Dipendenti Statali: alcuni chiarimenti per i casi di pignoramento dello stipendio e del conto corrente dove il medesimo viene accreditato.
Il pignoramento è una procedura ordinaria attuata al fine di recuperare un credito. Questo provvedimento può essere eseguito sia verso un deposito bancario che postale nel momento in cui il debitore non dispone di immobili e/o mobili da mettere a garanzia.
Infatti in alcuni casi può verificarsi un atto di pignoramento dello stipendio di un dipendente e nell’atto di pignoramento si può rilevare anche il pignoramento, oltre allo stipendio, anche del conto corrente sul quale si accredita mensilmente lo stesso.
In questi casi risulta possibile procedere all’accredito dello stipendio su un nuovo conto corrente comunicato dal dipendente, nonostante il pignoramento del conto corrente precedente?
Come fissato dalla legge e dall’art. 543 e seguenti del codice di procedura civile, che per gli emolumenti dovuti a titolo di stipendio i limiti di pignoramento sono fissati entro un quinto dell’importo netto.
La legge, inoltre, non vieta il pignoramento verso più terzi, per cui è normale che contemporaneamente si provveda al pignoramento dello stipendio e del conto corrente intestato al debitore.
La normativa di riferimento in materia di pignoramento presso terzi è contenuta nel Libro III del codice di procedura civile (R.D. n. 1443 del 28 ottobre 1940), dedicato al processo di esecuzione.
Si tratta in particolare:
Il creditore può, infatti, pignorare contemporaneamente sia il conto corrente che lo stipendio, ma con l’unica condizione che le somme da pignorare non superino il debito contratto.
Pertanto sarà compito del debitore richiedere al giudice esecutivo le seguenti azioni:
In conclusione, a prescindere dal conto corrente indicato dal debitore, il terzo pignorato dovrà procedere nel rispetto delle garanzie previste dalla normativa a tutela del creditore.
Tale meccanismo andrà bilanciato con la fondamentale funzione che la Costituzione garantisce alla retribuzione. L’art. 36 del testo costituzionale stabilisce infatti che:
“il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”.
I sopra citati limiti al pignoramento sono previsti dal codice di procedura civile, come dettato dall’articolo 545.
Nello specifico:
Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato.
Tali somme, come avevamo anticipato sopra, possono essere pignorate nella misura di:
Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre alla metà dell’ammontare di queste somme.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it