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Pubblico Impiego: la normativa per combattere i “furbetti” del cartellino

lentepubblica.it • 17 Giugno 2016

pubblico impiegoP.a, licenziamento lampo dei furbetti dei cartellino, tappe per difesa. Il decreto per il licenziamento lampo dei furbetti del cartellino detta, precise tappe per lo svolgimento del procedimento disciplinare. La sospensione avverrà contestualmente alla contestazione dell’addebito e alla convocazione, dopo di che prende il via l’azione con almeno 15 giorni dedicati alla difesa e il resto alla prosecuzione dell’istruttoria. E’ quanto si apprende alla vigilia del prossimo Consiglio dei ministri dove è atteso un pacchetto di provvedimenti targato Madia. Riguardo al decreto sulle partecipate pubbliche, la ministra della P.a, Marianna Madia ha detto che “abbiamo predisposto meccanismi per assicurare l’applicazione delle norme”, ecco perché “non cambieranno le sanzioni” previste per gli enti inerti. Inoltre arriva, a sorpresa, in anticipo rispetto alla scaletta nota, la cosiddetta ‘Scia 2’, ovvero il provvedimento con la mappatura di centinaia di procedimenti autorizzativi, con l’obiettivo di semplificare l’attività d’impresa ma anche la vita dei cittadini. Da quanto si apprende si tratta di un Codice con l’indicazione del procedimento da seguire per ogni iniziativa. Il decreto si affianca alla Scia unica.

 

Il dipendente pubblico sorpreso a imbrogliare sull’ingresso in ufficio verrà sospeso dal servizio e dallo stipendio entro 48 ore, anche se avrà diritto a un assegno alimentare. Poi partirà un procedimento disciplinare che, se l’accusa sarà confermata, potrà arrivare al licenziamento. Rispetto alle regole oggi in vigore, la differenza sta nella sospensione immediata e nei tempi del procedimento: il giudizio dovrà arrivare entro 30 giorni, contro i 120 previsti adesso per i casi più gravi. In caso di licenziamento, poi, la Corte dei conti potrà chiedere al dipendente anche i danni causati all’immagine della Pubblica amministrazione. Con una sanzione che dovrà essere pari ad almeno sei mesi di stipendio e commisurata «alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione»

 

L’amministrazione sarà tenuta a sporgere denuncia all’autorità giudiziaria e a segnalare l’illecito alla Corte dei Conti, che potrà infliggere al dipendente una condanna per danno d’immagine ad una cifra pari ad almeno sei mensilità di stipendio. Giro di vite anche «per il dirigente che si gira dall’altra parte», come spiega ancora il premier: «È previsto il licenziamento come sanzione già definita».

 

Il decreto proposto dal ministro Madia ha accolto “le condizioni poste dalle commissioni parlamentari nei loro pareri e sono state recepite gran parte delle osservazioni avanzate dalla Conferenza unificata e dal Consiglio di Stato. In particolare, è stato precisato che la fattispecie di falsa attestazione della presenza in servizio comprende anche quella realizzata mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento”. Inoltre “è stato garantito al dipendente il diritto alla percezione di un assegno alimentare – nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti (la metà della parte fissa dello stipendio ndr) – durante il periodo di sospensione cautelare dal lavoro.

Fonte: ASFEL - Associazione Servizi Finanziari degli Enti Locali
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