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Pagamento Pensioni 2019, il calendario completo dell’INPS

lentepubblica.it • 21 Gennaio 2019

pagamento-pensioni-2019-calendario-completo-inpsPagamento Pensioni nel 2019, ecco il calendario completo con i giorni di pagamento delle pensioni, come riportato nella circolare INPS 27 dicembre 2018, n. 122.


Ricordiamo la conferma dell’entità del prossimo adeguamento alla speranza di vita in programma dal 1° gennaio 2019 pari ad ulteriori cinque mesi. Dal 2019, pertanto, l’età pensionabile schizzerà a 67 anni per tutti (uomini e donne) e quella per la pensione anticipata a 43 anni e 3 mesi (42 anni e 3 mesi le donne). Da tale adeguamento saranno dispensati, per effetto della recente legge di bilancio 2018, le 15 categorie degli addetti ai cd. lavori gravosi, gli usuranti e i notturni a condizione di aver maturato un minimo di 30 anni di contributi e di non essere titolari dell’Ape sociale al momento del pensionamento.

 

 

Pagamento Pensioni 2019, calendario completo INPS

 

È stato pubblicato il calendario 2019 con i giorni di pagamento delle pensioni, come riportato nella circolare INPS 27 dicembre 2018, n. 122.

 

Mese Poste Italiane Istituti di credito
Gennaio 3 3
Febbraio 1 1
Marzo 1 1
Aprile 1 1
Maggio 2 2
Giugno 1 3
Luglio 1 1
Agosto 1 1
Settembre 2 2
Ottobre 1 1
Novembre 2 4
Dicembre 2 2

 

I pagamenti di trattamenti pensionistici, assegni, pensioni e indennità di accompagnamento per invalidi civili, rendite vitalizie dell’INAIL vengono effettuati il primo giorno bancabile di ciascun mese o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancabile, con un unico mandato di pagamento, fatta eccezione per gennaio, mese in cui l’erogazione viene eseguita il secondo giorno bancabile.

 

Tipologie di Pensioni

 

L’INPS eroga diverse tipologie di prestazioni pensionistiche in base alla gestione o al fondo di appartenenza degli iscritti e ai requisiti contributivi e anagrafici previsti dalla legge.

 

Le leggi di riforma del sistema pensionistico approvate nel corso degli ultimi anni non hanno però trovato applicazione nei confronti del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico (Vigili del fuoco del settore operativo e aeronavale). Pertanto per questa categoria di lavoratori rimane valida la previgente normativa in materia di pensioni.

 

PENSIONE DI VECCHIAIA E ANTICIPATA

La pensione anticipata e la pensione di vecchiaia sono prestazioni economiche erogate, a domanda, ai lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), che comprende il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e le gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) e iscritti alla Gestione Separata in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi prescritti dalla legge.

 

Per poter richiedere la pensione anticipata esistono delle disposizioni eccezionali di legge per quanto riguarda i requisiti anagrafici e contributivi.

 

Per il conseguimento della pensione di vecchiaia gli iscritti devono essere già assicurati alla data del 31 dicembre 1995 o assicurati dal 1° gennaio 1996 e rispettare determinati requisiti.

 

La totalizzazione consente l’acquisizione del diritto a un’unica pensione di vecchiaia per i lavoratori che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali. È completamente gratuita, a differenza della ricongiunzione che è onerosa.

PENSIONI SUPPLEMENTARI

 

Le pensioni supplementari per contribuzione versata nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e nella Gestione Separata sono prestazioni economiche erogate al pensionato, a domanda, al fine di far valere la contribuzione accreditata in una gestione diversa da quella in cui è divenuto titolare di pensione, se tale contribuzione non è sufficiente a perfezionare un diritto autonomo a pensione.

 

La pensione supplementare spetta anche ai familiari superstiti.

 

A seconda del soggetto che chiede il trattamento (se titolare di pensione o superstite) e dei requisiti richiesti, si distinguono tre tipi di pensione supplementare:

 

  • pensione supplementare di vecchiaia;
  • pensione supplementare di invalidità;
  • pensione supplementare ai superstiti.

PENSIONE DI INABILITÀ

 

La pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

 

Viene concessa in presenza di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale, valutati dalla Commissione Medica Legale dell’INPS e di almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

 

Le pensioni per gli iscritti/e al Fondo casalinghe

 

L’INPS eroga in favore degli iscritti al Fondo casalinghe la pensione di inabilità e la pensione di vecchiaia.

 

Le prestazioni sono rivolte alle persone di entrambi i sessi iscritte al Fondo casalinghe che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari.

 

L’importo è determinato secondo il sistema di calcolo contributivo.

 

La pensione di anzianità

 

Fino al 31 dicembre 2011, il diritto alla pensione di anzianità si perfezionava al raggiungimento di una quota data dalla somma tra l’età anagrafica minima richiesta e almeno 35 anni di contributi.

 

Chi ha diritto alla pensione di anzianità (anche se soppressa dalla Riforma Monti-Fornero, introdotta dall’articolo 24, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201) continua a usufruirne o può richiederla ancora oggi secondo i limiti, i requisiti e le modalità previste dalla legge.

 

La pensione di anzianità può ancora essere richiesta se soddisfatti i requisiti alla data del 31 dicembre 2011.

 

La totalizzazione consente l’acquisizione del diritto a un’unica pensione di anzianità per i lavoratori che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali. È completamente gratuita, a differenza della ricongiunzione che è onerosa.

Fonte: INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale
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