In un recente parere dell’ARAN si fa luce sulla possibilità, a seguito di progressioni verticali per i dipendenti pubblici, di dare continuità agli istituti contrattuali maturati e non goduti (come ad esempio: ferie, ore di straordinario, permessi retribuiti).
In una risposta ad un quesiti l’ARAN fornisce una panoramica sull’argomento grazie al parere CLF 141.
Nello specifico la domanda rivolta all’Autorità era la seguente:
In caso di progressione verticale, ex art. 22, comma 15, del D.Lgs n.75/2017, è possibile dare continuità agli istituti contrattuali maturati e non goduti (come ad esempio: ferie, ore di straordinario, i permessi retribuiti di cui agli artt. 32 e 35 del CCNL comparto Funzioni Locali 21/05/2018)?
Con riferimento alla questione posta in esame, avente per oggetto la possibilità, in caso di progressione verticale, ex art. 22, comma 15, del D.Lgs n.75/2017, di dare continuità agli istituti contrattuali maturati e non goduti (come ad esempio: ferie, ore di straordinario, i permessi retribuiti di cui agli artt. 32 e 35 del CCNL comparto Funzioni Locali 21/05/2018), non si può che confermare l’orientamento consolidato della giurisprudenza giuslavoristica in materia, recepita nei noti orientamenti applicativi del comparto Funzioni Locali.
In conformità a tale impostazione, nel comparto Funzioni Locali, la disciplina contrattuale nazionale con riferimento specifico alle progressioni verticali di cui all’art 22 del D.Lgs 75/2017, come nel previgente quadro regolativo, si è limitata a statuire in merito a due istituti contrattuali:
A questo link potete scaricare il testo completo del parere in formato PDF.