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Procedura di autorizzazione al lavoro agile: il parere del TAR Campania

Fabiano Santo • 5 Ottobre 2021

procedura-autorizzazione-lavoro-agile-tar-campaniaProcedura di autorizzazione al lavoro agile: ecco il parere del TAR Campania analizzato dal Dottor Santo Fabiano.


Probabilmente è la prima sentenza che tratta il tema del cosiddetto “lavoro agile” e inevitabilmente fa riferimento al periodo della pandemia e della legislazione emergenziale, ma dagli aspetti che emergono si possono dedurre considerazioni utili ai fini dell’organizzazione attuale dell’istituto.

La decisione del Tar Campania 5600/2021 riguarda il caso di un militare che viene autorizzato dal Comandante del Reggimento a prestare servizio nella modalità del “lavoro agile”. A tal fine il militare ha fornito ogni indicazione richiesta nella modulistica predisposta e inoltrato la domande nel rispetto delle procedure.

Tuttavia, dopo l’autorizzazione, il Comandante della Compagnia (sottoposto rispetto al Comandante del Reggimento) evidenzia di non essere stato informato al riguardo. Conseguentemente l’autorizzazione viene revocata, viene respinto il ricorso gerarchico presentato dal militare ai fini del riesame e quest’ultimo viene sanzionato per avere “ingannato” il proprio superiore diretto.

Procedura di autorizzazione al lavoro agile: il parere del TAR Campania

I giudici amministrativi, investiti della questione, affermano che “all’interno dell’ente non era prevista una rituale e predefinita procedura, che presupponga un previo “concordamento” (presumibilmente verbale, in mancanza di più chiare indicazioni) con il superiore gerarchico, perché il militare sottoposto fosse autorizzato alla presentazione della richiesta (evidentemente, ove possibile) di eseguire la prestazione lavorativa in regime di cd. “smart working”.

Peraltro, avendo assolto alle richieste previste nella modulistica, il militare non può essere ritenuto responsabile della mancanza di coordinamento all’interno dell’Amministrazione.

Ogni specifica richiesta affinché sia opportunamente vagliata, qualora un interessato abbia presentato l’istanza secondo le modalità prescritte, e l’abbia inviata all’autorità competente a deciderla, appare irragionevole pretendere da lui – sotto pena di sanzioni disciplinari – ulteriori adempimenti, non espressamente previsti dalle norme: al più, potrebbe ipotizzarsi la presenza di un mero parere da rendersi da un (o più) immediato superiore gerarchico, ma non certo il “concordamento” preteso nell’occasione dall’Amministrazione militare, in quanto quest’ultimo, costituendo una sorta di “nulla osta” preventivo alla presentazione dell’istanza, verrebbe con evidenza a far sì che soltanto le richieste ritenute accoglibili dal superiore gerarchico potrebbero essere presentate, con inammissibile e ingiustificata compressione dei diritti del sottoposto.

Conseguentemente accoglie la richiesta dell’istante e annulla i provvedimenti impugnati.

Fonte: articolo di Santo Fabiano [tratto da lasettimanagiuridica.it]
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