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Forze dell’Ordine: se si perdona un’infrazione non si commette abuso d’ufficio

lentepubblica.it • 12 Ottobre 2017

posto_bloccoNon c’è abuso d’ufficio quando le forze dell’ordine fermano un veicolo in transito, riscontrano un’infrazione e omettono di sanzionarla. E non importa che la violazione sia grave.


La prova dell’intenzionalità del dolo esige il raggiungimento della certezza che la volontà dell’imputato sia stata orientata proprio a procurare il vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto. Tale certezza non può provenire esclusivamente dal comportamento “non iure” osservato dall’agente, ma deve trovare conferma anche in altri elementi sintomatici, quali la specifica competenza professionale dell’agente, l’apparato motivazionale su cui riposa il provvedimento ed i rapporti personali tra l’agente e il soggetto o i soggetti che dal provvedimento ricevono vantaggio patrimoniale o subiscono danno (Sez. 6, n. 35814 del 27/06/ 2007, Pacia e altri, Rv. 237916).

 

La Corte ha, inoltre, ritenuto che una condotta di omesso controllo in relazione ad una situazione di illegittimità, pur grave e diffusa, negli atti di un’amministrazione comunale non può equivalere a ritenere dimostrata la presenza del dolo dell’abuso di ufficio affermando che la prova dell’intenzionalità del dolo esige il raggiungimento della certezza che la volontà dell’imputato sia stata orientata proprio a procurare il vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto e tale certezza non  può essere ricavata esclusivamente dal rilievo di un comportamento “non iure” osservato dall’agente, ma deve trovare conferma anche in altri elementi sintomatici, che evidenzino la effettiva “ratio” ispiratrice del comportamento, quali, ad esempio, la specifica competenza professionale dell’agente, l’apparato motivazionale su cui riposa il provvedimento ed il tenore dei rapporti personali tra l’agente e il soggetto o i soggetti che dal provvedimento stesso ricevono vantaggio patrimoniale o subiscono danno (Sez. 6, n. 21192 del 25/01/ 2013, Baria e altri, Rv. 255368).

 

Esula, pertanto, dall’alveo di legittimità il giudizio espresso dalla sentenza di “oggettiva finalizzazione” della condotta omissiva posta in essere dal ricorrente, essendosi omesso di motivare sulla intenzionalità favoritrice rispetto ad una condotta tenuta nel corso di un occasionale controllo su strada nei confronti di un soggetto privo di relazioni con il ricorrente ed a seguito del quale non fu comunque consentita la prosecuzione della marcia del veicolo.

 

 

Fonte: Corte di Cassazione
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