Orari visite fiscali dipendenti pubblici nel 2023: ecco quali sono le fasce di reperibilità. Scopriamo in questo approfondimento tutti i dettagli.
Come risaputo, quando un lavoratore dipendente, sia privato che pubblico, non può recarsi a lavoro causa malattia, deve contattare il proprio medico che ha il compito di redigere e trasmettere il certificato o l’attestato in via telematica all’INPS.
Ma quali sono le fasce di reperibilità per il pubblico impiego?
Si ricorda infatti che queste si differenziano rispetto a quelle per i lavoratori dipendenti del settore privato.
Gli orari di reperibilità dei dipendenti statali (comprese le Forze Armate, la Polizia ed i Vigili del Fuoco) da parte dell’Inps sono i seguenti:
Si tratta, come anticipato, di orari che differiscono rispetto a quelli dei dipendenti privati, che invece sono tenuti alla reperibilità sempre 7 giorni su 7 (festivi e lavorativi) ma nelle seguenti fasce orarie:
Si ricorda che la visita fiscale da parte del medico competente, a seconda della categoria di appartenenza, considera giorni festivi anche le festività più “importanti”, come ad esempio:
Una volta che per causa malattia non ci si può recare sul posto di lavoro va immediatamente contattato il proprio medico, che ha il compito di redigere e trasmettere il certificato o l’attestato in via telematica all’INPS.
L’attestato indica peraltro solo la prognosi, ossia il giorno di inizio e di fine presunta della malattia, mentre il certificato indica la prognosi e la diagnosi, ossia la causa della malattia. È possibile presentare questi documenti in formato cartaceo solo quando non è tecnicamente possibile la trasmissione telematica.
Il lavoratore deve prendere nota del numero di protocollo del certificato e controllare che i dati anagrafici e l’indirizzo di reperibilità inseriti per la visita medica siano corretti. Può inoltre verificare la corretta trasmissione del certificato tramite l’apposito servizio sul Portale dell’Istituto.
Nel certificato il medico deve inserire (solo se ricorrono) l’indicazione dell’evento traumatico e la segnalazione delle eventuali agevolazioni che prevedono l’esenzione dalla reperibilità.
Il datore di lavoro pubblico, al quale compete l’onere della valutazione circa la giustificabilità dell’assenza del lavoratore, può in primo luogo acquisire, per il tramite del lavoratore, il parere tecnico fornito dagli Uffici medico legali dell’Inps, sulla base della documentazione esaminata.
Allo stesso tempo il lavoratore deve prendere nota del numero di protocollo del certificato e controllare che i dati anagrafici e l’indirizzo di reperibilità inseriti per la visita medica siano corretti e verificarli successivamente online.
Entrambi hanno comunque l’opportunità di visualizzare ed eventualmente compiere altre azioni sui verbali online, tramite i servizi appositi dell’INPS.
Si ricorda che dal 1° settembre 2017 è entrato in vigore il Polo unico per le visite fiscali, che attribuisce all’INPS la competenza esclusiva a gestire le visite mediche di controllo anche per l’82% dei lavoratori pubblici in malattia. Da questa data, come già avviene per i lavoratori privati, l’Istituto effettua visite mediche sia su richiesta delle pubbliche amministrazioni, in qualità di datori di lavoro, sia d’ufficio.
Rispetto alla normativa previgente sono state inserite disposizioni più restrittive. Infatti:
Si ricorda inoltre che il servizio online di richiesta delle visite mediche di controllo domiciliare e/o ambulatoriale è rivolto ai datori di lavoro pubblici e privati, compresi quelli i cui dipendenti non sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell’indennità economica di malattia all’Istituto.
Attenzione, perché essere assenti alla visita fiscale ha conseguenze molto serie.
In caso di assenza alla visita domiciliare, il lavoratore viene invitato a recarsi presso gli ambulatori della struttura territoriale INPS , in una data specifica. Per non incorrere in azioni disciplinari da parte del datore di lavoro, è tenuto a presentare una giustificazione valida per l’assenza.
Anche eventuali cambi del domicilio di reperibilità indicato nel certificato telematico di malattia devono essere preventivamente comunicati al proprio datore di lavoro pubblico.
Se, al momento della visita fiscale, il lavoratore non si trovasse all’interno della residenza segnalata nella certificazione e fosse sprovvisto di motivazione:
Oltre alle sanzioni economiche, vi sono anche quelle disciplinari. Il rischio è quello di incorrere nel licenziamento, che può essere con preavviso o senza preavviso.
Nel caso di assenza per un motivo giustificato e dimostrato, però, queste sanzioni non verranno applicate. I lavoratori malati che sono stati trovati assenti all’indirizzo indicato per le visite fiscali hanno infatti la possibilità di presentare entro 15 giorni dalla notificata sanzione, una giustificazione valida per l’assenza immotivata.
Le valutazioni delle giustificazioni non aventi carattere medico-sanitario sono di competenza del datore di lavoro pubblico al quale il lavoratore è tenuto a fornirle.
Chi è in malattia con patologia riconosciuta come causa di servizio, ha gli stessi obblighi?
Se il medico che redige il certificato barra l’apposito spazio recante la dicitura “malattia per la quale e’ stata riconosciuta la causa di servizio”, le visite fiscali non vengono effettuate.
Nel ministero giustizia le mandano anche con causa di servizio riconosciuta
Risposta sbagliata…. Studiate
Lavoro 6 ore al giorno perché dovrei essere controllata per 7? Anche per intervento non è normale. Grazie a Brunetta e a tutti i sindacati
Sono norme vergognose ! Scritte male e applicate peggio ! Senza ratio e senza buonsenso ! Va bene la sanzione ma bisogna indagare il motivo per il quale il controllo non è stato effettuato ! Sarebbe meglio che tutta questa feroce severità e questa acredine nei confronti del PA venisse applicata nei confronti di chi delinque, evade, causa incidenti mortali, ecc. che invece hanno sempre la possibilità di farla franca !
Infatti chi delinque e chi evade ha i soldi a palate, e noi dipendenti pubblici le pexxe al cxxo. Però i parassiti siamo noi…
Se la visita fiscale viene ed io mi sto facendo la doccia il dottore e L’INPS si attacca al tram
non voglio fare polemica ma mi sa che ti ci attacchi te se non rispondi, ti indica come assente..
Io vorrei sapere perché se una persona , per esempio, si frattura una mano, ed è ovvio che non può andare a lavorare, è obbligato a stare in casa per la visita fiscale.. Non riesco proprio a concepire una regola del genere….
Perché i politici legiferano dopo aver effettuato sondaggi, non per migliorare le condizioni della gente comune. E siccome il sentiment degli ultimi decenni è un “crucifige” continuo ai danni dei dipendenti pubblici – sapientemente alimentato dai soliti noti manigoldi – allora ecco che il problema\parassita è identificato col dipendente pubblico, mentre i vari “cumenda” con lo yacht di settanta metri, Patek Philippe Pilot watch al polso e decine di conti cifrati nei vari paradisi fiscali, brindano felici alla salute dell’Italico Governo. Mala tempora currunt.
La normativa è anticostituzionale, un lavorato che si ammala indipendentemente dal settore in cui lavora deve avere gli stessi diritti e doveri. La malattia non è una volontà del lavoratore e non si può generalizzare sulla pelle di tutti per eventuale colpe di pochi. In questo Paese, anche tra i cittadini, non vi è senzo del rispetto con sostegno reciproco, ognuno pensa alla propria categoria giudicando l’altra, generalizzando senza neppure conoscere la vera realtà, problema questo derivante anche da un informazione giornalistica pilotata dalla politica che esalta note su alcuni senza giusto motivo e senza far chiarezza reale.
Dovrebbe essere tutto riformato anzi riformato: è un sistema iniquo e vergognoso…!!! Vi racconto la mia esperienza personale: sono in malattia, sono al mio domicilio, rispetto pedissequamente la legge e gli orari. Ero al mio domicilio, che è anche la mia residenza con mio zio a prendere un caffè dalle 15:10 alle 17:00 del giorno X. Siamo ad un metro dal citofono e dalla porta d’ingresso all’ abitazione. Alle 16:05 del giorno X, non squilla né il citofono né il campanello dell’ abitazione. Alle 17:00 mio zio va via ed io resto solo in casa. Premetto che vivo solo ed… Leggi il resto »
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