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Progressioni Verticali Dipendenti Pubblici: regole su ferie e permessi non goduti

lentepubblica.it • 2 Gennaio 2022

progressioni-verticali-dipendenti-pubblici-ferieIn un recente parere dell’ARAN si fa luce sulla possibilità, a seguito di progressioni verticali per i dipendenti pubblici, di dare continuità agli istituti contrattuali maturati e non goduti (come ad esempio: ferie, ore di straordinario, permessi retribuiti).


In una risposta ad un quesiti l’ARAN fornisce una panoramica sull’argomento grazie al parere CLF 141.

Nello specifico la domanda rivolta all’Autorità era la seguente:

In caso di progressione verticale, ex art. 22, comma 15, del D.Lgs n.75/2017, è possibile dare continuità agli istituti contrattuali maturati e non goduti (come ad esempio: ferie, ore di straordinario, i permessi retribuiti di cui agli artt. 32 e 35 del CCNL comparto Funzioni Locali 21/05/2018)?

Progressioni Verticali Dipendenti Pubblici: regole su ferie e permessi non goduti

Con riferimento alla questione posta in esame, avente per oggetto la possibilità, in caso di progressione verticale, ex art. 22, comma 15, del D.Lgs n.75/2017, di dare continuità agli istituti contrattuali maturati e non goduti (come ad esempio: ferie, ore di straordinario, i permessi retribuiti di cui agli artt. 32 e 35 del CCNL comparto Funzioni Locali 21/05/2018), non si può che confermare l’orientamento consolidato della giurisprudenza giuslavoristica in materia, recepita nei noti orientamenti applicativi del comparto Funzioni Locali.

In conformità a tale impostazione, nel comparto Funzioni Locali, la disciplina contrattuale nazionale con riferimento specifico alle progressioni verticali di cui all’art 22 del D.Lgs 75/2017, come nel previgente quadro regolativo, si è limitata a statuire in merito a due istituti contrattuali:

  • il riconoscimento, a titolo di assegno personale, dell’eventuale differenziale economico tra il trattamento economico conseguito per effetto di progressione economica orizzontale nella precedente categoria di inquadramento e il nuovo trattamento tabellare iniziale (art. 11, comma 8, del CCNL del 21/05/2018);
  • l’eventuale esonero dal periodo di prova (art. 20, comma 2, del CCNL del 21/05/2018).

Il testo del parere

A questo link potete scaricare il testo completo del parere in formato PDF.

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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