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Pensioni, conguaglio contributi: le istruzioni INPS

lentepubblica.it • 30 Dicembre 2019

pensioni-conguaglio-contributi-istruzioni-inpsAl via le operazioni di conguaglio dei contributi relativi all’anno 2019.


Pensioni, conguaglio contributi: le istruzioni INPS nella Circolare 160/2019 pubblicata ieri dall’Istituto di previdenza

In cui illustra che le operazioni di conguaglio potranno essere effettuate oltre che con la denuncia di competenza del mese di dicembre 2019 (scadenza di pagamento 16/1/2020), anche con quella di competenza di gennaio 2020 (scadenza di pagamento 16/2/2020).

Pensioni, conguaglio contributi: le istruzioni INPS

In occasione della fine dell’anno, infatti, le aziende devono provvedere alla sistemazione delle differenze, a debito o a credito, eventualmente determinatesi in relazione ai contributi mensilmente versati ai lavoratori dipendenti. Si tratta di un’operazione attraverso la quale il datore di lavoro perviene all’esatta quantificazione dell’imponibile contributivo e conseguente effettuazione del prelievo sulle retribuzioni erogate durante l’anno ai lavoratori dipendenti.

Considerato, inoltre, che dal 2007 i conguagli possono riguardare anche il tfr al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, l’Inps fa presente che le relative operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di febbraio 2020 (scadenza di pagamento 16 marzo 2020), senza aggravio di oneri accessori.

La stessa scadenza è prevista per la sistemazione della maggiorazione del 18% prevista dall’articolo 22 della legge n. 177/1976. Con riferimento ad alcune categorie di dipendenti pubblici, ovvero per il personale iscritto al Fondo Pensioni per le Ferrovie dello Stato e al Fondo di quiescenza ex Ipost”.

Gli eventi che danno luogo ai conguagli

Gli eventi che possono dare luogo ad un’operazione di conguaglio sono molteplici. Vi rientrano in particolare  la corresponsione degli elementi variabili della retribuzione (es. lavoro straordinario, indennità di trasferta o missione;  indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell’inps; indennità riposi per allattamento;  giornate retribuite per donatori sangue; eccetera) in quanto trattasi di eventi che possono dare luogo ad un incremento o ad una diminuzione della retribuzione con riferimento all’anno di percezione del reddito che può essere acclarato solo alla fine dell’anno.

Non solo. L’Inps tra le variabili retributive ha ricompreso anche i ratei di retribuzione del mese precedente per effetto di assunzione intervenuta nel mese di dicembre successivi alla elaborazione delle buste paga. Ferma restando la collocazione temporale dei contributi nel mese in cui è intervenuta l’assunzione stessa.

Si pensi, ad esempio, all’ipotesi di un lavoratore assunto il 19 Dicembre 2019 per il quale, la relativa retribuzione, sarà corrisposta a Gennaio 2020 essendosi alla data di assunzione già chiusa l’elaborazione dei prospetti paga. In tal caso il datore di lavoro dovrà, con l’anno nuovo, conguagliare i contributi relativi alla retribuzione percepita nel mese di dicembre.

Superamento massimale

Altri elementi che danno luogo ai conguagli sono il superamento o meno del massimale contributivo e pensionabile previsto dall’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995 (per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 o gli optanti al sistema contributivo).

O della prima fascia di retribuzione pensionabile (nel qual caso occorre versare il contributo aggiuntivo dell’1%, di cui all’art. 3-ter della legge n. 438/1992) per la presenza di più rapporti di lavoro nello stesso anno (ad esempio uno successivo all’altro).

O ancora per la mancata fruizione del compenso ferie non godute per scelta del lavoratore.

Questi, come noto, ha facoltà di monetizzare le ferie in un periodo successivo a quello dell’assoggettamento contributivo con possibilità, pertanto, per il datore di lavoro di recuperare la contribuzione versata sull’indennità nell’anno di maturazione.

Anche la corresponsione dei “fringe benefits” in misura superiore al limite di € 258,23 (con obbligo, pertanto, per il datore di lavoro di assoggettare a contribuzione anche la quota esente di 258,23€); l’utilizzo di auto aziendali ad uso promiscuo; i prestiti ai dipendenti (se il tasso di concessione del prestito è inferiore al tasso ufficiale di riferimento) danno luogo alle predette operazioni di conguaglio contributivo.

Conguagli TFR al Fondo di Tesoreria

Per quanto riguarda i versamenti delle quote di tfr non destinate a un fondo complementare da parte di dipendenti di imprese con almeno 50 addetti, il versamento delle quote va effettuato mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro.

In occasione delle operazioni di conguaglio, quindi, le aziende devono provvedere alla sistemazione delle differenze a debito o a credito eventualmente determinatesi in relazione alle somme mensilmente versate al Fondo di Tesoreria e alla regolarizzazione delle connesse misure compensative.

L’Istituto ricorda che anche il tfr versato al Fondo deve essere rivalutato (ex 2120 c.c.) alla fine di ciascun anno. Con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice accertato dall’Istat.

Ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro e tale incremento, al netto dell’imposta sostitutiva, deve essere imputato alla posizione del singolo lavoratore.

Entro il mese di dicembre 2019, salvo conguaglio da eseguire entro febbraio 2020, i datori di lavoro possono conguagliare l’importo dell’imposta. Versato con riferimento alla rivalutazione della quota di accantonamento maturato presso il Fondo di Tesoreria.

Per individuarne l’ammontare, i datori di lavoro potranno calcolare una presunta rivalutazione delle quote di tfr trasferite al Fondo. Avvalendosi dell’ultimo (o del penultimo) indice Istat.

Il costo della rivalutazione resta a carico del Fondo di Tesoreria. Sulle somme oggetto di rivalutazione, va versata all’Erario l’imposta sostitutiva fissata al 17%.

A questo link la Circolare Inps 160/2019

Fonte: Pensioni Oggi (www.pensionioggi.it) - articolo di Franco Rossini
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