Pensione Dipendenti Pubblici: il lavoro oltre il tetto di stipendio non aumenta l’assegno. La regola emerge da una Circolare dell’INPS.
La fattispecie si riferisce al dettame normativo introdotto dall’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Questa norma ha fissato il livello remunerativo massimo onnicomprensivo annuo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali.
Dal 1° gennaio 2014 tale limite è stato esteso anche ai soggetti che hanno rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le altre amministrazioni pubbliche e con le autorità indipendenti.
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La Circolare dell’INPS fornisce chiarimenti sugli effetti ai fini pensionistici del tetto retributivo per chi, raggiunto il tetto, continui a lavorare senza retribuzione.
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L’Inps prende in esame il caso del dipendente pubblico pensionato che lavori in assenza di retribuzione, avendo già una pensione (diretta o indiretta) di importo pari o superiore a 240 mila euro.
In buona sostanza, l’Inps spiega che il periodo in cui non viene corrisposta una retribuzione assoggettata alla relativa contribuzione non può essere valutato
delle correlate prestazioni previdenziali.
Il tetto vale pure ai fini di tutti i trattamenti previdenziali, con riferimento alle anzianità contributive maturate dalla stessa data. E si ricorda che per «trattamenti previdenziali» s’intendono sia le pensioni sia i trattamenti di fine servizio (Tfs) e fine rapporto (Tfr).
Pertanto i periodi di attività lavorativa svolti in assenza di retribuzione non concorrono a determinare alcuna anzianità contributiva ai fini pensionistici e previdenziali.
C’è però un’eccezione: restano esclusi i lavoratori che hanno cessato il proprio rapporto di lavoro entro il 30 aprile 2014, poiché l’efficacia legislativa decorre dal 1° maggio 2014.
A questo link il testo completo della Circolare dell’INPS.
Qui invece potete consultare un approfondimento sul calcolo del TFS.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it