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Previdenza integrativa personale ausiliario Polizia Locale: chiarimenti ARAN

lentepubblica.it • 12 Maggio 2022

previdenza-integrativa-personale-ausiliario-polizia-locale-aranUn recente parere dell’ARAN analizza la previdenza integrativa del personale ausiliario della Polizia Locale: scopriamone di più.


Disponibile il parere CFL158 del 27 aprile 2022 dell’Aran che fornisce alcune indicazioni in merito alla previdenza integrativa del personale ausiliario della Polizia Locale.

Ricordiamo che gli ausiliari del traffico sono dipendenti comunali, oppure dipendenti delle società che gestiscono i parcheggi o il trasporto pubblico locale. Hanno il potere di elevare multe per determinate infrazioni al codice della strada.

Il quesito ARAN odierno si occupa della previdenza di questo personale cui vengono attribuite funzioni di vigilanza, pur non essendo inquadrati nei ruoli della Polizia Locale.

Nello specifico il parere risponde al seguente quesito:

La disciplina inerente alla previdenza complementare di cui all’art. 56 quater, comma 1 lett.a), del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018, alla luce degli articoli 12 – 12bis e 208 del D. Lgs. 285/1992, può essere estesa al personale ausiliario cui vengono attribuite funzioni di vigilanza pur non essendo inquadrati nei ruoli della Polizia Locale?

Previdenza integrativa personale ausiliario Polizia Locale: chiarimenti ARAN

Con riferimento al quesito in oggetto è orientamento consolidato dell’Agenzia che, come indicato all’art. 56 bis del CCNL del comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, il Titolo VI, rubricato “Sezione per la Polizia Locale”, in cui è inserita la norma relativa ai contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare finanziati dai proventi delle violazioni del codice della strada (art. 56 quater comma 1 lett. a), si applica esclusivamente al personale della “polizia locale”, inteso in senso stretto del termine. Si ritiene, pertanto, che l’identificazione del suddetto personale sia da rinvenire nella legge quadro sulla Polizia Locale di cui alla L. 65/1986 e ss.mm.ii.

Sulla questione, si è espressa in tal senso anche che la Corte dei Conti, Sezione per l’Emilia-Romagna con la deliberazione n. PAR/24/2022.

 

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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