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Congedo per parti prematuri: si arriva anche ai 5 mesi

lentepubblica.it • 23 Luglio 2015

gravidanza-02Crescono le tutele per le lavoratrici in caso di parti fortemente prematuri. Lo prevede un passaggio del decreto sulla conciliazione vita-lavoro.

 

I giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto anche qualora la somma dei due periodi superi il limite complessivo di cinque mesi. E’ quanto ricorda la Circolare numero 17 della Fondazione studi dei Consulenti del Lavoro che tira delle somme delle novità introdotte dal Governo con il recente decreto conciliazione vita lavoro (Dlgs 80/2015). La novella, ricordano dalla Fondazione si riferisce ai casi patologici di parti fortemente prematuri, in cui il bambino nasce più di due mesi prima dell’inizio del congedo obbligatorio: in questi casi, ancorare la durata massima del congedo al limite di cinque mesi si risolve in una disparità di trattamento nei confronti del prematuro, che necessita di cure costanti e della presenza della figura materna.

 

Nel testo ci sono anche altre novità degne di nota. Si parte dalla parificazione dei padri lavoratori rispetto alle madri lavoratrici: il Legislatore, infatti, riconosce i diritti di cui tradizionalmente sono titolari quest’ultime anche ai padri nel caso in cui la madre non possa fruirne, anche perché lavoratrice autonoma. Sotto questo profilo si collocano, altresì, alcune altre innovazioni del decreto che riguardano i diritti dei genitori che siano iscritti alla gestione separata o che siano lavoratori autonomi. Inoltre, il Decreto prosegue l’opera di equiparazione della genitorialità biologica alla genitorialità derivante da affidamento o adozione, estendendo i diritti e i congedi anche ai genitori affidatari o adottivi.

 

Altre innovazioni riguardano il tele-lavoro e i congedi per le vittime di violenza di genere. Nel telelavoro ­ricordano dalla Fondazione il legislato­re tiene conto di questo strumento di flessibilità dando la possibili­tà di rendere la propria prestazio­ne in luoghi diversi e con tempistiche meno rigide. Infatti il datore che conceda al la­voratore di svolgere la prestazione in telelavoro per motivi legati a cure parentali potrà beneficiare dell’esclusione di quel lavoratore dal computo dei limiti numerici previsti in materia di assunzioni agevolate, licenziamenti e Inps. Previsione ex novo anche per le lavoratrici che hanno subito violenza di genere: se partecipano a programmi di protezione possono astenersi dal lavoro fi­no a tre mesi.

 

 

Fonte: Pensioni Oggi (www.pensionioggi.it) - articolo di Bernardo Diaz
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