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Proroga APE Volontario anche nel 2019: tutti i chiarimenti

lentepubblica.it • 22 Gennaio 2019

proroga-ape-volontario-2019Proroga APE Volontario anche nel 2019: tutti i chiarimenti. La proroga di questo particolare meccanismo è stata confermata, per il 2019, nel corso della discussione della legge di Bilancio.


L’Ape volontario, tecnicamente denominato anticipo finanziario a garanzia pensionistica, è uno strumento introdotto con la legge di bilancio per il 2017 (art. 1, co. 164 e ss. della legge 232/2016) che consente di ricevere un assegno mensile, alternativo o complementare allo stipendio, prima della pensione facendo ricorso al sistema bancario ed assicurativo.

 

Grazie alla legge di Bilancio 2019, come già accaduto in maniera di Ape Sociale, è arrivata la proroga. Per tale ragione è possibile anche nel nuovo anno presentare domanda per ottenere l’Ape Volontaria. L’adeguamento dei requisiti anagrafici alla speranza di vita non si applica a questo meccanismo.

 

L’APE volontario  interessa tutti i lavoratori iscritti presso l’assicurazione generale obbligatoria, le forme ad essa sostitutive od esclusive (dunque sia i lavoratori dipendenti del settore privato, sia gli autonomi, gli iscritti alla gestione separata nonchè i lavoratori del pubblico impiego) in possesso di 63 anni di età20 anni di contributi e a non più di 3 anni e 7 mesi dalla pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio.

 

Per l’accesso alla misura la pensione al momento della richiesta dovrà risultare non inferiore a 1,4 volte il trattamento minimo inps (cioè circa 710 euro al mese) al netto della rata di ammortamento corrispondente all’APE richiesta; inoltre l’interessato non deve essere titolare di una pensione diretta o dell’assegno ordinario di invalidità.

 

La misura ha carattere sperimentale: durerà sino al 31 dicembre 2019 (per effetto della proroga di un anno contenuta nella legge di bilancio) e poi potrà essere rinnovato sulla base dei risultati della sperimentazione.

 

L’elemento distintivo fondamentale rispetto alle tradizionali proposte elaborate tempo fa in Parlamento e dall’Inps consiste nel fatto che l’operazione consiste in un prestito bancariogarantito da un’assicurazione privata contro il rischio premorienza che, una volta raggiunti i requisiti per la normale uscita di vecchiaia, il lavoratore – pensionato comincerà mese per mese a ripagare tramite trattenute alla fonte sulla sua pensione operate direttamente dall’INPS.

 

Per i successivi venti anni. Dunque a differenza della versione sociale che è a carico dello Stato e riservata alle persone in difficoltà, quella volontaria comporta un costo per chi ne usufruisce. In caso di morte prematura i superstiti però non subiranno alcuna penalità sulla pensione indiretta dato che sarà l’assicurazione a pagare l’intermediario delle somme residue del prestito contratto.

 

La durata del prestito

 

L’ape volontario potrà durare da un minimo di sei ad un massimo di 43 mesi (è prevista però la possibilità di allungare la durata del prestito ove l’età per il pensionamento di vecchiaia slitti in funzione dei prossimi adeguamenti alla speranza di vita) ed il lavoratore potrà richiedere una cifra da un minimo di 150 euro al mese ad un massimo che oscilla fra il 75 e il 90% della pensione netta maturata al momento della richiesta (come certificata dall’Inps) in base alla durata dell’anticipo. L’entità del prestito può essere definita a piacimento a seconda delle proprie aspettative potendo l’APE essere cumulato con redditi da lavoro o con la RITA, la rendita integrativa temporanea anticipata.

 

Il prestito sarà erogato ogni mese per 12 mesi l’anno e tali somme non costituiranno reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Una volta raggiunta l’età per la pensione di vecchiaia il lavoratore sarà traghettato automaticamente in pensione e l’INPS tratterrà a partire dal primo rateo l’importo della rata per il rimborso del finanziamento e lo riverserà al finanziatore, cioè alla banca. Il prestito sarà restituito in un periodo di 20 anni mediante una trattenuta che viene effettuata dall’INPS all’atto del pagamento di ciascun rateo pensionistico. Resta salva la facoltà per il lavoratore di estinguere anticipatamente il prestito.

 

La trattenuta

 

Gli oneri di restituzione dipendono sia dalle scelte personali che da fattori di mercato sia dalle condizioni applicate dall’intermediario finanziario. In linea generale il costo dell’anticipo sarà tanto più elevato quanto maggiore è l’entità temporale dell’anticipo richiesto e l’entità della somma richiesta dal lavoratore.

 

Complessivamente le condizioni economiche contenute negli accordi quadro stipulati  con banche ed assicurazioni mostrano che la riscossione dell’importo massimo porta ad una decurtazione ventennale tra il 15 ed il 20% della pensione netta (la forbice dipende dall’effetto rivalutazione del trattamento pensionistico nel corso tempo che, man mano, farà diminuire in termini percentuali l’incidenza della rata di restituzione del prestito). Questi valori scontano anche l’attribuzione di un credito di imposta annuo nella misura massima del 50 per cento dell’importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti.

 

Casistiche riguardante la liquidazione e la pensione di vecchiaia

 

L’articolo 3 del DPCM 150/2017 consente al lavoratore la facoltà di chiedere la pensione anticipata prima dell’età di vecchiaia e, quindi, interrompere anticipatamente l’erogazione del prestito con conseguenze benefiche sull’importo da restituire.

 

Si pensi ad esempio ad un assicurato con 42 anni di contributi e 64 anni di età. Se costui aderisse al prestito ma allo stesso tempo continuasse a lavorare (magari in forma part-time) oppure a versare i contributi volontari (circostanza teoricamente possibile) o ancora procedesse al riscatto di un periodo di studi raggiungerà i requisiti per la pensione anticipata (42 anni e 10 mesi di contributi; 43 anni e 3 mesi dal 2019) ben prima del perfezionamento dell’età di vecchiaia quando dovrebbe scadere l’erogazione del prestito con il traghettamento in pensione e quindi la restituzione (per i successivi 20 anni).

 

Ebbene il lavoratore potrà, nel caso di specie, domandare la liquidazione della pensione anticipata interrompendo anticipatamente l’erogazione del prestito pensionistico e, in ultima analisi, abbassando i costi dell’operazione.

 

L’interruzione anticipata dell’Ape si verifica, peraltro, solo in occasione della liquidazione di altro trattamento pensionistico diretto. In altri termini la semplice maturazione dei requisiti pensionistici per la liquidazione del trattamento, se non è seguita dalla domanda e dalla liquidazione della pensione, non determina alcuna interruzione dell’Ape volontario nè preclude il suo conseguimento.

 

Il ruolo delle imprese

 

Da segnalare che i datori di lavoro del settore privato del richiedente (sono escluse le amministrazioni pubbliche), gli enti bilaterali o i fondi di solidarietà settoriali potranno, con il consenso del richiedente, incrementare il montante contributivo individuale maturato da quest’ultimo, versando all’INPS in unica soluzione al momento della richiesta dell’APE un contributo non inferiore, per ciascun anno o sua frazione di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, all’importo della retribuzione percepita dal lavoratore prima del pensionamento.

 

In questo modo, incrementando il valore della pensione, il lavoratore compenserà parte della riduzione dell’assegno dovuta agli oneri di restituzione del prestito finanziario. L’APE volontaria potrà essere abbinata anche ad una RITA per chi ha aderito a forme di previdenza integrativa e decide di riscuotere in modo agevolato l’intero o parte del capitale accumulato nel fondo integrativo oppure all’APE Agevolato.

 

 

Fonte: Pensioni Oggi (www.pensionioggi.it)
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9 Febbraio 2021 17:20

[…] normative una in particolare riguarda i soggetti già titolari dell’ape sociale o dell’ape volontario. Come noto il DL 4/2019 consente da qui alla fine del 2021 di andare in pensione con 38 anni di […]