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Opzione Donna: le istruzioni dell’INPS per fare domanda

lentepubblica.it • 9 Marzo 2023

opzione-donna-istruzioni-inps-domandaL’INPS ha emanato una nuova circolare con le istruzioni per accedere al prepensionamento con opzione donna, sulla base delle novità introdotte dall’ultima manovra.


La legge di bilancio 2023 ha prorogato l’istituto ma con novità rispetto al passato: oltre ai requisiti d’età e contributi, ora si richiede il soddisfacimento di alcune condizioni di “status” della lavoratrice.

Si ricorda che Opzione donna è un trattamento pensionistico destinato a determinate categorie di lavoratrici dipendenti e autonome per richiedere la pensione anticipata.

Scopriamo dunque quali sono le novità attraverso l’ultima circolare dell’Istituto di Previdenza.

Opzione Donna: le istruzioni dell’INPS

Questa agevolazione si applica alle lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2022, hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 60 anni, e che si trovino in una delle condizioni indicate nella stessa norma.

Per il calcolo del requisito contributivo è possibile sommare i contributi:

  • obbligatori;
  • da riscatto e da ricongiunzione;
  • volontari;
  • figurativi.

Restano invece esclusi i contributi accreditati per malattia e disoccupazione.

Il requisito anagrafico di 60 anni è ridotto di un anno per figlio nel limite massimo di due anni. Pertanto l’età scende a 59 anni se la lavoratrice ha un figlio e a 58 anni se i figli sono due o più di due, oppure se la lavoratrice è stata licenziata o è dipendente da impresa in crisi.

Al requisito anagrafico, richiesto per l’accesso al pensionamento in esame, non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita.

Infine una delle maggiori novità introdotte dalla manovra economica lavoratrici che prestano assistenza ad una persona con handicap in situazione di gravità per un periodo minimo  pari a sei mesi, da intendersi come “continuativo“. Con “assistenza” si intende una condizione di presenza in convivenza con l’assistito.

La convivenza, infine, è da ritenersi soddisfatta con la residenza nello stesso stabile, allo stesso numero civico, ma non necessariamente nello stesso interno (appartamento).

Il testo completo della Circolare dell’INPS

Potete consultare qui di seguito il documento completo.

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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