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Pensione Dipendenti Pubblici: il lavoro oltre il tetto di stipendio non aumenta l’assegno

lentepubblica.it • 11 Agosto 2020

pensione-dipendenti-pubblici-lavoro-tetto-stipendioI chiarimenti in un documento dell’Inps. La regola si riferisce ai Dipendenti Pubblici che già percepiscono una pensione di importo pari o superiore al tetto retributivo.


Pensione Dipendenti Pubblici: il lavoro oltre il tetto di stipendio non aumenta l’assegno. La regola emerge da una Circolare dell’INPS.

La fattispecie si riferisce al dettame normativo introdotto dall’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Questa norma ha fissato il livello remunerativo massimo onnicomprensivo annuo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali.

Dal 1° gennaio 2014 tale limite è stato esteso anche ai soggetti che hanno rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le altre amministrazioni pubbliche e con le autorità indipendenti.

Pensioni 2021: dossier INPS su criteri generali per tutti i trattamenti.

Pensione Dipendenti Pubblici: lavoro oltre il tetto di stipendio non aumenta l’assegno

La Circolare dell’INPS fornisce chiarimenti sugli effetti ai fini pensionistici del tetto retributivo per chi, raggiunto il tetto, continui a lavorare senza retribuzione.

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L’Inps prende in esame il caso del dipendente pubblico pensionato che lavori in assenza di retribuzione, avendo già una pensione (diretta o indiretta) di importo pari o superiore a 240 mila euro.

In buona sostanza, l’Inps spiega che il periodo in cui non viene corrisposta una retribuzione assoggettata alla relativa contribuzione non può essere valutato

  • ai fini del calcolo
  • e della liquidazione

delle correlate prestazioni previdenziali.

Il tetto vale pure ai fini di tutti i trattamenti previdenziali, con riferimento alle anzianità contributive maturate dalla stessa data. E si ricorda che per «trattamenti previdenziali» s’intendono sia le pensioni sia i trattamenti di fine servizio (Tfs) e fine rapporto (Tfr).

Pertanto i periodi di attività lavorativa svolti in assenza di retribuzione non concorrono a determinare alcuna anzianità contributiva ai fini pensionistici e previdenziali.

C’è però un’eccezione: restano esclusi i lavoratori che hanno cessato il proprio rapporto di lavoro entro il 30 aprile 2014, poiché l’efficacia legislativa decorre dal 1° maggio 2014.

A questo link il testo completo della Circolare dell’INPS.

Qui invece potete consultare un approfondimento sul calcolo del TFS.

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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