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Non rientrano tra i Permessi le Assenze per visite, esami e terapie?

lentepubblica.it • 16 Luglio 2018

permessi-assenze-visite-esami-terapieL’Aran nelle prime indicazioni sulla disciplina dell’articolo 35 del nuovo contratto nazionale delle funzioni locali, in merito a permessi e assenze per visite, esami e terapie, traccia una linea valevole per tutto il Pubblico Impiego.


Il nuovo CCNL interviene sulle relazioni sindacali e su molti aspetti normativi (assenze, permessi e congedi, orario di lavoro ore, ferie, codici disciplinari, rapporti di lavoro flessibile) superando le vecchie disposizioni non più attuali. Tra i nuovi istituti si segnalano: i permessi per l’effettuazione di terapie, visite specialistiche ed esami diagnostici; la disciplina delle ferie solidali, che consente ai dipendenti con figli minori in gravi condizioni di salute, che necessitino di una particolare assistenza, di poter utilizzare le ferie cedute da altri lavoratori; alcune tutele per le donne vittime di violenza le quali, oltre al riconoscimento di appositi congedi retribuiti, potranno avvalersi anche di una speciale aspettativa.

 

Le assenze per visite, esami e terapie

 

L’articolo 35 del nuovo CCNL Funzioni Locali, fornisce una delle novità più importanti, che copre un sostanziale vuoto normativo. Infatti il legislatore ha disciplinato (articolo 55-septies, comma 5-ter del Dlgs 165/2001) solo la giustificazione dell’assenza per visita medica.

 

In via ordinaria, questi permessi non sono collegabili a una condizione di malattia.

 

Ecco quanto stabilisce l’ARAN nella sua dichiarazione interpretativa:

 

Come deve essere giustificata l’assenza, prevista dall’art. 35, comma 12 del nuovo CCNL del comparto Funzioni centrali, per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici che determinano incapacità lavorativa, per le caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle stesse?

 

La giustificazione dell’assenza, nel caso di cui all’art. 35, comma 12, è fornita mediante attestazione di presenza che documenti l’effettivo svolgimento della prestazione, la quale, oltre alle indicazioni circa l’orario, dovrà dare conto anche dello stato di incapacità lavorativa determinatosi in conseguenza della stessa prestazione.

 

 

Fonte: ARAN
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