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Pubblico Impiego: aumenti contrattuali retroattivi? Risponde la Cassazione

Orefice Giuseppe • 22 Dicembre 2021

pubblico-impiego-aumenti-contrattuali-retroattiviPubblico Impiego: aumenti contrattuali retroattivi? La Corte di Cassazione, con la sentenza 29906/2021, si è pronunciata in tema di clausole migliorative a efficacia retroattiva disposti nei CCNL.


Nel caso in esame un dirigente (ma il caso si applichereebbe anche a un dipendente) aveva chiesto le differenze retributive maturate in conseguenza all’applicazione degli aumenti contrattuali previsti dal proprio CCNL.

Ma l’Ente in questione riteneva che il rinnovo non era applicabile al caso di specie perché il rapporto di lavoro era cessato prima della firma del rinnovo contrattuale.

Vediamo invece quali sono le conclusioni cui è giunta la Cassazione. Si tratta senz’altro di una pronuncia interessante anche alla luce dell’intesa trovata sul Rinnovo del CCNL per le Funzioni Centrali, che serve come mappa per tutti gli altri comparti.

Pubblico Impiego: aumenti contrattuali retroattivi? Risponde la Cassazione

La Cassazione nello specifico cita un precedente orientamento (sentenza n. 3811/1982) secondo cui

«il lavoratore, che sia iscritto ad una associazione sindacale e così abbia dato mandato alla stessa per la stipulazione di un nuovo contratto collettivo, ha diritto all’applicazione delle disposizioni contenute in tale contratto, anche se lo stesso sia stipulato successivamente alla data in cui il suo rapporto di lavoro è terminato, qualora le parti contraenti abbiano espressamente attribuito efficacia retroattiva al nuovo contratto senza alcuna distinzione fra i dipendenti in servizio e quelli non più in servizio alla data di stipulazione».

Nello specifico l’articolo 55 del CCNL (in questo caso area medica), ossia la norma che prevede gli incrementi retribuiti retroattivamente, non specifica in alcun modo che gli incrementi siano o meno applicabili al personale non più in servizio alla data di stipula del rinnovo contrattuale.

La Corte evidenza come l’articolo 62 del medesimo CCNL, prevede espressamente l’applicabilità integrale degli aumenti, e che non vi sono plausibili ragioni convincenti che spieghino perché gli aumenti non dovrebbero essere considerati a tutto il personale, compresi anche quelli non più in servizio in riferimento alla data del rinnovo contrattuale.

Per questo la Cassazione prende le parti del lavoratore: afferma infatti che, per escludere l’applicabilità degli effetti retroattivi derivanti dalla stipula del rinnovo del contratto collettivo per i dipendenti cessati dal servizio in data anteriore, è necessario che le parti sociali specifichino nel CCNL, l’applicabilità degli aumenti solo ai dipendenti ancora in organico.

Il testo completo della Sentenza

A questo link potete consultare il testo completo della Sentenza.

 

Fonte: articolo di Giuseppe Orefice
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