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Pensioni, Certificazione Unica nel 2019: come si ottiene

lentepubblica.it • 8 Aprile 2019

pensioni-certificazione-unica-2019Pensioni, Certificazione Unica nel 2019: come si ottiene? L’Istituto di previdenza informa circa le modalità per ottenere il rilascio della certificazione unica dei redditi dal sostituto d’imposta.


Con la circolare 50/2019 l’Inps ricorda i canali con cui si può ottenere la certificazione unica 2019 relativa ai redditi erogati dall’Inps nel 2018. Come noto, l’Istituto in qualità di sostituto d’imposta, annualmente, è tenuto a rilasciare la certificazione unica dei redditi. Tale certificazione include oltre i redditi da lavoro dipendente, assimilati e di pensione, anche i redditi derivanti da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Anche quest’anno, come già accaduto in passato, gli utenti in possesso di Pin, anche solo ordinario, potranno scaricare e stampare la certificazione unica direttamente dal sito Inps accedendo al percorso di navigazione seguente: Accedi ai servizi > Servizi per il cittadino > Certificazione unica 2019 > (codice fiscale PIN). Gli utenti possono accedere al servizio anche tramite le credenziali del cosiddetto SPID che può essere richiesta agli identity provider accreditati dall’AGID. Per i pensionati la CU sarà accessibile anche tramite il servizio Cedolino della pensione. La novità di quest’anno è la possibilità di scaricare agevolmente la CU2019 anche con il proprio smartphone dall’applicazione Inps Mobile, selezionando dall’elenco di Tutti i servizi la voce Certificazione Unica ed accedendo con le proprie credenziali.

I canali alternativi

In alternativa al canale telematico, la certificazione unica può comunque essere ottenuta presso le strutture territoriali dell’Istituto. A tal fine l’Inps rende disponibile almeno uno sportello dedicato al rilascio cartaceo della certificazione unica in ciascuna struttura territoriale presso il quale il richiedente, o un suo delegato, può rivolgersi. La richiesta può essere effettuata anche tramite le postazioni telematiche self-service presso le strutture territoriali dell’Inps mediante l’utilizzo della Tessera Sanitaria oppure tramite posta elettronica certificata per i cittadini in possesso di PEC. In quest’ultimo caso i cittadini dovranno inviare all’indirizzo di posta elettronica indicato dall’Inps la richiesta corredata da copia del documento di identità del richiedente. Conseguentemente la Certificazione Unica sarà recapitata alla casella PEC utilizzata dal richiedente.

Infine la documentazione può essere richiesta presso patronati, Centri Assistenza Fiscale, professionisti abilitati all’assistenza fiscale (es. commercialisti o consulenti del lavoro). Gli intermediari, in tal caso, saranno tenuti a conservare la delega e copia del documento di identità del richiedente per almeno tre anni dalla richiesta. La Certificazione Unica può anche essere conseguita presso i Comuni e le altre pubbliche amministrazioni che abbiano sottoscritto un protocollo con l’Istituto per l’attivazione di un punto cliente di servizio. Come per gli intermediari, la visualizzazione della Certificazione Unica da parte degli operatori delle pubbliche amministrazioni è subordinata all’esistenza di una specifica richiesta del cittadino con le stesse modalità di accesso alle banche dati e di conservazione dei documenti previste per gli intermediari abilitati. In caso di impossibilità nel ricevere la certificazione con i suddetti canali l’Inps provvederà all’invio, su espressa richiesta dell’interessato, della Certificazione Unica 2019 al domicilio del titolare.

Rilascio a persona diversa dal titolare

Come noto la Certificazione Unica può essere rilasciata anche a persona diversa dal titolare. In questo caso la richiesta può essere presentata sia da persona delegata sia da parte degli eredi del soggetto titolare deceduto. Nel primo caso, l’Inps informa che la richiesta deve essere corredata dalla delega, con la quale si autorizza esplicitamente l’INPS al rilascio della certificazione richiesta, e dalla fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del delegante e del delegato (che può massimo avere due deleghe). Nel secondo caso, in cui la richiesta sia presentata da eredi del titolare della prestazione, la stessa deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il richiedente attesti la propria qualità di erede, unitamente alla fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

 

Fonte: Pensioni Oggi (www.pensionioggi.it) - articolo di Eleonora Accorsi
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