in parola si applicano le disposizioni sul trattamento minimo e non è richiesto il rispetto requisito dell’importo minimo dell’assegno come invece previsto per le pensioni contributive (pari, nello specifico, cioè 1,5 volte l’assegno sociale).

Inoltre per il conteggio di 35 anni di contributi sono utili, nel limite di 52 settimane annue, la contribuzione obbligatoria, da riscatto, da ricongiunzione, volontaria e figurativa con esclusione, tuttavia, della contribuzione accreditata per malattia e disoccupazione. Nei confronti delle lavoratrici inoltre non si applicano, inoltre, gli “abbuoni” previsti per le lavoratrici madri dall’articolo 1, comma 40 della legge 335/1995 che riconoscono periodi di accredito figurativo in caso di assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età, nè la maggiorazione del 50% del periodo di lavoro svolto nella minore età.

Tali benefici spettano solo nei confronti delle lavoratrici il cui primo accredito contributivo sia successivo al 1° gennaio 1996, nonchè per coloro che optino per il calcolo contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 23 della legge 335/1995 (scelta che comporta la migrazione anche dal punto di vista giuridico al sistema contributivo e quindi da non confondere con l’opzione donna) o per le lavoratici che esercitino la facoltà di computo nella gestione separata ai sensi dell’articolo 3 del Dm 282/1996.

 

Fonte: Pensioni Oggi (www.pensionioggi.it) - articolo di Valerio Damiani
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